Art. 15
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
dirigenziali e di collaborazione o consulenza
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo
17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche
amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni
relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di
incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di
collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita'
di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,
di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del
risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di
incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni
a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei
relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia
dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le
amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi
siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento
della funzione pubblica consente la consultazione, anche per
nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2,
il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del
dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento
disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma
corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario
ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e
2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni
successivi alla cessazione dell'incarico.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato
l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli
e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche
amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di
indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui
all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Note all'art. 15:
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 22, della
legge 15 maggio 1997, n. 127:
«Art 17.
(Omissis).
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge
5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di
livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonche' al personale
dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il
personale delle magistrature ordinaria, amministrativa,
contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5
luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono
esercitate dai rispettivi organi di governo.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 53, comma 14, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 53. Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi
(Omissis).
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica
dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Le informazioni relative a
consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le
informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche
dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi
del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in
tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della
funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco
delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104:
«Art 30. Azione di condanna
1. L'azione di condanna puo' essere proposta
contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di
giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente
articolo, anche in via autonoma.
2. Puo' essere chiesta la condanna al risarcimento del
danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio
dell'attivita' amministrativa o dal mancato esercizio di
quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva
puo' altresi' essere chiesto il risarcimento del danno da
lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti
previsti dall'articolo 2058 del codice civile, puo' essere
chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.
3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi
legittimi e' proposta entro il termine di decadenza di
centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si
e' verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se
il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il
risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di
fatto e il comportamento complessivo delle parti e,
comunque, esclude il risarcimento dei danni che si
sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza,
anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela
previsti.
4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il
ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3
non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il
termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo
un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di
annullamento la domanda risarcitoria puo' essere formulata
nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi
giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni
per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di
giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce
esclusivamente il giudice amministrativo.».
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 39 e 40,
della citata legge n. 190 del 2012:
«Art 1.
(Omissis).
39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle
funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la
reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e
organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' le aziende e le societa' partecipate
dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del
monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36,
comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,
e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento
della funzione pubblica, per il tramite degli organismi
indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare
le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche
esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione. I dati forniti
confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui
al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n.
165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le
finalita' di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo.
40 . I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui
al comma 39 si intendono parte integrante dei dati
comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.
(Omissis).».
Note all'art. 16:
Si riporta il testo dell'articolo 60, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 60.
(Omissis).
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il
mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il
tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto
annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate
secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e'
accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni
pubbliche espongono i risultati della gestione del
personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata
presentazione del conto e della relativa relazione
determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si
riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo
30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni
previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del
Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione
delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni,
comunita', enti montani (UNCEM), per via telematica.
(Omissis).».