Art. 15 
 
 
                        Personale scolastico 
 
  1.  Per  garantire   continuita'   nell'erogazione   del   servizio
scolastico ed educativo e conferire il  maggior  grado  possibile  di
certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a
una specifica sessione negoziale concernente  interventi  in  materia
contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza
finanziaria,    con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, nel  rispetto  degli  obiettivi
programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle  risorse
rese disponibili per effetto della predetta  sessione  negoziale,  e'
definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di
personale docente, educativo e ATA, per gli  anni  2014-2016,  tenuto
conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative
cessazioni del predetto personale e degli  effetti  del  processo  di
riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo  2,  comma
414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  ((  come  modificato  dal
presente  articolo.  ))  Il  piano  e'  annualmente  verificato   dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze e  con  la  Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai
fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere  necessarie,
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di  assunzioni  di
cui all'articolo 39, (( commi 3 e 3-bis, )) della legge  27  dicembre
1997, n. 449 e successive modificazioni. 
  2. Al fine di assicurare continuita' al sostegno  agli  alunni  con
disabilita', all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, dopo il primo periodo e' ((  inserito  ))  il  seguente:  «La
predetta  percentuale  e'  rideterminata,   negli   anni   scolastici
2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al  ((  75  per
cento e al 90 per cento )) ed e' pari  al  ((  100  per  cento  ))  a
decorrere dall'anno scolastico 2015/2016». 
  (( 2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma
2 e' assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare
una  situazione  di  organico  di  diritto  dei  posti  di   sostegno
percentualmente uguale nei territori. Il numero dei posti  risultanti
dall'applicazione del  primo  periodo  non  puo'  comunque  risultare
complessivamente superiore a  quello  derivante  dall'attuazione  del
comma 2. )) 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
e'  autorizzato,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014,  ad
assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti  i  posti
vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2,
comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ((  come  modificato
dal presente articolo, )) ferma restando la procedura  autorizzatoria
di cui all'articolo 39, (( commi 3 e 3-bis, ))della legge 27 dicembre
1997, n. 449. 
  (( 3-bis. Anche per le finalita' di cui ai commi 2  e  3,  le  aree
scientifica  (AD01),   umanistica   (AD02),   tecnica   professionale
artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13,  comma
5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del  Ministro
della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al
citato comma 5 dell'articolo 13 della  legge  n.  104  del  1992,  le
parole: «, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo
dinamico-funzionale    e    del    conseguente    piano     educativo
individualizzato»  sono  soppresse.  Le  suddette  aree  disciplinari
continuano  ad  essere  utilizzate  per   le   graduatorie   di   cui
all'articolo 401 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, e successive  modificazioni,  e  per  i  docenti
inseriti negli elenchi  tratti  dalle  graduatorie  di  merito  delle
procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3-ter. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie  di  istituto,
ad esclusione della  prima  fascia  da  effettuare  in  relazione  al
triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 4,  del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,  e  successive  modificazioni,  le
aree di cui al comma 3-bis del presente  articolo,  per  le  predette
graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di
istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a  meno  che
non siano  esauriti  all'atto  dell'aggiornamento  da  effettuare  in
relazione al triennio 2014/2015-2016/2017,  sono  unificati  all'atto
dell'aggiornamento per il  successivo  triennio  2017/2018-2019/2020.
Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono  collocati
in un unico  elenco  e  graduati  secondo  i  rispettivi  punteggi  e
rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie. )) 
  4. A decorrere dal 1º  gennaio  2014  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 14  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
      1) il comma 13 e' abrogato; 
      2) al primo periodo del comma 15, le parole «dei commi 13 e 14»
sono sostituite dalle seguenti: «del comma 14»; 
      3) al secondo periodo del comma 15,  le  parole  «dai  predetti
commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti:  «dal  predetto  comma
14»; 
    b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111 e' abrogato. 
  5. Ai fini della dichiarazione di inidoneita' del personale docente
della  scuola  alla  propria  funzione  per  motivi  di  salute,   le
commissioni mediche sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri  per
la   finanza   pubblica,   da   un   rappresentante   del   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  designato  dal
competente ufficio scolastico regionale. 
