Art. 15 Bilancio e partecipazioni in societa' La Banca pubblica, entro il 31 maggio di ogni anno, la Relazione annuale contenente il bilancio dell'Istituto e, in allegato, quello delle societa' controllate; il bilancio contiene, altresi', dati relativi al costo del personale. La Banca pubblica, anche ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dello Statuto, con la stessa periodicita', una relazione sull'attivita' svolta e sulla gestione delle risorse. Per le societa' controllate, strumentali o non quotate la Banca pubblica, successivamente all'approvazione dei relativi bilanci, informazioni relative alla misura della partecipazione, al risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi, al numero degli eventuali rappresentanti della Banca negli organi sociali e al compenso annuo individuale di questi ultimi.