Art. 15 
 
                         Modalita' attuative 
 
  1. Gli interventi del  presente  decreto  sono  attuati  con  bandi
ovvero  direttive  del  Ministro  dello   sviluppo   economico,   che
individuano, oltre a  quanto  gia'  previsto  nel  presente  decreto,
l'ammontare delle risorse disponibili, i  requisiti  di  accesso  dei
soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita'  dei  programmi
e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle
agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per  la  presentazione
delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le
modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti. 
  2. I criteri di  valutazione  di  cui  al  comma  1  devono  essere
definiti anche tenuto conto degli indicatori e  dei  valori-obiettivo
di cui all'art. 3, comma  3  e  devono  prevedere  l'attribuzione  di
adeguati punteggi  che  consentano  la  valutazione  comparativa  dei
programmi o progetti ovvero l'individuazione di soglie  in  grado  di
identificare, in ragione della tipologia di  intervento,  il  livello
qualitativo minimo di ammissibilita'. 
  3. Per l'attribuzione  delle  priorita'  individuate  nel  presente
decreto, i bandi o le direttive di cui al comma 1 potranno  prevedere
la  costituzione  di  specifiche  riserve  ovvero  individuare  delle
maggiorazioni di punteggio ovvero  essere  diretti  esclusivamente  a
specifiche tipologie di programmi o progetti. 
  4. Nei bandi o direttive di cui al comma 1 ai fini della  selezione
delle iniziative ammissibili il Ministero utilizza prevalentemente la
procedura di tipo negoziale di cui all'art. 6 del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n.  123,  fatto  salvo  il  ricorso  alle  procedure
automatiche e valutative di cui agli articoli  4  e  5  del  medesimo
decreto legislativo qualora strettamente necessario in relazione alla
finalita' e agli obiettivi degli interventi da attuare. Nel  caso  di
ricorso  alle  procedure  automatiche  e  valutative  i  bandi  e  le
direttive di cui al comma 1 prevedono specifiche riserve in favore di
micro, piccole e medie imprese e reti di imprese ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 16, comma 1, lettera a), della legge  11  novembre
2011, n. 180. 
  5. Il Ministero puo' gestire gli  interventi  direttamente  o  puo'
avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa'  in  house
ovvero di  societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti
tecnici,  organizzativi  e  di  terzieta'  scelti,  sulla   base   di
un'apposita gara, secondo le modalita'  e  le  procedure  di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni
e integrazioni. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di
cui al presente comma si applica quanto previsto dall'art.  3,  comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  dall'art.  19,
comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  6. Al fine di favorire la conoscenza degli  interventi  promossi  o
patrocinati dal Ministero  dello  sviluppo  economico,  il  Ministero
stesso intraprende, a valere sulle risorse disponibili a legislazione
vigente per tali finalita', azioni di promozione degli  interventi  e
di comunicazione e diffusione dei risultati conseguiti. 
  7. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 83/2012,  i
soggetti beneficiari  degli  interventi  sono  tenuti  a  fornire  al
Ministero e ai soggetti dallo stesso incaricati,  anche  con  cadenza
periodica e tramite strumenti informatici, ogni informazione utile al
monitoraggio dei programmi e progetti agevolati, secondo le modalita'
stabilite dal precitato articolo. 
  8. Al fine di assicurare un'adeguata trasparenza  degli  interventi
agevolativi sono pubblicati sul sito internet del Ministero, i  bandi
e le direttive di cui al comma 1, gli indicatori e i valori-obiettivo
degli interventi di cui all'art. 3, comma 3, nonche'  l'elenco  delle
iniziative agevolate.