Art. 15 
 
 
                   Altri Organismi ed Istituzioni 
 
  1. Operano nell'ambito del Ministero: 
    a) la Struttura tecnica di missione di cui all'articolo  163  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante  il  codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
    b)  il  Nucleo  di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti
pubblici che svolge le funzioni di cui all'articolo 1 della legge  17
maggio 1999, n. 144 e dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 228, utilizzando le risorse finanziarie individuate
dalla stessa legge. Il Ministro puo'  nominare  il  coordinatore  del
Nucleo fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione,  in
possesso di  capacita'  adeguata  alle  funzioni  da  svolgere  avuto
riguardo ai titoli professionali,  culturali  e  scientifici  e  alle
esperienze maturate; 
    c) la Direzione generale  per  le  investigazioni  ferroviarie  e
marittime,  chiamata  a  svolgere  i  compiti  di  cui   al   decreto
legislativo  10  agosto  2007,  n.  162,  in  materia   di   sinistri
ferroviari, e al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  165,  in
materia di sinistri marittimi, cui  e'  preposto,  nell'ambito  della
dotazione organica complessiva, un dirigente di livello  dirigenziale
generale, da nominarsi  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
          Note all'art. 15: 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  163  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): 
              "Art. 163. Attivita' del Ministero delle infrastrutture
          (art. 2, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005). 
              1.  Il  Ministero  promuove  le  attivita'  tecniche  e
          amministrative   occorrenti   ai   fini   della   sollecita
          progettazione e approvazione delle infrastrutture  e  degli
          insediamenti produttivi ed effettua, con la  collaborazione
          delle regioni o province autonome interessate con  oneri  a
          proprio carico, le attivita' di supporto necessarie per  la
          vigilanza, da parte del  CIPE,  sulla  realizzazione  delle
          infrastrutture. Previa  intesa  da  sottoscriversi  tra  il
          Ministero, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, le regioni possono provvedere alle attivita'
          di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente
          anche mediante l'anticipazione dei  finanziamenti  previsti
          dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nello svolgimento  di
          tali funzioni il Ministero impronta la propria attivita' al
          principio di leale  collaborazione  con  le  regioni  e  le
          province autonome e  con  gli  enti  locali  interessati  e
          acquisisce, nei casi indicati dal presente capo, la  previa
          intesa delle regioni o province autonome interessate. 
              2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero: 
              a) promuove e riceve le proposte degli altri  Ministeri
          e delle regioni o province autonome, formulando la proposta
          di programma da approvare con le modalita'  previste  dalla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e  propone  intese
          quadro tra Governo e singole regioni o  province  autonome,
          al fine del congiunto coordinamento e  realizzazione  delle
          infrastrutture; 
              b)   promuove   la   redazione   dei   progetti   delle
          infrastrutture da parte dei soggetti  aggiudicatori,  anche
          attraverso   eventuali   opportune   intese    o    accordi
          procedimentali tra i soggetti comunque interessati; 
              c) promuove e  acquisisce  il  parere  istruttorio  dei
          progetti preliminari e definitivi  da  parte  dei  soggetti
          competenti a norma del presente  capo  e,  sulla  base  dei
          pareri predetti, cura a sua  volta  l'istruttoria  ai  fini
          delle deliberazioni del CIPE,  proponendo  allo  stesso  le
          eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per
          le opere di competenza dello Stato il parere del  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  o  di  altri  organi   o
          commissioni consultive, ove richiesto dalle norme  vigenti,
          e' acquisito sul progetto preliminare; 
              d) provvede, eventualmente  in  collaborazione  con  le
          regioni, le province autonome e gli altri enti  interessati
          con oneri a proprio carico, alle attivita' di  supporto  al
          CIPE per la vigilanza delle  attivita'  di  affidamento  da
          parte  dei  soggetti  aggiudicatori  e   della   successiva
          realizzazione delle infrastrutture; 
              e)  ove  necessario,  collabora  alle   attivita'   dei
          soggetti  aggiudicatori  o  degli  enti  interessati   alle
          attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a
          mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari
          straordinari di cui al comma 5; 
              f) assegna ai  soggetti  aggiudicatori,  a  carico  dei
          fondi, le risorse finanziarie integrative  necessarie  alle
          attivita' progettuali; propone, d'intesa con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, al  CIPE  l'assegnazione  ai
          soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi,  delle  risorse
          finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
          infrastrutture,   previa    approvazione    del    progetto
          preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per  le
          infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici  di
          competenza del Ministero  delle  attivita'  produttive,  le
          attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con
          il Ministero delle attivita' produttive. Per gli interventi
          ferroviari di cui all'articolo 1 della  legge  21  dicembre
          2001, n. 443, in cui il soggetto aggiudicatore sia  diverso
          da  RFI  S.p.A.,  ma   da   quest'ultima   direttamente   o
          indirettamente partecipato, il Ministero individua  in  RFI
          S.p.A. il destinatario dei  fondi  da  assegnare  ai  sensi
          della presente lettera; 
              f-bis)   cura   le   istruttorie   per    l'avanzamento
          procedurale e fisico dei progetti, formula le  proposte  ed
          assicura il supporto necessario per l'attivita'  del  CIPE,
          avvalendosi anche della eventuale collaborazione  richiesta
          all'Unita' tecnica  finanza  di  progetto,  ovvero  offerta
          dalle regioni o province autonome interessate con  oneri  a
          loro carico; 
              f-ter)  verifica   l'avanzamento   dei   lavori   anche
          attraverso  sopralluoghi  tecnico-amministrativi  presso  i
          cantieri interessati, previo accesso  agli  stessi;  a  tal
          fine  puo'  avvalersi,  ove  necessario,  del  Corpo  della
          Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di  appositi
          protocolli di intesa. 
