Art. 15 
 
Modalita' di accesso al sistema di accoglienza territoriale - Sistema
           di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 
 
  1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 14, comma  1,  il  richiedente
presenta richiesta di accesso all'accoglienza per se' e per i  propri
familiari, previa dichiarazione, al momento della presentazione della
domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. 
  2. La prefettura - ufficio  territoriale  del  Governo,  cui  viene
trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma
1,  valutata  l'insufficienza  dei  mezzi  di  sussistenza,  accerta,
secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimento  del  Capo  del
Dipartimento per  liberta'  civili  e  l'immigrazione  del  Ministero
dell'interno, la disponibilita' di posti all'interno del  Sistema  di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14. 
  3. La  prefettura  -  ufficio  territoriale  del  Governo  provvede
all'invio  del  richiedente  nella   struttura   individuata,   anche
avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore. 
  4. L'accoglienza e' disposta  nella  struttura  individuata  ed  e'
subordinata  all'effettiva  permanenza  del  richiedente  in   quella
struttura, salvo il trasferimento in altro centro,  che  puo'  essere
disposto,  per  motivate  ragioni,   dalla   prefettura   -   ufficio
territoriale del Governo in cui ha sede la struttura  di  accoglienza
che ospita il richiedente. Il trasferimento in un centro collocato in
una provincia diversa e' disposto dal Dipartimento  per  le  liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. 
  5. L'indirizzo della struttura di accoglienza e' comunicato, a cura
della prefettura - ufficio territoriale del Governo,  alla  Questura,
nonche' alla Commissione territoriale  per  il  riconoscimento  della
protezione  internazionale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo 5, comma 2. E' nella facolta' del richiedente comunicare
l'indirizzo della struttura al proprio difensore o consulente legale.
E' consentito l'accesso nelle medesime strutture dell'UNHCR,  nonche'
dei rappresentanti degli enti di tutela dei  titolari  di  protezione
internazionale al fine di prestare assistenza ai richiedenti. 
  6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di  accoglienza
e'   ammesso   ricorso   al   Tribunale   amministrativo    regionale
territorialmente competente.