Art. 15 Nulla-osta per prestazione di servizi 1. Per le operazioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge, l'operatore presenta, secondo modalita' indicate con direttive del Ministero della difesa, apposita domanda, della quale invia contemporaneamente copia ai Ministeri degli affari esteri e dell'interno, contenente i seguenti dati: a) estremi di iscrizione nel registro; b) denominazione e indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo, all'operazione; c) tipo di servizi oggetto dell'operazione e modalita' di esecuzione, nonche' relativa classifica di segretezza; d) valore stimato o preventivo del contratto; e) Paese di destinazione dei servizi e di utilizzazione finale se diverso dal destinatario; f) estremi dell'abilitazione societaria rilasciata dall'Autorita' nazionale per la sicurezza e relativo livello; g) estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente. 2. Il nulla-osta del Ministero della difesa, sentiti i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, e' rilasciato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno trasmettono al Ministero della difesa il proprio parere nel termine di dieci giorni dal ricevimento della copia della domanda di cui al comma 1. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito. 3. Quando vengono a cessare le condizioni per il rilascio, il nulla-osta e' soggetto a sospensione o revoca disposte dal Ministero della difesa, sentiti i Ministeri degli affari esteri e dell'interno.
Note all'art. 15: - Per il testo dell'art. 2, comma 6, della citata legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.