  6. (( Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente
al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo  alla  propria  funzione
per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si  applica,  anche
in corso d'anno scolastico, la  procedura  di  cui  all'articolo  19,
commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.   111,   con
conseguente assunzione, su  istanza  di  parte  da  presentare  entro
trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneita', della qualifica  di
assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di  istanza  o
in ipotesi di istanza non accolta per carenza di  posti  disponibili,
applicazione obbligatoria  della  mobilita'  intercompartimentale  in
ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di
organico, anche in deroga alle facolta' assunzionali  previste  dalla
legislazione  vigente,  con  mantenimento  del  maggior   trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.  Nelle  more
dell'applicazione della  mobilita'  intercompartimentale  e  comunque
fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016, tale  personale
puo' essere utilizzato per le iniziative di cui  all'articolo  7  del
presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione  della
dispersione scolastica ovvero per attivita' culturali e  di  supporto
alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche. )) 
  7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che
alla data di entrata in vigore del presente ((  decreto  ))  e'  gia'
stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria  funzione  per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, e' sottoposto  a  nuova
visita da  parte  delle  commissioni  mediche  competenti,  integrate
secondo le previsioni di cui al comma 5, per  una  nuova  valutazione
dell'inidoneita'. In esito a detta visita, ove  la  dichiarazione  di
inidoneita' non sia confermata,  il  personale  interessato  torna  a
svolgere la funzione docente. Al personale per il quale e' confermata
la precedente dichiarazione di inidoneita' si applica il comma 6.  In
tal caso i 30 giorni di cui  al  comma  6  decorrono  dalla  data  di
conferma della  inidoneita'.  Il  suddetto  personale  puo'  comunque
chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione  del
comma 6. 
  8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo  di  cui  ai
commi 6 e 7,  operati  in  deroga  alle  facolta'  assunzionali,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  trasferite
alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie.
Il  Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e   della   ricerca
comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica le unita' trasferite e le relative  risorse  anche  ai  fini
dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio. 
  9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma  14,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  anche  nell'anno  scolastico
2013-2014 al relativo personale e' consentito di transitare su  altra
classe di concorso docente per la quale sia abilitato o  in  possesso
di idoneo titolo, purche' non sussistano condizioni di esubero  nella
relativa provincia, (( o di permanere  negli  organici  degli  uffici
tecnici previsti dai regolamenti di cui  ai  decreti  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, se gia' utilizzato  in
tali  ambiti  e  in  possesso  del   relativo   titolo   di   studio,
subordinatamente all'esistenza di posti in organico e senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  9-bis. Il terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 1 della legge
10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, e' soppresso. )) 
  10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto  2008,  n.  133,  verifica  gli   effetti   finanziari   delle
disposizioni del presente articolo ai fini della  determinazione  del
Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64. 
  (( 10-bis. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo
unico di cui al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e
successive modificazioni, e'  sostituito  dal  seguente:  «I  docenti
destinatari di nomina  a  tempo  indeterminato  possono  chiedere  il
trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in  altra
provincia dopo tre anni di  effettivo  servizio  nella  provincia  di
titolarita'». 
  10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, i provvedimenti relativi al rinnovo
o alla modifica dei componenti del comitato di cui  all'articolo  64,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono  adottati  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 64 del citato decreto
          legge n. 112 del 2008: 
              "Art. 64. Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica. 
              1. Ai fini di una migliore qualificazione  dei  servizi
          scolastici e di una piena valorizzazione professionale  del
          personale  docente,  a   decorrere   dall'anno   scolastico
          2009/2010, sono  adottati  interventi  e  misure  volti  ad
          incrementare,  gradualmente,  di  un  punto   il   rapporto
          alunni/docente,  da  realizzare   comunque   entro   l'anno
          scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale  rapporto
          ai relativi standard  europei  tenendo  anche  conto  delle
          necessita' relative agli alunni diversamente abili. 
