Art. 15 
 
 
             Fondo nazionale per l'efficienza energetica 
 
  1. E' istituito presso il Ministero  dello  sviluppo  economico  il
«Fondo nazionale per l'efficienza energetica»,  di  seguito  «Fondo»,
che opera secondo le modalita' di cui al comma 2 e per  le  finalita'
di cui al comma 3. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma
4, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  come  modificato
dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto  2005,
n. 192, sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per
l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro
nell'anno 2015, per  essere  riassegnate  nei  medesimi  esercizi  al
Fondo. A tal fine, la  Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico
provvede al versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  degli
importi indicati al primo  periodo,  a  valere  sulle  disponibilita'
giacenti sul conto corrente bancario  intestato  al  predetto  Fondo,
entro 30 giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  per
l'importo relativo al 2014 ed entro il  31  marzo  per  il  2015.  La
dotazione del Fondo puo' essere integrata: 
    a) per il periodo 2015-2020, a valere sulle  risorse  annualmente
confluite nel fondo di cui all'articolo  22,  comma  4,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter,
comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  secondo  le
modalita'  di  cui   al   presente   comma,   previa   determinazione
dell'importo da versare con il medesimo decreto di  cui  all'articolo
5, comma 12, lettera a); 
    b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020 a carico
del Ministero dello sviluppo economico e fino a 35  milioni  di  euro
annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, a valere sui  proventi  annui
delle aste delle quote di emissione  di  CO2  destinati  ai  progetti
energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13
marzo  2013,  n.  30,  previa  verifica  dell'entita'  dei   proventi
disponibili annualmente, con le modalita' e  nei  limiti  di  cui  ai
commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. 
  2. Il Fondo ha natura rotativa  ed  e'  destinato  a  sostenere  il
finanziamento di  interventi  di  efficienza  energetica,  realizzati
anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato pubblico
- privato, societa' di progetto o di scopo appositamente  costituite,
mediante due sezioni destinate rispettivamente a: 
    a) la  concessione  di  garanzie,  su  singole  operazioni  o  su
portafogli di operazioni finanziarie; 
    b)  l'erogazione  di  finanziamenti,  direttamente  o  attraverso
banche e intermediari finanziari,  inclusa  la  Banca  Europea  degli
Investimenti, anche mediante la  sottoscrizione  di  quote  di  fondi
comuni di investimento di tipo chiuso che  abbiano  come  oggetto  di
investimento  la  sottoscrizione  di  titoli  di  credito  di   nuova
emissione o l'erogazione, nelle  forme  consentite  dalla  legge,  di
nuovi finanziamenti, nonche' mediante  la  sottoscrizione  di  titoli
emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n.  130,  nell'ambito  di
operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di  privati
verso  piccole  e  medie  imprese  e  ESCO   per   investimenti   per
l'efficienza energetica. 
  3. Il Fondo e' destinato a favorire,  sulla  base  di  obiettivi  e
priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei   vincoli
previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di  aiuti  di
stato, il finanziamento di interventi coerenti con il  raggiungimento
degli obiettivi nazionali di efficienza  energetica,  promuovendo  il
coinvolgimento di istituti  finanziari,  nazionali  e  comunitari,  e
investitori  privati  sulla  base  di  un'adeguata  condivisione  dei
rischi, con particolare riguardo alle seguenti finalita': 
    a) interventi di miglioramento dell'efficienza  energetica  degli
edifici di proprieta' della Pubblica Amministrazione; 
    b) realizzazione di  reti  per  il  teleriscaldamento  e  per  il
teleraffrescamento; 
    c) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture  pubbliche,
compresa l'illuminazione pubblica; 
    d) efficientamento energetico di interi edifici destinati ad  uso
residenziale, compresa l'edilizia popolare; 
    e) efficienza energetica e riduzione dei consumi di  energia  nei
settori dell'industria e dei servizi. 
  4. Gli  interventi  di  realizzazione  e  ampliamento  di  reti  di
teleriscaldamento  e  teleraffrescamento,  avviati  tra  la  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto  legislativo,  possono
avere accesso alle garanzie offerte dal Fondo, secondo  le  modalita'
definite con i provvedimenti di cui al comma 5  e  fermi  restando  i
vincoli richiamati al comma 3. 
