(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
 
(Norma  transitoria  per  la  copertura  provvisoria   di   posizioni
              dirigenziali e in materia di assunzioni) 
 
    1. Al fine di  garantire  la  piena  funzionalita'  dell'Agenzia,
nelle more della  determinazione  della  dotazione  organica  di  cui
all'articolo 11, comma 1, del presente Statuto  e  dell'adozione  del
regolamento di  organizzazione  di  cui  all'art.  11,  comma  2,  il
Direttore definisce  un  assetto  organizzativo  provvisorio  e,  nei
limiti  delle  risorse  finanziarie   trasferite   all'Agenzia   puo'
conferire, per un limite  temporale  massimo  di  ventiquattro  mesi,
incarichi dirigenziali a tempo determinato, non rinnovabili, fino  ad
un massimo di cinque unita', di livello dirigenziale non generale,  a
persone dotate di esperienza e qualificazione professionale. 
    2. All'esito del trasferimento di personale di  cui  all'art.  22
del  decreto  istitutivo,  al  fine  di  garantire  la  funzionalita'
dell'Agenzia, puo' trovare  applicazione  l'art.  9,  comma  36,  del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.