              2. Si procede, altresi', alla revisione dei  criteri  e
          dei parametri previsti per la definizione  delle  dotazioni
          organiche  del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel  triennio
          2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento  della
          consistenza numerica della dotazione  organica  determinata
          per l'anno scolastico 2007/2008. Per  ciascuno  degli  anni
          considerati, detto decremento non deve essere inferiore  ad
          un terzo della riduzione complessiva da  conseguire,  fermo
          restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e  412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              3. Per la realizzazione delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e  previo  parere  delle
          Commissioni Parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
              a. razionalizzazione ed accorpamento  delle  classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
              b. ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
              c.  revisione  dei  criteri  vigenti  in   materia   di
          formazione delle classi; 
              d. rimodulazione dell'attuale organizzazione  didattica
          della  scuola   primaria   ivi   compresa   la   formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
              e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
          determinazione della consistenza complessiva degli organici
          del  personale  docente  ed   ATA,   finalizzata   ad   una
          razionalizzazione degli stessi; 
              f. ridefinizione  dell'assetto  organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
              f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
          determinazione    e    articolazione     dell'azione     di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
              f-ter.  nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti ; 
              4-bis. Ai fini di contribuire al  raggiungimento  degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale di cui al comma 4,  nell'ambito  del  secondo
          ciclo  di  istruzione  e  formazione  di  cui  al   decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con  l'obiettivo
          di ottimizzare le risorse  disponibili,  all'  articolo  1,
          comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le  parole
          da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  generali
          e specifici» sino a «Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
          Bolzano» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'obbligo  di
          istruzione si assolve anche nei percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui al  Capo  III  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla  completa
          messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche  nei
          percorsi   sperimentali   di   istruzione   e    formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo». 
              4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso le universita' sono sospese  per  l'anno  accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di  cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4. 
              4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi  di
          cui al presente articolo, le regioni  e  gli  enti  locali,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   per   l'anno
          scolastico 2009/2010, assicurano il  dimensionamento  delle
          istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
          fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233,  da
          realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In  ogni
          caso  per  il  predetto  anno  scolastico  la   consistenza
          numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
          deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
          2008/2009. 
              4-quinquies.  Per  gli  anni  scolastici  2010/2011   e
          2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le   regioni,
          promuovono,  entro  il  15  giugno  2009,  la  stipula   di
          un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
          l'attivita' di dimensionamento della  rete  scolastica,  ai
          sensi  del  comma  4,  lettera  f-ter),   con   particolare
          riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
          Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
          alla   riqualificazione   del   sistema   scolastico,    al
          contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi  e  alle
          modalita'  di  realizzazione,  mediante  la  previsione  di
          appositi protocolli d'intesa tra le regioni  e  gli  uffici
          scolastici regionali. 
              4-sexies. In sede di Conferenza unificata  si  provvede
          al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
          ai  commi  4-quater  e  4-quinquies.  In   relazione   agli
          adempimenti di cui al comma  4-quater  il  monitoraggio  e'
          finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio  2009,
          degli  eventuali  interventi  necessari  per  garantire  il
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
              5.   I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  compresi  i  dirigenti
          scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione  di
          cui al presente  articolo,  ne  assicurano  la  compiuta  e
          puntuale realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi prefissati,  verificato  e  valutato  sulla  base
          delle vigenti  disposizioni  anche  contrattuali,  comporta
          l'applicazione delle misure connesse  alla  responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa. 
              6. Fermo restando il disposto di  cui  all'articolo  2,
          commi 411 e 412, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno  2011  e  a  3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali   di
          controllo e verifica in capo al Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e'  costituito,  contestualmente
          all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori  oneri
          a carico del bilancio dello Stato, un comitato di  verifica
          tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti    del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di monitorare il processo attuativo delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando eventuali scostamenti per le  occorrenti  misure
          correttive. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
              8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di risparmio di cui al comma  6,  si  applica  la
          procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              9. Una quota parte delle economie di spesa  di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  Scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito Fondo  istituito  nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed  integrale  conseguimento  delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti.". 
              Si riportano i commi 3 e 3-bis dell'articolo 39,  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449 e  successive  modificazioni
          (Misure per la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica),
          pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.: 
              "Art. 39. Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time. 
              (Omissis). 
              3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
              3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999   la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  414,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008),. 
              pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007,  n.  300,
          S.O. , come modificato dalla presente legge. 
