Art. 15 
 
 
           Sanzioni per mancata assistenza al viaggiatore 
 
  1. Salvo quanto previsto al comma 2, in  caso  di  inosservanza  di
ciascuno degli obblighi di cui all'articolo 18  del  regolamento,  in
materia  di  assistenza  al  viaggiatore  in  caso   di   ritardo   o
interruzione  del  viaggio,  l'impresa  ferroviaria  e'  soggetta  al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000  euro  a
10.000 euro per ogni evento verificatosi. 
  2. In caso di  inosservanza  dell'obbligo  di  fornire  servizi  di
trasporto alternativo nel caso in cui il  viaggio  non  possa  essere
proseguito, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del  regolamento,
le imprese ferroviarie sono soggette al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento
verificatosi.