Art. 15 
 
 
             Criteri per la determinazione del compenso 
 
  1. Per la determinazione del compenso  si  tiene  conto  dell'opera
prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari,
della sollecitudine  con  cui  sono  stati  svolti  i  compiti  e  le
funzioni, della complessita' delle questioni affrontate,  del  numero
dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi  assicurata
con l'esecuzione dell'accordo o del piano del  consumatore  omologato
ovvero con la liquidazione. 
  2. Sono ammessi acconti sul compenso finale.