              " 414. La dotazione organica  di  diritto  relativa  ai
          docenti di sostegno e' progressivamente rideterminata,  nel
          triennio  2008-2010,  fino  al  raggiungimento,   nell'anno
          scolastico 2010/2011, di una consistenza organica  pari  al
          70  per  cento   del   numero   dei   posti   di   sostegno
          complessivamente attivati nell'anno  scolastico  2006/2007,
          fermo restando  il  regime  autorizzatorio  in  materia  di
          assunzioni previsto dall'articolo 39,  comma  3-bis,  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449. La predetta percentuale  e'
          rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015,
          in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90  per
          cento ed e' pari al cento per  100  a  decorrere  dall'anno
          scolastico 2015/2016. Conseguentemente, anche  al  fine  di
          evitare  la  formazione  di   nuovo   personale   precario,
          all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della  legge  27
          dicembre  1997,  n.  449,  sono  soppresse  le  parole  da:
          «nonche' la possibilita'» fino a: «particolarmente gravi,»,
          fermo restando il rispetto dei  principi  sull'integrazione
          degli alunni  diversamente  abili  fissati  dalla  legge  5
          febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le  disposizioni
          vigenti non compatibili con le  disposizioni  previste  dal
          comma 413 e dal presente comma.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  39,  comma  3-bis,
          della legge  27  dicembre  1997,  n.  449  (Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica),  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.: 
              "Art. 39. Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time. 
              (Omissis). 
              3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999   la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali . 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo  14,  comma  14,  del
          decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), pubblicato nella Gazz. Uff. 6  luglio  2012,  n.
          156, S.O.: 
              "(Omissis). 
              14. Il personale  docente  attualmente  titolare  delle
          classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, con decreto  del
          direttore  generale  del  competente   ufficio   scolastico
          regionale transita nei ruoli del personale non docente  con
          la  qualifica  di  assistente  amministrativo,  tecnico   o
          collaboratore  scolastico  in  base  al  titolo  di  studio
          posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su  tutti  i
          posti   vacanti   e   disponibili   nella   provincia    di
          appartenenza,  tenuto  conto  delle   sedi   indicate   dal
          richiedente, e mantiene il maggior trattamento  stipendiale
          mediante assegno personale riassorbibile con  i  successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
              (Omissis).". 
              Il DPR 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante  norme
          per il  riordino  degli  istituti  professionali,  a  norma
          dell'articolo 64, comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133), e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  15
          giugno 2010, n. 137, S.O. 
              Il DPR 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante  norme
          per  il   riordino   degli   istituti   tecnici   a   norma
          dell'articolo 64, comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133), e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  15
          giugno 2010, n. 137, S.O. 
              Si riporta il testo del  comma  4-bis  dell'articolo  1
          della  legge  10  marzo  n.  62  (  Norme  per  la  parita'
          scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo  studio   e
          all'istruzione) , pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  21  marzo
          2000, n. 67, come modificato dalla presente legge. 
              "(Omissis). 
              4-bis. Ai fini di cui  al  comma  4  il  requisito  del
          titolo  di  abilitazione  deve   essere   conseguito,   dal
          personale in servizio alla data di entrata in vigore  della
          presente legge presso le scuole secondarie che chiedono  il
          riconoscimento, al termine dell'anno  accademico  in  corso
          alla data di conclusione su tutto il  territorio  nazionale
          della prima procedura concorsuale per titoli ed  esami  che
          verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per
          il personale docente in servizio nelle scuole dell'infanzia
          riconosciute paritarie si applica l'articolo 334 del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine  e  grado,
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  399  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,
          n. 297 (Approvazione del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella Gazz. Uff.
          19  maggio  1994,  n.  115,  S.O.,  come  modificato  dalla
          presente legge. 
              (Omissis). 
              3. Idocenti destinatari di nomina a tempo indeterminato
          possono   chiedere   il    trasferimento,    l'assegnazione
          provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia  dopo  tre
          anni di effettivo servizio nella provincia di  titolarita'.
          La disposizione  del  presente  comma  non  si  applica  al
          personale  di   cui   all'articolo   21   della   legge   5
          febbraio1992, n. 104 e al personale di cui all'articolo 33,
          comma 5, della medesima legge.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  64,  comma  7,  del
          citato decreto legge n. 112 del 2008: 
              "7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali  di
          controllo e verifica in capo al Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e'  costituito,  contestualmente
          all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori  oneri
          a carico del bilancio dello Stato, un comitato di  verifica
          tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti    del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di monitorare il processo attuativo delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando eventuali scostamenti per le  occorrenti  misure
          correttive. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.". 
              Riferimenti normativi. art. 16. 