              3.  Per  le  attivita'  di  cui  al  presente  capo  il
          Ministero puo': 
              a) avvalersi  di  una  struttura  tecnica  di  missione
          composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
          dirigenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  da   tecnici
          individuati   dalle    regioni    o    province    autonome
          territorialmente  coinvolte,   nonche',   sulla   base   di
          specifici   incarichi   professionali   o    rapporti    di
          collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
          esperti nella gestione di lavori pubblici e  privati  e  di
          procedure amministrative. La struttura tecnica di  missione
          e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture;
          i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor
          di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le
          modalita' stabilite  con  il  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, di cui al comma 6; 
              b) assumere, per  esigenze  della  struttura  medesima,
          personale  di  alta  specializzazione  e  professionalita',
          previa selezione, con  contratti  a  tempo  determinato  di
          durata non superiore al  quinquennio  rinnovabile  per  una
          sola volta; 
              c) avvalersi, quali advisor, di societa'  specializzate
          nella  progettazione  e  gestione  di  lavori  pubblici   e
          privati. 
              4.  Per  le  attivita'  di  cui  al  presente  capo  il
          Ministero, inoltre, puo': 
              a) avvalersi  dell'eventuale  ulteriore  collaborazione
          che le regioni o  province  autonome  interessate  vorranno
          offrire, con oneri a proprio carico; 
              b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e
          delle  finanze,   con   apposita   convenzione   ai   sensi
          dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
          448, della Cassa depositi e prestiti o di societa' da  essa
          controllata    per     le     attivita'     di     supporto
          tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e  ai  soggetti
          aggiudicatori; 
              c)  richiedere  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei
          Ministri la collaborazione dell'Unita'  tecnica-Finanza  di
          progetto (UTFP). Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri sono riorganizzati i compiti, le attribuzioni,
          la composizione e le modalita' di funzionamento dell'Unita'
          tecnica-Finanza  di  progetto  (UTFP)   anche   in   deroga
          all'articolo 7 della citata legge n. 144  del  1999.  Dalla
          data di entrata in vigore del provvedimento di  riordino  e
          secondo le modalita' nello stesso indicate si procede  alla
          nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi  componenti  in
          sostituzione dei componenti in  essere,  i  quali  decadono
          alla stessa data. 
              5. Al fine di agevolare,  sin  dall'inizio  della  fase
          istruttoria,   la   realizzazione   di   infrastrutture   e
          insediamenti produttivi, il Ministro delle  infrastrutture,
          sentiti i Ministri competenti, nonche' i  Presidenti  delle
          regioni  o  province  autonome  interessate,   propone   al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  la   nomina   di
          commissari straordinari, i quali seguono l'andamento  delle
          opere e provvedono alle opportune  azioni  di  indirizzo  e
          supporto promuovendo le occorrenti intese  tra  i  soggetti
          pubblici e  privati  interessati.  Nell'espletamento  delle
          suddette attivita', e nel caso di particolare  complessita'
          delle stesse,  il  commissario  straordinario  puo'  essere
          affiancato da un sub-commissario, nominato  dal  Presidente
          del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta  dei  Presidenti
          delle  regioni   o   province   autonome   territorialmente
          coinvolte, con oneri a  carico  delle  regioni  o  province
          autonome proponenti. Per  le  opere  non  aventi  carattere
          interregionale o internazionale, la proposta di nomina  del
          commissario straordinario  e'  formulata  d'intesa  con  il
          presidente della regione o provincia  autonoma,  o  sindaco
          della citta' metropolitana interessata. 
