(Regolamento-art. 15)
                             Articolo 15 
 
           Ricostruzione degli edifici in stato di rudere 
 
  1. E' ammessa la ricostruzione degli edifici in  stato  di  rudere,
previa esibizione della relativa documentazione  catastale  entro  12
mesi dalla pubblicazione del Regolamento, a condizione che  risultino
ancora visibili i muri  perimetrali,  con  una  consistenza  pari  ad
almeno 1/3 della struttura muraria ipotizzata preesistente, e che non
venga variata la destinazione d'uso originaria prevalente. 
  2. La ricostruzione deve avvenire utilizzando tecniche e  materiali
analoghi a quelli originari secondo quanto indicato  nel  regolamento
per la riqualificazione del patrimonio edilizio; 
  3. Gli edifici devono avere lo stesso sviluppo in pianta e,  quando
non risulti possibile documentare in modo certo l'entita' del  volume
preesistente, avranno un solo piano la cui altezza interna netta  non
sara' superiore a m 3.00 se residenziale, a m.4,00 se rurale. 
  4. La ricostruzione deve avvenire mantenendo l'ingombro del  rudere
preesistente, laddove materialmente attestato dalla permanenza  delle
pareti perimetrali e della linea di colmo. 
  5. Per gli edifici risultanti dalla  ricostruzione  dei  ruderi  e'
ammessa la  destinazione  d'uso  residenziale  nel  caso  in  cui  la
superficie totale lorda del fabbricato sia maggiore o uguale a mq 45.