  5. Per il perseguimento delle finalita' di  cui  al  comma  3,  nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o piu'  decreti
di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni  dall'entrata
in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo  economico
e dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e
acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono  individuate  le
priorita', i criteri, le condizioni e le modalita' di  funzionamento,
di gestione e di  intervento  del  Fondo,  nonche'  le  modalita'  di
articolazione per sezioni, di cui una dedicata in modo  specifico  al
sostegno del teleriscaldamento, e le relative  prime  dotazioni.  Nel
quadro dei progetti e programmi ammissibili all'intervento del Fondo,
tenendo conto del miglior rapporto tra costo e risparmio  energetico,
sono  individuati  termini  e  condizioni  di  maggior   favore   per
interventi che presentino specifica valenza prestazionale volti a: 
    a) creare nuova occupazione; 
    b) migliorare l'efficienza energetica dell'intero edificio; 
    c) promuovere nuovi edifici a energia quasi zero; 
    d) introdurre misure di protezione antisismica in  aggiunta  alla
riqualificazione energetica; 
    e)  realizzare  reti  per   il   teleriscaldamento   e   per   il
teleraffrescamento  in  ambito  agricolo  o  comunque  connesse  alla
generazione distribuita a biomassa; 
  6.  La  dotazione  del  Fondo  puo'  essere  incrementata  mediante
versamento volontario  di  contributi  da  parte  di  Amministrazioni
centrali, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ivi  incluse  le
risorse derivanti dalla programmazione dei  fondi  strutturali  e  di
investimento  europei  secondo  criteri,   condizioni   e   modalita'
stabilite con i provvedimenti di cui al comma  5.  La  dotazione  del
Fondo e', inoltre, incrementata con i proventi delle sanzioni di  cui
all'articolo 16, comma 23. 
  7. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma 2,  lettera
a) sono assistiti dalla  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di
ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da  stabilire
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia  e
delle finanze, adottato entro 90 giorni dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto. La garanzia dello  Stato  e'  inserita  nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31  dicembre  2009,  n.
196. La sezione destinata alla concessione di  garanzie,  di  cui  al
comma 2, e' ricompresa nel  Sistema  nazionale  di  garanzia  di  cui
all'articolo 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  8. Le garanzie concesse dal Fondo possono  essere  assistite  dalla
garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti o  di  altri  fondi  di
garanzia istituiti dall'Unione Europea o da essa cofinanziati. 
  9. La gestione del Fondo e  dei  relativi  interventi  puo'  essere
attribuita sulla base di una o piu' apposite convenzioni, a  societa'
in house ovvero a societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di  terzieta'  nel  rispetto  della  vigente
normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici.  Agli
oneri connessi alla gestione e al funzionamento del Fondo si provvede
a valere sulle medesime risorse. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 15: 
              Per il testo dell'art. 22  del  decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28 si veda nelle note all'art. 5. 
              Per il testo dell'art. 4-ter del decreto legislativo 19
          agosto 2005, n. 192, si veda nelle note all'art. 5. 
              Per il testo dell'art. 19 del  decreto  legislativo  13
          marzo 2013, n. 30 si veda nelle note all'art. 5. 
              La legge 30 aprile 1999,  n.  130  (Disposizioni  sulla
          cartolarizzazione  dei  crediti),   e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1999, n. 111. 
              Il testo dell'art. 31 della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196 (Legge di contabilita' e finanza  pubblica)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009,  n.  303,  S.O.,
          cosi' recita: 
              "Art. 31. Garanzie statali 
              1. In allegato allo stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze  sono  elencate  le
          garanzie principali e sussidiarie prestate  dallo  Stato  a
          favore di enti o altri soggetti.". 
              Il testo dell'art. 1, comma 48 della legge 27  dicembre
          2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  di  stabilita'
          2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27  dicembre
          2013, n. 302, S.O, cosi' recita: 
                "48. Ai fini del riordino del sistema delle  garanzie
          per l'accesso al credito delle famiglie  e  delle  imprese,
          del piu' efficiente  utilizzo  delle  risorse  pubbliche  e
          della garanzia dello Stato anche in sinergia con i  sistemi
          locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
          sulla finanza pubblica, e' istituito il  Sistema  nazionale
          di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi  e  strumenti
          di garanzia: 
              a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese
          di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n.  662.  L'amministrazione  del  Fondo,  ai
          sensi dell'art. 47  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni, e' affidata  a  un  consiglio  di  gestione,
          composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
          economico di cui uno con  funzione  di  presidente,  da  un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
          con funzione di vice presidente, da un  rappresentante  del
          Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
          rappresentante indicato dalla Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche'  da  due  esperti  in  materia
          creditizia   e    di    finanza    d'impresa,    designati,
          rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo  economico  e
          dal Ministero dell'economia e delle finanze su  indicazione
          delle  associazioni  delle  piccole  e  medie  imprese.  Ai
          componenti del consiglio di  gestione  e'  riconosciuto  un
          compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
          comitato di amministrazione istituito  ai  sensi  dell'art.
