Articolo 15 Ricostruzione degli edifici in stato di rudere 1. E' ammessa la ricostruzione degli edifici in stato di rudere, previa esibizione della relativa documentazione catastale entro 12 mesi dalla pubblicazione del Regolamento, a condizione che risultino ancora visibili i muri perimetrali, con una consistenza pari ad almeno 1/3 della struttura muraria ipotizzata preesistente, e che non venga variata la destinazione d'uso originaria prevalente. 2. La ricostruzione deve avvenire utilizzando tecniche e materiali analoghi a quelli originari secondo quanto indicato nel regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio; 3. Gli edifici devono avere lo stesso sviluppo in pianta e, quando non risulti possibile documentare in modo certo l'entita' del volume preesistente, avranno un solo piano la cui altezza interna netta non sara' superiore a m 3.00 se residenziale, a m.4,00 se rurale. 4. La ricostruzione deve avvenire mantenendo l'ingombro del rudere preesistente, laddove materialmente attestato dalla permanenza delle pareti perimetrali e della linea di colmo. 5. Per gli edifici risultanti dalla ricostruzione dei ruderi e' ammessa la destinazione d'uso residenziale nel caso in cui la superficie totale lorda del fabbricato sia maggiore o uguale a mq 45.