Art. 15 
 
 
              Compensazione dei rimborsi da assistenza 
 
  1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le  operazioni
poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal  1°  gennaio
2015: 
    a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di
liquidazione  delle  dichiarazioni  dei  redditi  e   dei   risultati
contabili trasmessi dai  CAF  e  dai  professionisti  abilitati  sono
compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalita' di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,
nel mese successivo a quello in cui e' stato effettuato il  rimborso,
nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello  stesso  decreto
legislativo  n.  241  del  1997.  Dette  somme  non  concorrono  alla
determinazione del limite di cui  all'articolo  34,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
    b) in deroga a quanto previsto dall'articolo  17,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 241 del 1997 le  eccedenze  di  versamento  di
ritenute e di imposte  sostitutive  sono  scomputate  dai  successivi
versamenti esclusivamente con le modalita' di cui all'articolo 17 del
citato  decreto  legislativo  n.  241  del  1997.  Dette  somme   non
concorrono alla determinazione del limite  di  cui  all'articolo  34,
comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 445; 
    c) nell'articolo 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica
10 novembre 1997, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' abrogato; 
      2) nel comma 4,  le  parole:  «che  non  trova  capienza  nelle
ritenute  da  versare  nel  periodo  d'imposta  successivo  o»,  sono
soppresse. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il testo vigente degli articoli 17 e 37  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          luglio 1997, n. 174, sono i seguenti: 
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  5.000  euro   annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni.». 
              «Art. 37 (Assistenza  fiscale  prestata  dai  sostituti
          d'imposta). - (Omissis). 
              4. I sostituti d'imposta tengono  conto  del  risultato
          contabile delle dichiarazioni  dei  redditi  elaborate  dai
          centri. Il debito,  per  saldo  e  acconto,  o  il  credito
          risultante dai prospetti di liquidazione delle  imposte  e'
          rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute
          d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento
          della presentazione della dichiarazione.». 
              - Il testo vigente dell'art. 34, comma 1,  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria 2001), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  29
          dicembre  2000,  n.  302,  supplemento  ordinario   e'   il
          seguente: 
              «Art. 34 (Disposizioni in materia  di  compensazione  e
          versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2001
          il limite massimo dei crediti di imposta e  dei  contributi
          compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo
          9 luglio 1997, n.  241,  ovvero  rimborsabili  ai  soggetti
          intestatari di conto fiscale, e' fissato  in  euro  700.000
          per ciascun anno solare. Tenendo conto  delle  esigenze  di
          bilancio, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere
          elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010,  fino  a  700.000
          euro.». 
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  1,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  novembre  1997,  n.  445
          (Regolamento recante norme sullo  scomputo  dei  versamenti
          delle  ritenute  alla  fonte,  effettuati  a   fronte   dei
          versamenti  successivi,  e  sulla   semplificazione   degli
          adempimenti  dei  sostituti  di  imposta   che   effettuano
          ritenute alla  fonte  su  redditi  di  lavoro  autonomo  di
          ammontare  non  significativo)  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 dicembre 1997, n.  298,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo e' il seguente: 
              «Art. 1 (Scomputo delle  eccedenze  di  versamento  del
          sostituto di imposta). - 1. (abrogato). 
              2. Qualora lo scomputo di cui  al  comma  1  non  venga
          operato nel corso  dello  stesso  periodo  di  imposta,  il
          sostituto  ha  diritto,  a   sua   scelta,   di   computare
          l'eccedenza  in  diminuzione  dai  versamenti  relativi  al
          periodo di imposta successivo o di  chiederne  il  rimborso
          nella dichiarazione prevista dall'art. 7  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          anche  ricorrendo  alle  procedure  indicate  nel   decreto
          ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567. 
              3. La scelta  non  risultante  dalla  dichiarazione  si
          intende fatta per il riporto. 
              4.  La  parte  dell'eccedenza  riportata  che  non   e'
          utilizzata in  compensazione  ai  sensi  dell'art.  17  del
          decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  costituisce
          eccedenza per il periodo stesso ed e' oggetto di  ulteriore
          scelta tra il riporto ed il rimborso. 
              5.  Se  l'eccedenza  riportata  non  e'  computata   in
          diminuzione nella  dichiarazione  relativa  al  periodo  di
          imposta  successivo,  o  se   la   dichiarazione   non   e'
          presentata, il  sostituto  di  imposta  puo'  chiederne  il
          rimborso a norma dell'art. 38 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              6.  Sull'eccedenza   computata   in   diminuzione   dei
          versamenti non competono  interessi.  Se  e'  richiesto  il
          rimborso competono gli interessi di  cui  all'art.  44  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del  1973,
          con   decorrenza   dal   secondo    semestre    successivo,
          rispettivamente,   alla   data   di   presentazione   della
          dichiarazione del  sostituto  di  imposta  o  a  quella  di
          presentazione dell'istanza di rimborso  prevista  dall'art.
          38 del decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del
          1973.».