              Si riporta il testo dell'articolo 5  del  decreto-legge
          14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          sicurezza e per il  contrasto  della  violenza  di  genere,
          nonche' in tema di protezione civile e di  commissariamento
          delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge
          15  ottobre  2013,  n.  119,  pubblicata   sulla   Gazzetta
          Ufficiale 15 ottobre 2013, n. 242 : 
              "Art.  5.  (Piano  d'azione  straordinario  contro   la
          violenza sessuale e di genere) 
              1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche
          avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai  diritti
          e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma  3,
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  elabora,
          con il contributo delle amministrazioni interessate,  delle
          associazioni di  donne  impegnate  nella  lotta  contro  la
          violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa
          in sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  un  "Piano  d'azione
          straordinario contro la violenza sessuale e di genere",  di
          seguito denominato "Piano", che deve essere predisposto  in
          sinergia con la nuova  programmazione  dell'Unione  europea
          per il periodo 2014-2020. 
              2.  Il  Piano,  con  l'obiettivo  di  garantire  azioni
          omogenee nel territorio  nazionale,  persegue  le  seguenti
          finalita': 
              a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne
          attraverso  l'informazione  e  la  sensibilizzazione  della
          collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e
          dei ragazzi nel processo  di  eliminazione  della  violenza
          contro  le  donne  e  nella  soluzione  dei  conflitti  nei
          rapporti interpersonali; 
              b) sensibilizzare gli operatori dei settori  dei  media
          per la realizzazione di una comunicazione  e  informazione,
          anche commerciale,  rispettosa  della  rappresentazione  di
          genere e, in  particolare,  della  figura  femminile  anche
          attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione  da
          parte degli operatori medesimi; 
              c)  promuovere  un'adeguata  formazione  del  personale
          della scuola alla relazione  e  contro  la  violenza  e  la
          discriminazione di genere e promuovere,  nell'ambito  delle
          indicazioni  nazionali  per  il  curricolo   della   scuola
          dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  di  istruzione,  delle
          indicazioni nazionali per i licei e delle linee  guida  per
          gli istituti tecnici e professionali, nella  programmazione
          didattica curricolare ed extracurricolare delle  scuole  di
          ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
          la formazione  degli  studenti  al  fine  di  prevenire  la
          violenza nei confronti delle donne e la discriminazione  di
          genere, anche attraverso un'adeguata  valorizzazione  della
          tematica nei libri di testo; 
              d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle
          donne vittime  di  violenza  e  ai  loro  figli  attraverso
          modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei  servizi
          territoriali, dei centri  antiviolenza  e  dei  servizi  di
          assistenza alle donne vittime di violenza; 
              e) garantire la formazione di tutte le professionalita'
          che entrano in contatto con fatti di violenza di  genere  o
          di stalking; 
              f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il
          rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni
          coinvolte; 
              g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto  il
          territorio nazionale,  di  azioni,  basate  su  metodologie
          consolidate  e  coerenti  con  linee  guida   appositamente
          predisposte, di recupero e di accompagnamento dei  soggetti
          responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
          al fine di favorirne il recupero e di limitare  i  casi  di
          recidiva; 
              h) prevedere una raccolta strutturata e  periodicamente
          aggiornata,  con  cadenza  almeno  annuale,  dei  dati  del
          fenomeno,   ivi   compreso   il   censimento   dei   centri
          antiviolenza,  anche  attraverso  il  coordinamento   delle
          banche di dati gia' esistenti; 
              i) prevedere specifiche  azioni  positive  che  tengano
          anche  conto   delle   competenze   delle   amministrazioni
          impegnate nella prevenzione, nel contrasto e  nel  sostegno
          delle vittime di violenza di genere e di stalking  e  delle
          esperienze delle associazioni che svolgono  assistenza  nel
          settore; 
              l) definire un sistema strutturato  di  governance  tra
          tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse
          esperienze e sulle buone  pratiche  gia'  realizzate  nelle
          reti locali e sul territorio. 
              3.  Il  Ministro  delegato  per  le  pari  opportunita'
          trasmette   annualmente   alle   Camere    una    relazione
          sull'attuazione del Piano. 
              4. Per il finanziamento del  Piano,  il  Fondo  per  le
          politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita'  e'
          incrementato di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2013.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          61, comma 22, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni. 
              5.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel
          presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma  4
          del medesimo articolo e dall'articolo  5-bis,  si  provvede
          mediante l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".