Art. 15 
 
Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria  nazionale  e
                              lo Stato 
 
  1.  I  rapporti  tra  il  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria
nazionale e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da
uno o piu' contratti di programma.  I  contratti  di  programma  sono
stipulati per un periodo minimo di  cinque  anni,  nel  rispetto  dei
principi e parametri fondamentali di cui all'allegato II del presente
decreto. Le condizioni dei contratti di programma e la struttura  dei
pagamenti   ai   fini   dell'erogazione   di   fondi    al    gestore
dell'infrastruttura sono concordate in anticipo  e  coprono  l'intera
durata del contratto. 
  2. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  informa
l'organismo    di    regolazione    e,    mediante     il     gestore
dell'infrastruttura,  i  richiedenti  e,   su   loro   richiesta,   i
richiedenti potenziali, sul contenuto del contratto di programma,  al
fine di consentire agli stessi di esprimersi al  riguardo  prima  che
esso sia sottoscritto,  soprattutto  in  materia  di  interventi  nei
terminali e scali merci,  nei  nodi  urbani,  nelle  stazioni  e  nei
collegamento con i porti. Il contratto  di  programma  e'  pubblicato
entro un mese dalla sua approvazione. 
  3. Nei contratti di programma di cui al comma 1,  e'  disciplinata,
nel rispetto degli articoli 93, 107 e  108  TFUE,  separatamente,  la
concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi  investimenti  ai
fini del miglioramento della qualita'  dei  servizi,  dello  sviluppo
dell'infrastruttura stessa e del rispetto dei  livelli  di  sicurezza
compatibili  con  l'evoluzione  tecnologica,  e  la  concessione   di
finanziamenti  destinati  alla  manutenzione  ordinaria  e  a  quella
straordinaria finalizzata al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria.
Il  finanziamento  puo'  essere  assicurato  con  mezzi  diversi  dai
contributi statali diretti, incluso il finanziamento privato. 
  4. Nei contratti di programma di cui al comma 1, tenendo in  debito
conto la necessita' di garantire il conseguimento di elevati  livelli
di  sicurezza,  l'effettuazione  delle  operazioni  di  manutenzione,
nonche' il miglioramento della  qualita'  dell'infrastruttura  e  dei
servizi ad essa connessi, sono  previsti  incentivi  al  gestore  per
ridurre i costi di  fornitura  dell'infrastruttura  e  l'entita'  dei
diritti  di  accesso,  fermo  restando  il  rispetto  dell'equilibrio
economico e finanziario di cui all'articolo16. 
  5. Nell'ambito della politica generale di Governo e  tenendo  conto
della Strategia di cui all'articolo 1, comma 7, e  del  finanziamento
erogato di cui al comma 1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria
e'  tenuto  all'elaborazione  ed  all'aggiornamento   di   un   piano
commerciale  comprendente  i  programmi   di   finanziamento   e   di
investimento, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti ed all'organismo di regolazione. Il piano ha  lo  scopo  di
garantire l'uso, la fornitura e lo sviluppo  ottimali  ed  efficienti
dell'infrastruttura,  assicurando  al   tempo   stesso   l'equilibrio
economico e finanziario e prevedendo  i  mezzi  per  conseguire  tali
obiettivi. 
  6. Il gestore dell'infrastruttura assicura che i  richiedenti  noti
e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, abbiano accesso  alle
informazioni pertinenti e la possibilita' di esprimersi sul contenuto
del piano commerciale riguardo alle condizioni di accesso e di uso  e
alla natura, fornitura e sviluppo dell'infrastruttura prima della sua
approvazione da parte del gestore dell'infrastruttura. A tal fine  il
gestore dell'infrastruttura pubblica, sul proprio sito  internet,  il
piano commerciale tre mesi prima della sua  adozione,  concedendo  ai
richiedenti trenta giorni per  esprimere  un  parere  non  vincolante
sulle tematiche suddette. 
  7. Il gestore dell'infrastruttura si accerta della coerenza tra  le
disposizioni del contratto e il piano commerciale. 
  8. Il gestore dell'infrastruttura entro  un  anno  dall'entrata  in
vigore del presente decreto legislativo, mette  a  punto  e  aggiorna
annualmente un registro dei propri beni e dei beni della cui gestione
e' responsabile, dandone  adeguata  informativa  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. Tale registro deve  essere  corredato
delle  spese  dettagliate  per  il   rinnovo   e   il   potenziamento
dell'infrastruttura ferroviaria e viene utilizzato  per  valutare  il
finanziamento necessario alla loro riparazione o sostituzione.