Art. 15 
 
 
          Esonero temporaneo dall'esercizio delle funzioni 
 
  1. Il giudice tributario nei cui confronti e' disposto il  giudizio
per alcuno dei delitti previsti dagli articoli  314  (peculato),  316
(peculato   mediante   profitto    dell'errore    altrui),    316-bis
(malversazione  a  danno  dello  Stato),   317   (concussione),   318
(corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione  per  un
atto contrario ai doveri  d'ufficio),  319-ter  (corruzione  in  atti
giudiziari), 319 quater  (induzione  indebita  a  dare  o  promettere
utilita'), 320 (corruzione  di  persona  incaricata  di  un  pubblico
servizio) del  codice  penale,  e'  temporaneamente  esonerato  dalle
funzioni, con perdita del diritto al compenso fisso. 
  2. Il provvedimento di esonero temporaneo  conserva  efficacia,  se
non revocato, per un periodo di tempo non superiore ad  anni  cinque.
Decorso  tale  termine  l'esonero  e'   dichiarato   inefficace   con
provvedimento del Consiglio di Presidenza.