Art. 15 
 
 
                Bilancio e partecipazioni in societa' 
 
  La Banca pubblica, entro il 31 maggio di ogni  anno,  la  Relazione
annuale contenente il bilancio dell'Istituto e, in  allegato,  quello
delle societa' controllate;  il  bilancio  contiene,  altresi',  dati
relativi al costo del personale. La Banca pubblica,  anche  ai  sensi
della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dello Statuto, con  la  stessa
periodicita', una relazione sull'attivita' svolta  e  sulla  gestione
delle risorse. 
  Per le societa' controllate, strumentali o  non  quotate  la  Banca
pubblica,  successivamente  all'approvazione  dei  relativi  bilanci,
informazioni relative alla misura della partecipazione, al  risultato
di bilancio degli ultimi tre  esercizi,  al  numero  degli  eventuali
rappresentanti della Banca negli organi sociali e al  compenso  annuo
individuale di questi ultimi.