Art. 15 Adesione allo SPID da parte di soggetti privati fornitori di servizi 1. Non possono aderire allo SPID i soggetti privati fornitori di servizi il cui rappresentante legale, soggetto preposto all'amministrazione o componente di organo preposto al controllo risulta condannato con sentenza passata in giudicato per reati commessi a mezzo di sistemi informatici. 2. Ai sensi dell'art. 64, comma 2-quinquies, del CAD, i soggetti privati che aderiscono allo SPID per la verifica dell'accesso ai servizi erogati in rete, nel rispetto del presente decreto e dei regolamenti attuativi adottati dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, soddisfano gli obblighi di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 con la comunicazione del codice identificativo dell'identita' digitale utilizzata dall'utente. 3. Nella convenzione che i fornitori di servizi privati stipulano con l'Agenzia, nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4, possono essere regolati i corrispettivi dovuti dai fornitori di servizi ai gestori dell'identita' digitale e ai gestori degli attributi qualificati per i servizi di verifica.