Art. 15 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 538 a 540, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato  dall'articolo  1  del
presente  decreto,  si  applicano   alle   dichiarazioni   presentate
successivamente alla data di relativa entrata in vigore del  presente
decreto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate
sono disciplinate le modalita'  telematiche  di  presentazione  della
dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino  alla  data
fissata da tale  provvedimento  resta  fermo  quanto  disposto  dalle
stesse  disposizioni  nella  versione  in  vigore  antecedente   alle
suddette modifiche. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, si  applicano  a
decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso: 
    a)  al  31  dicembre  2014,  per  le  somme   dovute   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 462; 
    b)  al  31  dicembre  2013,  per  le  somme   dovute   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 462; 
    c)  al  31  dicembre  2012,  per  le  somme   dovute   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  a
seguito della liquidazione dell'imposta dovuta  sui  redditi  di  cui
all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
salvo che per  le  somme  dovute  relativamente  ai  redditi  di  cui
all'articolo  21  del  medesimo  testo  unico,  per   le   quali   le
disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a  4,  non  si
applicano  agli  atti  di  adesione,  agli  atti  definiti  ai  sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle
conciliazioni  giudiziali   e   alle   mediazioni   tributarie   gia'
perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1, si applicano: 
    a) per le  rateazioni  di  cui  all'articolo  3-bis  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, a decorrere dalle dichiarazioni
relative al periodo d'imposta in corso: 
      1)  al  31  dicembre  2014;  per  le  somme  dovute  ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 462; 
      2)  al  31  dicembre  2013,  per  le  somme  dovute  ai   sensi
dell'articolo 3, comma 1; del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 462; 
      3)  al  31  dicembre  2012,  per  le  somme  dovute  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  a
seguito della liquidazione dell'imposta dovuta  sui  redditi  di  cui
all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
salvo che per  le  somme  dovute  relativamente  ai  redditi  di  cui
all'articolo  21  del  medesimo  testo  unico,  per   le   quali   le
disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013; 
    b) per le rateazioni disciplinate ai sensi  dell'articolo  8  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, agli  atti  di  adesione,
agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto  legislativo
19  giugno  1997,  n.  218,  alle  conciliazioni  giudiziali  e  alle
mediazioni tributarie perfezionati a decorrere dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto legislativo. 
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-quater  e  3,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, come modificate dallo stesso articolo 10, comma 1,  lettera  a),
si applicano alle  dilazioni  concesse  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto
dall'articolo 10, comma 1, lettera  a),  n.  4),  si  applicano  alle
dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto e ai piani di rateazione in essere alla stessa data. 
  7. Le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto  di  piani
di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti  nei
24  mesi  antecedenti  l'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
possono,  a  semplice  richiesta  del  contribuente,  da  presentarsi
inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, essere ripartite fino  a  un  massimo  di  72  rate
mensili.  In  tal   caso,   ferma   restando   l'applicazione   delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  19,  comma  1-quater  in  quanto
compatibile, lettere b) e c) del comma 3, e comma 4 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602,   come
modificato dal presente decreto, il mancato  pagamento  di  due  rate
anche  non  consecutive,  determina  la  decadenza   automatica   dal
beneficio della rateazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 24 settembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
    

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze

    
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 15: 
              Per il testo dei commi da 538 a  540  dell'articolo  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come  modificati  dal
          presente decreto, si veda la nota all'art. 1. 
              Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto  legislativo
          18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai  fini  fiscali  e
          contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e
          accertamento, a norma dell'art. 3, comma 134,  lettera  b),
          della L. 23 dicembre 1996, n. 662), vigente all'entrata  in
          vigore del presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 2. (Riscossione delle somme dovute a seguito  dei
          controlli automatici) 
              (Omissis). 
