Art. 15 
 
 
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione  ed  efficienza
                         energetica e idrica 
 
  1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di
carattere strutturale, (( da adottare entro il 31 dicembre  2013,  ))
finalizzati  a  favorire  la  realizzazione  di  interventi  per   il
miglioramento,  ((  l'adeguamento  antisismico  ))  e  la  messa   in
sicurezza  degli  edifici  esistenti,  nonche'  per  l'incremento  ((
dell'efficienza idrica )) e del rendimento energetico  degli  stessi,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16.  ((  Nella
definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo e'
compresa l'installazione di impianti di depurazione  delle  acque  da
contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo  e  agricolo
nei comuni dove e' stato rilevato il superamento del  limite  massimo
di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanita'  o
da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorita' locali sono
stati costretti ad  adottare  misure  di  precauzione  o  di  divieto
dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi. 
  1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma  1  si  tiene
conto dell'opportunita' di agevolare ulteriori interventi rispetto  a
quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature
solari, la  micro-cogenerazione  e  la  micro-trigenerazione  per  il
miglioramento  dell'efficienza  energetica,  nonche'  interventi  per
promuovere l'efficienza idrica e per la sostituzione delle  coperture
di amianto negli edifici. ))