Art. 15 Classificazione della gravita' delle procedure 1. Le procedure sono classificate, caso per caso, secondo i criteri di assegnazione di cui all'allegato VII del presente decreto, come: a) non risveglio; b) lievi; c) moderate; d) gravi. 2. Non sono autorizzabili procedure sugli animali che comportano dolori, sofferenze o distress intensi che possono protrarsi e non possono essere alleviati.