              6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4
          e 5  sono  posti  a  carico  dei  fondi  e  sono  contenuti
          nell'ambito della quota delle risorse che annualmente  sono
          destinate  allo  scopo  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze. 
              7.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   su
          proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture,  sentiti  i
          Ministri  competenti  nonche',  per  le  infrastrutture  di
          competenza  dei   soggetti   aggiudicatori   regionali,   i
          presidenti delle regioni o province  autonome  interessate,
          abilita  eventualmente   i   commissari   straordinari   ad
          adottare, con le modalita' e i poteri di  cui  all'articolo
          13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  23  maggio  1997,  n.  135,  in
          sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli
          atti  di  qualsiasi   natura   necessari   alla   sollecita
          progettazione,  istruttoria,  affidamento  e  realizzazione
          delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi. 
              8. I commissari straordinari riferiscono al  Presidente
          del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e  al  CIPE
          in ordine alle problematiche riscontrate e alle  iniziative
          assunte  e  operano  secondo  le  direttive  dai   medesimi
          impartite  e  con  il  supporto  del  Ministero,   e,   ove
          esistenti, della struttura  tecnica  di  missione  e  degli
          advisor, acquisendo, per  il  tramite  degli  stessi,  ogni
          occorrente  studio  e  parere.   Nei   limiti   dei   costi
          autorizzati a norma del comma 9, i commissari  straordinari
          e i sub-commissari si avvalgono delle strutture di  cui  al
          comma 3, nonche' delle  competenti  strutture  regionali  e
          possono avvalersi del supporto e della  collaborazione  dei
          soggetti terzi. 
              9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di  nomina  del  commissario  straordinario  individua   il
          compenso e i costi pertinenti alle  attivita'  da  svolgere
          dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione  degli
          stessi, a carico dei fondi, nell'ambito  delle  risorse  di
          cui al comma 6. 
              10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri e'  istituito,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture, e senza oneri per il bilancio dello  Stato,
          un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai  commissari
          straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza  e  il
          supporto coordinato da parte delle amministrazioni  statali
          e regionali interessate". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144 (Misure  in  materia  di  investimenti,
          delega  al  Governo  per  il   riordino   degli   incentivi
          all'occupazione e della normativa che  disciplina  l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali): 
              "Art. 1. Costituzione di unita'  tecniche  di  supporto
          alla programmazione, alla  valutazione  e  al  monitoraggio
          degli investimenti pubblici. 
              1. Al fine di migliorare e dare  maggiore  qualita'  ed
          efficienza al processo di programmazione delle politiche di
          sviluppo, le amministrazioni centrali e  regionali,  previa
          intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, istituiscono e  rendono  operativi,  entro  il  31
          ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli
          investimenti pubblici che, in raccordo fra loro  e  con  il
          Nucleo  di  valutazione  e  verifica   degli   investimenti
          pubblici del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, garantiscono il supporto  tecnico
          nelle fasi di  programmazione,  valutazione,  attuazione  e
          verifica di piani,  programmi  e  politiche  di  intervento
          promossi e attuati  da  ogni  singola  amministrazione.  E'
          assicurata  l'integrazione  dei  nuclei  di  valutazione  e
          verifica  degli  investimenti  pubblici  con   il   Sistema
          statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo
          6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
              2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
          operano all'interno delle  rispettive  amministrazioni,  in
          collegamento con gli uffici  di  statistica  costituiti  ai
          sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  ed
          esprimono  adeguati  livelli  di  competenza   tecnica   ed
          operativa al fine di poter  svolgere  funzioni  tecniche  a
          forte  contenuto  di  specializzazione,   con   particolare
          riferimento per: 
              a) l'assistenza e il supporto tecnico per  le  fasi  di
          programmazione, formulazione e valutazione di documenti  di
          programma, per le analisi di  opportunita'  e  fattibilita'
          degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
          e interventi, tenendo conto in particolare  di  criteri  di
          qualita' ambientale  e  di  sostenibilita'  dello  sviluppo
          ovvero  dell'indicazione  della  compatibilita'   ecologica
          degli investimenti pubblici; 
              b) la gestione del Sistema di monitoraggio  di  cui  al
          comma 5, da realizzare congiuntamente  con  gli  uffici  di
          statistica delle rispettive amministrazioni; 
              c) l'attivita' volta  alla  graduale  estensione  delle
          tecniche proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme  dei
          programmi e dei progetti attuati  a  livello  territoriale,
          con riferimento alle fasi di  programmazione,  valutazione,
          monitoraggio e verifica. 