          15,  comma  3,  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  e
          successive  modificazioni.  Il  Ministero  dello   sviluppo
          economico comunica al gestore del Fondo  i  nominativi  dei
          componenti del consiglio di gestione, che e'  istituito  ai
          sensi del citato art. 47 del decreto legislativo n. 385 del
          1993, affinche' provveda alla sua formale costituzione. Con
          l'adozione del provvedimento di costituzione del  consiglio
          di gestione da parte del gestore decade l'attuale  comitato
          di amministrazione del Fondo; 
              b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca
          e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia
          di cui alla lettera a), con una  dotazione  finanziaria  di
          euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo
          Fondo. La Sezione e' destinata alla concessione,  a  titolo
          oneroso, di garanzie a copertura  delle  prime  perdite  su
          portafogli di un insieme di progetti, di  ammontare  minimo
          pari  a  euro  500.000.000,  costituiti  da   finanziamenti
          concessi dalla Banca europea per  gli  investimenti  (BEI),
          direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari,
          per la realizzazione di grandi progetti per  la  ricerca  e
          l'innovazione industriale posti in  essere  da  imprese  di
          qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole
          e medie imprese, alle reti di imprese e  ai  raggruppamenti
          di  imprese  individuati  sulla  base  di   uno   specifico
          accordo-quadro di collaborazione  tra  il  Ministero  dello
          sviluppo economico,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e la BEI. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono definiti i  criteri,  le  modalita'  di
          selezione e le caratteristiche dei  progetti  da  includere
          nel portafoglio, le tipologie di operazioni  ammissibili  e
          la  misura  massima  della   garanzia   in   relazione   al
          portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione,
          di gestione e di escussione  della  medesima  garanzia.  Le
          risorse della Sezione speciale possono essere  incrementate
          anche da quota parte  delle  risorse  della  programmazione
          2014-2020 dei fondi strutturali comunitari; 
              c) il Fondo di garanzia  per  la  prima  casa,  per  la
          concessione  di  garanzie,  a  prima  richiesta,  su  mutui
          ipotecari o su portafogli  di  mutui  ipotecari,  istituito
          presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
          attribuite risorse pari a euro  200  milioni  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche'  le  attivita'  e  le
          passivita' del Fondo di cui all'art. 13, comma  3-bis,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  fermo
          restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
          lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa  opera  con
          il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
          predetto art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del
          2008. La  garanzia  del  Fondo  e'  concessa  nella  misura
          massima del 50 per cento della quota  capitale,  tempo  per
          tempo in essere sui finanziamenti connessi  all'acquisto  e
          ad   interventi   di   ristrutturazione   e   accrescimento
          dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site  sul
          territorio nazionale, da adibire ad  abitazione  principale
          del mutuatario, con priorita' per l'accesso al  credito  da
          parte  delle  giovani  coppie  o   dei   nuclei   familiari
          monogenitoriali con figli minori, da parte  dei  conduttori
          di alloggi di proprieta' degli  Istituti  autonomi  per  le
          case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani  di
          eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto
          di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge  28  giugno
          2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di  garanzia  per  la
          prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
          garanzia di ultima istanza. La  dotazione  del  Fondo  puo'
          essere incrementata mediante versamento  di  contributi  da
          parte delle regioni e di altri enti e  organismi  pubblici.
          Con uno o piu' decreti  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro con delega  alle  politiche  giovanili  e  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sono stabilite le norme di  attuazione  del
          Fondo, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita'  per
          l'operativita'   della   garanzia   dello   Stato   e   per
          l'incremento  della  dotazione  del  Fondo.  Il  Fondo   di
          garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino
          all'emanazione dei decreti attuativi che rendano  operativo
          il Fondo di garanzia per la prima casa.".