Art. 15 
 
 
                   Trasferimento in conservazione 
 
  1. Il responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato,
il coordinatore della gestione documentale provvede a  generare,  per
uno o  piu'  fascicoli  o  aggregazioni  documentali  informatiche  o
registri o repertori informatici di cui all'art. 14, un pacchetto  di
versamento che contiene i riferimenti che identificano univocamente i
documenti informatici appartenenti al  fascicolo  o  all'aggregazione
documentale informatica. 
  2.  Ai  fascicoli  informatici,   alle   aggregazioni   documentali
informatiche, ai registri o repertori informatici si  applica  quanto
previsto per il documento informatico all'art. 11, comma  1,  lettere
b) e c).