Art. 15. (Norma transitoria per la copertura provvisoria di posizioni dirigenziali e in materia di assunzioni) 1. Al fine di garantire la piena funzionalita' dell'Agenzia, nelle more della determinazione della dotazione organica di cui all'articolo 11, comma 1, del presente Statuto e dell'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'art. 11, comma 2, il Direttore definisce un assetto organizzativo provvisorio e, nei limiti delle risorse finanziarie trasferite all'Agenzia puo' conferire, per un limite temporale massimo di ventiquattro mesi, incarichi dirigenziali a tempo determinato, non rinnovabili, fino ad un massimo di cinque unita', di livello dirigenziale non generale, a persone dotate di esperienza e qualificazione professionale. 2. All'esito del trasferimento di personale di cui all'art. 22 del decreto istitutivo, al fine di garantire la funzionalita' dell'Agenzia, puo' trovare applicazione l'art. 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.