              3. Le attivita' volte alla costituzione dei  nuclei  di
          valutazione e verifica di  cui  al  comma  1  sono  attuate
          autonomamente    sotto    il    profilo     amministrativo,
          organizzativo e funzionale  dalle  singole  amministrazioni
          tenendo conto delle strutture  similari  gia'  esistenti  e
          della    necessita'    di    evitare    duplicazioni.    Le
          amministrazioni provvedono a tal fine ad  elaborare,  anche
          sulla  base  di  un'adeguata  analisi   organizzativa,   un
          programma  di   attuazione   comprensivo   delle   connesse
          attivita' di formazione  e  aggiornamento  necessarie  alla
          costituzione e all'avvio dei nuclei. 
              4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e  di  Bolzano,  sono  indicate  le  caratteristiche
          organizzative  comuni  dei  nuclei  di  cui   al   presente
          articolo,  ivi  compresa  la  spettanza  di  compensi  agli
          eventuali     componenti     estranei     alla     pubblica
          amministrazione, nonche' le modalita' e i  criteri  per  la
          formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
          di cui al comma 3. 
              5. E' istituito presso  il  Comitato  interministeriale
          per la  programmazione  economica  (CIPE)  il  «Sistema  di
          monitoraggio degli investimenti  pubblici»  (MIP),  con  il
          compito    di    fornire    tempestivamente    informazioni
          sull'attuazione   delle   politiche   di   sviluppo,    con
          particolare riferimento ai  programmi  cofinanziati  con  i
          fondi strutturali europei,  sulla  base  dell'attivita'  di
          monitoraggio svolta dai nuclei di  cui  al  comma  1.  Tale
          attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi  di
          investimento    e    l'avanzamento     tecnico-procedurale,
          finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema  di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale
          all'alimentazione di  una  banca  dati  tenuta  nell'ambito
          dello stesso CIPE, anche con  l'utilizzazione  del  Sistema
          informativo  integrato  del  Ministero  del   tesoro,   del
          bilancio e della programmazione  economica.  Il  CIPE,  con
          propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la
          strutturazione   del   Sistema   di   monitoraggio    degli
          investimenti pubblici disciplina il  suo  funzionamento  ed
          emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              6.  Il  Sistema  di  monitoraggio  degli   investimenti
          pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
          da essere  funzionale  al  progetto  «Rete  unitaria  della
          pubblica  amministrazione»,  di  cui  alla  direttiva   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5  settembre  1995  ,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21  novembre
          1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di
          monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina  di  regia
          nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
          1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto   1995,    n.    341,    alla    sezione    centrale
          dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione  alle
          rispettive competenze, a tutte le amministrazioni  centrali
          e regionali.  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale  al
          Parlamento. 
              7. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  ivi
          compreso il ruolo di  coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e'
          istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del
          CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione  economica.  Per  la  dotazione  del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999 e di lire 10  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          2000. 
              8. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno  1999  e  10
          miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000  e  2001,  si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini  del   bilancio   triennale   1999-2001,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  per
          l'anno  1999,  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari
          permanenti, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  indica  i  criteri  ai  quali
          dovranno attenersi le regioni e  le  province  autonome  al
          fine di suddividere il  rispettivo  territorio  in  Sistemi
          locali del lavoro,  individuando  tra  questi  i  distretti
          economico-produttivi sulla base di  una  metodologia  e  di
          indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di  statistica
          (ISTAT), che ne curera'  anche  l'aggiornamento  periodico.
