Art. 15 
 
              Modalita' di fruizione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui all'art. 4, comma 1, sono fruite mediante
riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi  dell'art.  17  del
decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  con  il  modello  di
pagamento F24  da  presentare  esclusivamente  attraverso  i  servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,  pena  lo
scarto dell'operazione di versamento,  secondo  modalita'  e  termini
definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. 
  2. Fermi  restando  i  limiti  di  cui  all'art.  4,  comma  2,  le
agevolazioni  sono  fruite   dai   soggetti   beneficiari   fino   al
raggiungimento   dell'importo   dell'agevolazione    complessivamente
concessa, cosi' come rideterminato nel provvedimento di cui al  comma
2 dell'art. 14.