Art. 15 
 
                Nulla-osta per prestazione di servizi 
 
  1. Per le operazioni di cui all'articolo 2, comma 6,  della  legge,
l'operatore presenta, secondo modalita' indicate  con  direttive  del
Ministero  della  difesa,  apposita  domanda,   della   quale   invia
contemporaneamente  copia  ai  Ministeri  degli   affari   esteri   e
dell'interno, contenente i seguenti dati: 
  a) estremi di iscrizione nel registro; 
  b) denominazione e indirizzo dei partecipanti, a qualunque  titolo,
all'operazione; 
  c)  tipo  di  servizi  oggetto  dell'operazione  e   modalita'   di
esecuzione, nonche' relativa classifica di segretezza; 
  d) valore stimato o preventivo del contratto; 
  e) Paese di destinazione dei servizi e di utilizzazione  finale  se
diverso dal destinatario; 
  f) estremi dell'abilitazione societaria  rilasciata  dall'Autorita'
nazionale per la sicurezza e relativo livello; 
  g) estremi della precedente autorizzazione o documento  doganale  o
altro equivalente. 
  2. Il nulla-osta del Ministero della difesa,  sentiti  i  Ministeri
degli affari esteri e dell'interno, e' rilasciato entro trenta giorni
dalla data di ricevimento  della  domanda  di  cui  al  comma  1.  Il
Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno trasmettono
al Ministero della difesa il proprio  parere  nel  termine  di  dieci
giorni dal ricevimento della copia della domanda di cui al  comma  1.
Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevolmente
acquisito. 
  3. Quando vengono a cessare  le  condizioni  per  il  rilascio,  il
nulla-osta e' soggetto a sospensione o revoca disposte dal  Ministero
della difesa, sentiti i Ministeri degli affari esteri e dell'interno. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per il testo dell'art. 2, comma 6, della citata legge
          9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.