          Tali  indicatori   considereranno   fenomeni   demografici,
          sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
          la  presenza  di  fattori  di  localizzazione,   situazione
          orografica  e   condizione   ambientale   ai   fini   della
          programmazione delle politiche di sviluppo di cui al  comma
          1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
          delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
          locali". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del   decreto
          legislativo 29 dicembre  2011,  n.  228  (Attuazione  dell'
          articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d)  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196, in materia di  valutazione  degli
          investimenti relativi ad opere pubbliche): 
              "Art. 7. Organismi indipendenti di valutazione 
              1. I Ministeri individuano gli  organismi  responsabili
          delle attivita' di valutazione di cui al presente  decreto,
          di  seguito  "Organismi",  nei  Nuclei  di  valutazione   e
          verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo  1
          della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
              2. Al fine di un efficace svolgimento  delle  attivita'
          di valutazione, i Ministeri assicurano l'indipendenza degli
          Organismi nell'esercizio delle funzioni valutative cui essi
          sono preposti e mettono a  disposizione  ogni  informazione
          utile all'elaborazione delle analisi valutative, inclusi  i
          dati derivanti dai diversi sistemi  di  monitoraggio  delle
          opere, comprese quelle realizzate da altre  amministrazioni
          o imprese pubbliche, in coerenza con quanto disposto con  i
          decreti legislativi di attuazione dell'articolo  30,  comma
          9, lettere e), f) e g), della legge 31  dicembre  2009,  n.
          196. 
              3. Per le finalita' di cui al presente articolo,  entro
          60 giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  di  cui
          all'articolo 1, comma 4, della legge  17  maggio  1999,  n.
          144,  e'  integrato  con  la  previsione  di   criteri   di
          designazione e di modalita'  di  selezione  dei  componenti
          degli Organismi che ne  garantiscano  l'indipendenza  e  la
          professionalita'.    Qualora    occorra    integrare     le
          professionalita'    degli     Organismi,     si     ricorre
          prioritariamente a valutatori interni ad altre strutture di
          valutazione esistenti nelle amministrazioni,  limitando  il
          ricorso a  competenze  esterne  ai  casi  in  cui  manchino
          adeguate professionalita' e per valutazioni particolarmente
          complesse. 
              4. Per la  valutazione  di  interventi  particolarmente
          complessi e che richiedono professionalita' e competenze di
          natura multisettoriale, gli Organismi possono attivare  tra
          loro   opportune   collaborazioni   e    condivisioni    di
          metodologie, anche in raccordo con il Sistema Nazionale  di
          Valutazione,  istituito  dal  Quadro  strategico  nazionale
          2007-2013. I Ministeri possono, in ogni caso,  chiedere  il
          supporto,    previ    accordi    organizzativi    tra    le
          amministrazioni interessate, anche ai fini di esclusione di
          eventuali  cause  di  incompatibilita',   del   Nucleo   di
          valutazione  e  verifica  degli  investimenti  pubblici   e
          dell'Unita' tecnica finanza di progetto istituiti presso la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          e del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
              5. Il supporto metodologico per  lo  svolgimento  delle
          funzioni di valutazione, ivi inclusa la predisposizione  di
          linee guida e documenti metodologici previsti nel  presente
          decreto, e' assicurato dal Nucleo di valutazione e verifica
          degli  investimenti  pubblici  del  Dipartimento   per   lo
          sviluppo  e  la  coesione  economica  del  Ministero  dello
          sviluppo economico, in raccordo con il Sistema Nazionale di
          Valutazione, anche al fine di garantire la condivisione dei
          prodotti e degli strumenti, nonche' la loro  armonizzazione
          con i metodi e i criteri di  valutazione  utilizzati  nella
          politica regionale, nazionale e comunitaria. 
              6.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
          politica  economica,  nel  rispetto  delle  responsabilita'
          autonome di valutazione proprie di ogni Ministero: 
              a) verifica, ai fini dell'esame da parte del  CIPE,  la
          corretta predisposizione dei Documenti  e  delle  relazioni
          annuali di cui all'articolo 2, comma 6, nonche' il rispetto
          delle  indicazioni  contenute  nelle  linee  guida  di  cui
          all'articolo 8,  eventualmente  formulando  osservazioni  e
          rilievi; 
              b) predispone una relazione triennale sulla valutazione
          degli investimenti  in  opere  pubbliche,  elaborata  anche
          sulla base  delle  relazioni  annuali,  da  trasmettere  al
          Parlamento; 
              c)  cura  l'istruttoria  propedeutica  all'adozione  da
          parte del CIPE della delibera di riparto delle risorse  del
          Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della citata legge 17
          maggio 1999, n. 144. 
              7. Per lo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma
          6, il Dipartimento puo' avvalersi di personale in posizione
          di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17,  comma
          14, della legge 15 maggio 1997, n. 127". 
              Per il decreto legislativo n. 162  del  2007,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              Per il decreto legislativo n. 165  del  2011,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
          Per il testo del  comma  4  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo  n.  165  del  2001,   si   veda   nelle   note
          all'articolo 6.