Art. 15 Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate 1. L'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente: «Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Note all'art. 15: Il testo dell'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare di cui al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sostituito dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.