Art. 15 
 
                       Disposizioni in materia 
                di sistema pubblico di connettivita' 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 80  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni e' sostituito  dal  seguente:
«2. Il Presidente della Commissione e' il Commissario del Governo per
l'attuazione dell'agenda digitale o,  su  sua  delega,  il  Direttore
dell'Agenzia digitale. Il Presidente e  gli  altri  componenti  della
Commissione restano  in  carica  per  un  triennio  e  l'incarico  e'
rinnovabile». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - si riporta l'articolo 80 del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n.  82,  recante  "Codice  dell'amministrazione
          digitale", pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio  2005,  n.
          112, S.O, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.   80.   (Composizione   della   Commissione    di
          coordinamento del sistema pubblico di connettivita') 
              1. La Commissione e' formata da diciassette  componenti
          incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone
          di comprovata professionalita' ed esperienza  nel  settore,
          nominati con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri: otto componenti sono nominati  in  rappresentanza
          delle  amministrazioni  statali  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri, sette dei  quali  su  proposta  del
          Ministro per  l'innovazione  e  le  tecnologie  ed  uno  su
          proposta del Ministro per la funzione pubblica; i  restanti
          otto  sono  nominati  su  designazione   della   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti  dal
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie e'  nominato  in
          rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
          Quando  esamina   questioni   di   interesse   della   rete
          internazionale   della    pubblica    amministrazione    la
          Commissione e' integrata da un rappresentante del Ministero
          degli affari esteri, qualora non ne faccia gia' parte. 
              2. Il Presidente della Commissione  e'  il  Commissario
          del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua
          delega, il Direttore dell'Agenzia digitale. Il Presidente e
          gli altri componenti della Commissione  restano  in  carica
          per un triennio e l'incarico e' rinnovabile. 
              3. La Commissione e'  convocata  dal  Presidente  e  si
          riunisce almeno quattro volte l'anno. 
              4. L'incarico  di  Presidente  o  di  componente  della
          Commissione  e  la  partecipazione  alle   riunioni   della
          Commissione non danno luogo alla corresponsione  di  alcuna
          indennita', emolumento, compenso  e  rimborso  spese  e  le
          amministrazioni  interessate  provvedono  agli   oneri   di
          missione nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si
          avvale di DigitPA e sulla base di  specifiche  convenzioni,
          di organismi interregionali e territoriali. 
              6. La Commissione  puo'  avvalersi,  nell'ambito  delle
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica, della consulenza di uno o piu'  organismi
          di consultazione  e  cooperazione  istituiti  con  appositi
          accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c),  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              7. Ai fini della definizione degli sviluppi  strategici
          del  SPC,  in  relazione  all'evoluzione  delle  tecnologie
          dell'informatica e della comunicazione, la Commissione puo'
          avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie  assegnate
          a DigitPA a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama
          ed esperienza in numero non superiore a cinque  secondo  le
          modalita' definite nei regolamenti di cui all'articolo 87."