Art. 15 Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 706, comma 2, le parole «armi o» sono soppresse; b) all'articolo 796, comma 3, le parole «della Direzione generale per il personale militare» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale»; c) all'articolo 919, comma 3, lettera a), le parole «dal servizio» sono soppresse; d) all'articolo 1377, comma 5, le parole «dal servizio o dall'impiego» sono soppresse; e) all'articolo 1497, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In materia di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia al personale militare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 748, comma 2, del regolamento.»; f) l'articolo 2222 e' abrogato.
Note all'art. 15: - Il testo dell'articolo 706 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 706. Alimentazione del ruolo - 1. Omissis. 2. Sono consentiti arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che non hanno superato il ventiseiesimo anno di eta', anche se arruolati per leva o incorporati in altre Forze armate, nonche' nelle Forze di polizia, anche a ordinamento civile.». - Il testo dell'articolo 796 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 796. Transito tra ruoli - 1. Gli ufficiali in servizio permanente e gli appartenenti al ruolo musicisti possono transitare da un ruolo a un altro esclusivamente nei casi previsti per la Forza armata di appartenenza, disciplinati dal presente codice. 2. Le varie ipotesi di transito, anche in relazione alla determinazione dell'anzianita' assoluta e dell'anzianita' relativa, sono disciplinate dal presente codice. Il transito tra ruoli e' disposto con decreto ministeriale. 3. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuita' nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialita', che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalita' per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 797. Il transito e' disposto con decreto dirigenziale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.». - Il testo dell'articolo 919 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 919. Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa 1. - 2. (Omissis). 3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se e' ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravita', l'amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti: a) sospende l'imputato dall'impiego ai sensi dell' articolo 917; b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell' articolo 1393. ». - Il testo dell'articolo 1377 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 1377. Inchiesta formale - 1.- 4. (Omissis). 5. Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare, se non e' stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale. ». - Il testo dell'articolo 1497 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 1497. Sanitario di fiducia - 1. In caso di malattia che determina un ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, ha il diritto di chiedere al direttore dello stabilimento, se le condizioni lo consentono, il trasferimento in altro luogo di cura civile di sua scelta, assumendosene il relativo onere di spesa. In ogni caso di ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, puo' richiedere, sempre a proprie spese, l'intervento di un consulente di fiducia. 1-bis. In materia di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia al personale militare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 748, comma 2, del regolamento. ».