Art. 15 
 
 
            Mancato funzionamento dei servizi informatici 
                        del dominio giustizia 
 
  1. Il responsabile per  i  sistemi  informativi  automatizzati  del
ministero  comunica  preventivamente   ai   gestori   della   vendita
telematica i casi programmati di mancato  funzionamento  dei  sistemi
informativi del dominio giustizia. I gestori ne  danno  notizia  agli
interessati mediante avviso pubblicato sui  propri  siti  internet  e
richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono
i siti internet ove e' eseguita la pubblicita'  di  cui  all'articolo
490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma
le offerte sono formulate a mezzo telefax  al  recapito  dell'ufficio
giudiziario presso il quale e' iscritta la procedura, indicato  negli
avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno  precedente
l'inizio delle operazioni di vendita il  gestore  ritira  le  offerte
formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario. 
  2. Nei casi di mancato funzionamento dei  sistemi  informativi  del
dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del  comma
1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene  generata
la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica
certificata del mittente.  Il  gestore  e'  tenuto  a  permettere  la
partecipazione  alle  operazioni  di   vendita   dell'offerente   che
documenta  la  tempestiva  presentazione  dell'offerta  a  norma  del
periodo precedente. 
 
          Note all'art. 15: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  490  del  codice  di
          procedura civile: 
              "Art. 490. Pubblicita' degli avvisi. 
              Quando la legge dispone che di un  atto  esecutivo  sia
          data pubblica notizia, un avviso contenente tutti  i  dati,
          che possono interessare il pubblico,  deve  essere  affisso
          per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio  giudiziario
          davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo. 
              In caso di espropriazione di  beni  mobili  registrati,
          per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni  immobili,
          lo stesso avviso, unitamente  a  copia  dell'ordinanza  del
          giudice  e  della  relazione  di  stima  redatta  ai  sensi
          dell'art. 173-bis  delle  disposizioni  di  attuazione  del
          presente codice, e'  altresi'  inserito  in  appositi  siti
          internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per
          la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. 
              Il giudice dispone inoltre che  l'avviso  sia  inserito
          almeno quarantacinque  giorni  prima  del  termine  per  la
          presentazione delle offerte o della data dell'incanto una o
          piu' volte sui quotidiani  di  informazione  locali  aventi
          maggiore  diffusione  nella  zona  interessata  o,   quando
          opportuno, sui  quotidiani  di  informazione  nazionali  e,
          quando occorre,  che  sia  divulgato  con  le  forme  della
          pubblicita' commerciale. La divulgazione degli  avvisi  con
          altri mezzi diversi dai  quotidiani  di  informazione  deve
          intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati
          ai  quotidiani,  i   giornali   di   informazione   locale,
          multisettimanali o settimanali editi da  soggetti  iscritti
          al Registro operatori della comunicazione  (ROC)  e  aventi
          caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani
          che  garantiscono  la   maggior   diffusione   nella   zona
          interessata.  Nell'avviso  e'  omessa   l'indicazione   del
          debitore.".