(( Art. 15 bis 
 
 
Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica  e  di
             produzione di energia da fonti rinnovabili 
 
  1. Al fine di monitorare l'andamento, e  i  relativi  costi,  delle
attivita' connesse ai  settori  dell'efficienza  energetica  e  della
produzione di energia da  fonti  rinnovabili,  nonche'  di  prevenire
eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento  dei
diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole  normative  di
settore, e' istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A.
(GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi  di  dati
relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati  dal  GSE  e
quelli acquisiti da altre amministrazioni  pubbliche  autorizzate  ad
erogare incentivi o sostegni finanziari  per  attivita'  connesse  ai
settori dell'efficienza energetica e della produzione di  energia  da
fonti rinnovabili. 
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del  presente  decreto,  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentiti il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  e  la  Conferenza  unificata,  utilizzando  le
competenze istituzionali dell'ENEA, individua, con apposito  decreto,
le modalita' di gestione dei flussi informativi della banca  dati  di
cui al comma 1,  oltre  alle  opportune  forme  di  collaborazione  e
raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per  assicurare
un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in  proprio
possesso alla banca dati stessa, in  modo  da  riscontrare  eventuali
anomalie, e per individuare  idonee  forme  di  pubblicita'  di  tali
informazioni. 
  3. All'attuazione del  presente  articolo,  dal  quale  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. ))