Art. 15 
 
 
      Rimozione degli impedimenti alla risolvibilita' di gruppi 
 
  1.  Se,  a  seguito  della  valutazione  effettuata   conformemente
all'articolo   13,    risultano    impedimenti    sostanziali    alla
risolvibilita' di un gruppo con componenti aventi sede legale solo in
Italia, la Banca d'Italia ne da' comunicazione alla capogruppo,  alla
Banca Centrale Europea se questa e' l'autorita'  competente,  nonche'
alle  autorita'  di  risoluzione  degli  Stati  membri  in  cui  sono
stabilite succursali significative. 
  2. La Banca d'Italia,  in  collaborazione  con  la  Banca  Centrale
Europea se questa e' l'autorita' di vigilanza su base  consolidata  e
con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento
(UE)  n.  1093/2010,  prepara  una  relazione  e  la  trasmette  alla
capogruppo, nonche' alle autorita' di risoluzione degli Stati  membri
in cui sono stabilite succursali significative. La relazione analizza
gli impedimenti sostanziali  alla  risoluzione  e  raccomanda  misure
mirate e  rispondenti  al  principio  di  proporzionalita',  avendone
valutato l'impatto sulle banche o sulle SIM facenti parte del gruppo. 
  3. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della  relazione,  la
capogruppo puo' presentare osservazioni e proporre misure alternative
per superare gli impedimenti individuati nella  relazione.  La  Banca
d'Italia  comunica  alla  Banca  Centrale  Europea,  se   questa   e'
l'autorita' di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorita'
di risoluzione degli Stati membri in cui  sono  stabilite  succursali
significative, le misure proposte dalla capogruppo. 
  4.  La  Banca  d'Italia,  sentite  le  autorita'  competenti  e  le
autorita' di risoluzione degli Stati membri  in  cui  sono  stabilite
succursali  significative,  decide  sulle   misure   proposte   dalla
capogruppo, tenendo conto dell'impatto  delle  misure  in  tutti  gli
Stati membri in cui il gruppo opera ed eventualmente indica le misure
da adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1 e 2. 
  5. La decisione e' motivata  e  adottata  entro  quattro  mesi  che
decorrono dalla presentazione  di  eventuali  osservazioni  da  parte
della capogruppo o, in mancanza di osservazioni,  alla  scadenza  del
termine di quattro mesi di cui al comma 3. La decisione e'  trasmessa
alla capogruppo. 
  6. In caso di gruppo con componenti aventi  sede  legale  in  altri
Stati membri, si applica la procedura di cui all'articolo 70. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.
          25 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 (Regolamento (UE)  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che
          istituisce  l'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'
          bancaria europea), modifica la decisione n.  716/2009/CE  e
          abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione): 
              "Art. 25 (Procedure di  risanamento  e  di  risoluzione
          delle crisi). - 1.  L'Autorita'  contribuisce  e  partecipa
          attivamente a elaborare e coordinare  efficaci  e  coerenti
          piani  di  risanamento  e  di  risoluzione   delle   crisi,
          procedure in situazioni di emergenza  e  misure  preventive
          per ridurre al minimo l'impatto sistemico di  un  eventuale
          fallimento. 
              (Omissis).".