Art. 15 
 
 
            Fondo di servizio per la patrimonializzazione 
                            delle imprese 
 
  1. Il  Governo  promuove  l'istituzione  di  un  Fondo  privato  di
servizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese industriali
italiane caratterizzate da equilibrio  economico  operativo,  ma  con
necessita' di  adeguata  patrimonializzazione  ((  ,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica )). 
  2. La finalita' del Fondo e' il sostegno finanziario e patrimoniale
attraverso nuove risorse che favoriscano, tra  l'altro,  processi  di
consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di
addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato.  L'intervento
del Fondo sara' costituito da operazioni di  patrimonializzazione  al
servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine. 
  3. Il Fondo  sara'  sottoscritto  da  investitori  istituzionali  e
professionali. e la sua operativita' e'  subordinata  alla  dotazione
minima di 1 miliardo di euro sottoscritta da almeno  tre  investitori
partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per  cento  e  non
superiore  al   40   per   cento   e   che   dovranno   rappresentare
complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del  valore
totale dei «prestiti bancari alle imprese italiane non  finanziarie»,
quale  risultante  dall'ultima  «Indagine  sul  credito  bancario  in
Italia» effettuata da Banca d'Italia. 
  4. Il Fondo ha durata  decennale  prorogabile  e  gli  investimenti
hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo  potra'  altresi'
investire  in  imprese  oggetto  di  procedure  di   ristrutturazione
societarie e del debito. 
  5. La gestione del Fondo e' affidata ad una  societa'  di  gestione
del  risparmio  selezionata  attraverso  una  procedura  di  evidenza
pubblica che verra' gestita dai sottoscrittori di  cui  al  comma  3,
assicurando la  massima  partecipazione,  la  trasparenza  e  la  non
discriminazione degli operatori iscritti all'albo di cui all'articolo
35 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  tenuto  dalla
Banca d'Italia. 
  6. La procedura di evidenza pubblica deve in  ogni  caso  prevedere
l'esclusione delle offerte che: 
  a) pur  tenendo  conto  della  tipologia  d'investimento  prevedano
remunerazioni di carattere speculativo; 
  b) prevedano un gestore del  Fondo  soggetto  a  partecipazione  di
controllo o di maggioranza da parte di uno o piu' sottoscrittori  del
Fondo; 
  c) non prevedano la presenza di un comitato  di  controllo  con  la
partecipazione di almeno un rappresentante  per  ogni  sottoscrittore
che detenga una quota superiore al 5 per cento L'offerta tecnica deve
contenere la struttura organizzativa e remunerativa della societa' di
gestione del risparmio. 
  7. Il soggetto gestore del Fondo opera in  situazione  di  completa
neutralita', imparzialita',  indipendenza  e  terzieta'  rispetto  ai
sottoscrittori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero
dell'economia e delle finanze le operazioni nelle quali si  trovi  in
situazioni di conflitto di interesse. 
  Il soggetto gestore e' tenuto a presentare annualmente al Ministero
dello sviluppo economico la relazione  sull'operativita'  del  Fondo,
comprensiva di una banca dati completa per singola operazione. 
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite  le
caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo,
le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al  fine
di evitare  remunerazioni  di  carattere  speculativo,  le  modalita'
organizzative del Fondo (( , senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Comma 5: 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  35  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52): 
              "Art. 35. Albo 
              1. Le Sgr sono iscritte  in  un  apposito  albo  tenuto
          dalla  Banca  d'Italia  distinto  in  due  sezioni  per  la
          gestione di OICVM e di FIA. Le societa' di gestione UE e  i
          GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni  ai
          sensi degli  articoli  41-bis,  41-ter  e  41-quater,  sono
          iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato
          all'albo. 
              2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni
          all'albo di cui al comma 1. 
              3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli  atti
          e  nella   corrispondenza   gli   estremi   dell'iscrizione
          all'albo.".