Art. 15 Gestione dell'elenco e organismo per la gestione dell'elenco 1. La Banca d'Italia disciplina modalita', termini e procedure con riferimento a: a) l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., ivi inclusa la dichiarazione di decadenza dell'esponente aziendale in caso di inerzia dell'operatore del micro credito; b) la comunicazione di dati e notizie da parte degli operatori di microcredito con riferimento, tra l'altro, ai finanziamenti concessi e alla tipologia di servizi ausiliari prestati. 2. I riferimenti contenuti nel presente regolamento alla Banca d'Italia devono intendersi all'Organismo previsto dall'articolo 113, t.u.b., quando questo - una volta costituito - abbia iniziato ad operare.
Note all'art. 15: - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in note alle premesse. - Per il riferimento al testo dell'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in note all'articolo 10.