Art. 15 
 
Vigilanza   sul   rispetto   delle   disposizioni   in   materia   di
  inconferibilita' e incompatibilita' nelle pubbliche amministrazioni
  e negli enti di diritto privato in controllo pubblico 
 
   1.  Il  responsabile  del   piano   anticorruzione   di   ciascuna
amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato  in
controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche
attraverso   le   disposizioni   del   piano   anticorruzione,    che
nell'amministrazione, ente pubblico e  ente  di  diritto  privato  in
controllo pubblico siano  rispettate  le  disposizioni  del  presente
decreto sulla inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi.  A
tale fine il  responsabile  contesta  all'interessato  l'esistenza  o
l'insorgere delle situazioni di inconferibilita'  o  incompatibilita'
di cui al presente decreto. 
  2. Il responsabile segnala i casi  di  possibile  violazione  delle
disposizioni   del   presente   decreto    all'Autorita'    nazionale
anticorruzione, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui  alla  legge  20  luglio
2004, n. 215, nonche' alla Corte dei  conti,  per  l'accertamento  di
eventuali responsabilita' amministrative. 
  3. Il  provvedimento  di  revoca  dell'incarico  amministrativo  di
vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state  affidate
le  funzioni  di  responsabile,  comunque   motivato, e'   comunicato
all'Autorita' nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, puo'
formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la  revoca  sia
correlata alle  attivita'  svolte  dal  responsabile  in  materia  di
prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa
efficace. 
 
          Note all'art. 15: 
              Per il riferimento alla citata legge 20 luglio 2004, n.
          215, vedasi nelle note all'articolo 6.