Art. 15 
 
 
                      Albi, elenchi e registri 
 
  1. Presso ciascun consiglio dell'ordine  sono  istituiti  e  tenuti
aggiornati: 
    a) l'albo ordinario degli esercenti la  libera  professione.  Per
coloro  che  esercitano  la  professione  in  forma  collettiva  sono
indicate le associazioni o le societa' di appartenenza; 
    b)  gli  elenchi  speciali  degli  avvocati  dipendenti  da  enti
pubblici; 
    c) gli elenchi degli avvocati specialisti; 
    d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione  pubblici,  a  tempo
pieno; 
    e) l'elenco degli avvocati sospesi  dall'esercizio  professionale
per qualsiasi causa, che  deve  essere  indicata,  ed  inoltre  degli
avvocati   cancellati   per   mancanza   dell'esercizio    effettivo,
continuativo, abituale e prevalente della professione; 
    f)  l'elenco  degli  avvocati  che  hanno  subito   provvedimento
disciplinare non piu' impugnabile, comportante la radiazione; 
    g) il registro dei praticanti; 
    h) l'elenco dei praticanti abilitati al  patrocinio  sostitutivo,
allegato al registro di cui alla lettera g); 
    i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001,  n.  96,  che
abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario; 
    l) l'elenco delle  associazioni  e  delle  societa'  comprendenti
avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche
se non avvocati; 
    m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 7; 
    n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge  o  da
regolamento. 
  2. La tenuta e  l'aggiornamento  dell'albo,  degli  elenchi  e  dei
registri, le modalita' di iscrizione e di trasferimento,  i  casi  di
cancellazione e le relative impugnazioni dei  provvedimenti  adottati
in  materia  dai  consigli  dell'ordine  sono  disciplinati  con   un
regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF. 
  3. L'albo, gli elenchi  ed  i  registri  sono  a  disposizione  del
pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni
due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia  e'  inviata  al
Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello,
ai presidenti dei  tribunali  del  distretto,  ai  procuratori  della
Repubblica  presso  i  tribunali  e  ai  procuratori  generali  della
Repubblica presso le corti di appello, al CNF,  agli  altri  consigli
degli  ordini  forensi  del  distretto,  alla  Cassa   nazionale   di
previdenza e assistenza forense. 
  4. Entro il mese di marzo di ogni  anno  il  consiglio  dell'ordine
trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui  e'
custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente. 
  5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige,  sulla  base
dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale  degli
avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente. 
  6. Le modalita' di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonche'
le modalita' di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli
avvocati sono determinate dal CNF. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96: 
              "Art. 6 (Iscrizione). - 1. Per  l'esercizio  permanente
          in Italia della professione di avvocato, i cittadini  degli
          Stati  membri  in  possesso  di  uno  dei  titoli  di   cui
          all'articolo 2, sono tenuti ad iscriversi  in  una  sezione
          speciale  dell'albo  costituito  nella  circoscrizione  del
          tribunale  in  cui  hanno  fissato  stabilmente   la   loro
          residenza o il loro domicilio professionale,  nel  rispetto
          della normativa relativa agli obblighi previdenziali. 
              2. L'iscrizione nella  sezione  speciale  dell'albo  e'
          subordinata  alla   iscrizione   dell'istante   presso   la
          competente organizzazione professionale dello Stato  membro
          di origine. 
              3. La domanda di iscrizione deve essere  corredata  dai
          seguenti documenti: 
                a) certificato di cittadinanza di  uno  Stato  membro
          della Unione europea o dichiarazione sostitutiva; 
                b)   certificato   di   residenza   o   dichiarazione
          sostitutiva  ovvero  dichiarazione  dell'istante   con   la
          indicazione del domicilio professionale; 
                c)  attestato  di  iscrizione   alla   organizzazione
          professionale dello Stato membro di origine, rilasciato  in
          data  non  antecedente   a   tre   mesi   dalla   data   di
          presentazione, o dichiarazione sostitutiva. 
              4. Se l'interessato fa  parte  di  una  societa'  nello
          Stato membro  di  origine,  e'  tenuto  ad  indicare  nella
          domanda la denominazione, la relativa forma giuridica  e  i
          nominativi dei membri che operano in Italia. 
              5. La domanda di  iscrizione  deve  essere  redatta  in
          lingua italiana; i documenti, ove  redatti  in  una  lingua
          diversa da quella italiana, devono essere  accompagnati  da
          una traduzione autenticata. 
              6. Il Consiglio dell'ordine, entro trenta giorni  dalla
          data  di  presentazione   della   domanda   o   dalla   sua
          integrazione, accertata  la  sussistenza  delle  condizioni
          richieste, qualora non ostino motivi  di  incompatibilita',
          ordina l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo  e  ne
          da' comunicazione alla corrispondente autorita' dello Stato
          membro di origine. 
              7. Il rigetto della domanda non puo' essere pronunciato
          se non dopo avere sentito l'interessato.  La  deliberazione
          e' motivata ed  e'  notificata  in  copia  integrale  entro
          quindici giorni all'interessato  ed  al  procuratore  della
          Repubblica ai sensi e per gli  effetti  di  cui  al  quinto
          comma dell'art. 31 del  regio  decreto-legge  n.  1578  del
          1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36  del
          1934, e successive modificazioni. 
              8.  Qualora  il   Consiglio   dell'ordine   non   abbia
          provveduto sulla domanda nel termine di  cui  al  comma  6,
          l'interessato puo', entro dieci giorni  dalla  scadenza  di
          tale termine, presentare  ricorso  al  Consiglio  nazionale
          forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione. 
              9. Con l'iscrizione nella sezione  speciale  dell'albo,
          l'avvocato stabilito  acquista  il  diritto  di  elettorato
          attivo, con esclusione di quello passivo. 
              10.    Successivamente    all'iscrizione,    l'avvocato
          stabilito e' tenuto a presentare annualmente  al  Consiglio
          dell'ordine un attestato di  iscrizione  all'organizzazione
          professionale  di  appartenenza,  rilasciato  in  data  non
          antecedente a tre mesi dalla data di presentazione,  ovvero
          dichiarazione sostitutiva.".