Art. 15. L'olio conforme alle norme del disciplinare deve essere imbottigliato entro 45 giorni dalla avvenuta notifica di idoneita'. La sua conservazione deve avvenire ad una temperatura compresa tra i 12° ed i 17°, al riparo dalla luce, in recipienti di acciaio inox o porcellanati/vetrificati. In deroga a quanto previsto del primo comma del presente articolo, l'olio conforme alle norme del disciplinare puo' essere imbottigliato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello della raccolta delle olive., nel caso in cui venga sottoposto a processo di filtrazione-brillantante entro il 31 dicembre, ed in ogni caso entro la data di richiesta di certificazione. Nel caso in cui l'olio, entro il 31 dicembre dell'anno di raccolta, non abbia subito il processo di filtratura brillantante dovra' essere obbligatoriamente conservato anche sotto gas inerte.