Art. 15 Modalita' attuative 1. Gli interventi del presente decreto sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, oltre a quanto gia' previsto nel presente decreto, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti. 2. I criteri di valutazione di cui al comma 1 devono essere definiti anche tenuto conto degli indicatori e dei valori-obiettivo di cui all'art. 3, comma 3 e devono prevedere l'attribuzione di adeguati punteggi che consentano la valutazione comparativa dei programmi o progetti ovvero l'individuazione di soglie in grado di identificare, in ragione della tipologia di intervento, il livello qualitativo minimo di ammissibilita'. 3. Per l'attribuzione delle priorita' individuate nel presente decreto, i bandi o le direttive di cui al comma 1 potranno prevedere la costituzione di specifiche riserve ovvero individuare delle maggiorazioni di punteggio ovvero essere diretti esclusivamente a specifiche tipologie di programmi o progetti. 4. Nei bandi o direttive di cui al comma 1 ai fini della selezione delle iniziative ammissibili il Ministero utilizza prevalentemente la procedura di tipo negoziale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, fatto salvo il ricorso alle procedure automatiche e valutative di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto legislativo qualora strettamente necessario in relazione alla finalita' e agli obiettivi degli interventi da attuare. Nel caso di ricorso alle procedure automatiche e valutative i bandi e le direttive di cui al comma 1 prevedono specifiche riserve in favore di micro, piccole e medie imprese e reti di imprese ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 2011, n. 180. 5. Il Ministero puo' gestire gli interventi direttamente o puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 6. Al fine di favorire la conoscenza degli interventi promossi o patrocinati dal Ministero dello sviluppo economico, il Ministero stesso intraprende, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente per tali finalita', azioni di promozione degli interventi e di comunicazione e diffusione dei risultati conseguiti. 7. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 83/2012, i soggetti beneficiari degli interventi sono tenuti a fornire al Ministero e ai soggetti dallo stesso incaricati, anche con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi e progetti agevolati, secondo le modalita' stabilite dal precitato articolo. 8. Al fine di assicurare un'adeguata trasparenza degli interventi agevolativi sono pubblicati sul sito internet del Ministero, i bandi e le direttive di cui al comma 1, gli indicatori e i valori-obiettivo degli interventi di cui all'art. 3, comma 3, nonche' l'elenco delle iniziative agevolate.