Art. 15 
 
 
           Classificazione della gravita' delle procedure 
 
  1. Le procedure sono classificate, caso per caso, secondo i criteri
di assegnazione di cui all'allegato VII del presente decreto, come: 
  a) non risveglio; 
  b) lievi; 
  c) moderate; 
  d) gravi. 
  2. Non sono autorizzabili procedure sugli  animali  che  comportano
dolori, sofferenze o distress intensi che  possono  protrarsi  e  non
possono essere alleviati.