Art. 15 Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole 1. All'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.».
Note all'art. 15: - Si riporta l'art. 66 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: «Art. 66 (Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole) (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1). - 1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonche' alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni, e' corrisposta una indennita' giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'art. 68. 1-bis. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.».