              2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o  in
          parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede
          a  pagare  le  somme  dovute  con  le  modalita'   indicate
          nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          concernente le modalita'  di  versamento  mediante  delega,
          entro trenta giorni dal  ricevimento  della  comunicazione,
          prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis,
          ovvero  della  comunicazione   definitiva   contenente   la
          rideterminazione in sede di autotutela delle somme  dovute,
          a seguito dei chiarimenti forniti dal  contribuente  o  dal
          sostituto  d'imposta.  In  tal  caso,   l'ammontare   delle
          sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo e gli
          interessi sono  dovuti  fino  all'ultimo  giorno  del  mese
          antecedente    a     quello     dell'elaborazione     della
          comunicazione". 
              Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 462, vigente all'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 3. (Riscossione delle somme dovute a seguito  dei
          controlli formali) 
              1. Le  somme  che,  a  seguito  dei  controlli  formali
          effettuati  ai  sensi  dell'art.  36-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e
          premi o di  minori  crediti  gia'  utilizzati,  nonche'  di
          interessi e di sanzioni, possono  essere  pagate  entro  30
          giorni dal ricevimento  della  comunicazione  prevista  dal
          comma 4 del predetto art. 36-ter, con le modalita' indicate
          nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          concernente le modalita' di versamento mediante delega.  In
          tal caso l'ammontare delle sanzioni  amministrative  dovute
          e' ridotto ai due terzi e gli interessi  sono  dovuti  fino
          all'ultimo   giorno   del   mese   antecedente   a   quello
          dell'elaborazione della comunicazione". 
              Il testo del comma 412, dell'art.  1,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   Legge
          finanziaria  2005),  vigente  all'entrata  in  vigore   del
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              412. In esecuzione dell'art. 6, comma 5, della legge 27
          luglio 2000,  n.  212,  l'Agenzia  delle  entrate  comunica
          mediante  raccomandata  con  avviso   di   ricevimento   ai
          contribuenti  l'esito   dell'attivita'   di   liquidazione,
          effettuata  ai  sensi  dell'art.  36-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti
          a tassazione separata. La relativa imposta  o  la  maggiore
          imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001,  e'
          versata mediante modello di pagamento, di cui  all'art.  19
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato
          dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine
          di   trenta   giorni    dal    ricevimento    dell'apposita
          comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,   e   successive
          modificazioni, con l'applicazione  della  sanzione  di  cui
          all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo  18  dicembre
          1997, n. 471, e degli interessi  di  cui  all'art.  20  del
          predetto decreto n. 602 del 1973,  a  decorrere  dal  primo
          giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione
          della predetta comunicazione. 
              (Omissis).". 
              Il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente  della
          repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
          unico delle imposte sui redditi),  vigente  all'entrata  in
          vigore del presente decreto e' il seguente: 
              "Art. 17. (Tassazione separata) 
              1. L'imposta  si  applica  separatamente  sui  seguenti
          redditi: 
              a) trattamento di fine rapporto di  cui  all'art.  2120
          del  codice  civile  e  indennita'  equipollenti,  comunque
          denominate, commisurate alla durata dei rapporti di  lavoro
          dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
          e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi  di  cui
          all'art. 2122 del codice civile; altre indennita'  e  somme
          percepite una volta tanto in  dipendenza  della  cessazione
          dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di  preavviso,
          le somme risultanti dalla capitalizzazione  di  pensioni  e
          quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non  concorrenza
          ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le  somme
          e i valori comunque percepiti al netto delle  spese  legali
          sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
          procedure   esecutive,   a   seguito    di    provvedimenti
          dell'autorita' giudiziaria o di transazioni  relativi  alla
          risoluzione del rapporto di lavoro; 
              a-bis) abrogata; 
              b)  emolumenti  arretrati  per  prestazioni  di  lavoro
          dipendente riferibili ad  anni  precedenti,  percepiti  per
          effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
          atti amministrativi sopravvenuti  o  per  altre  cause  non
          dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i  compensi
          e le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2
          dell'art. 46; 
              c) indennita' percepite per la cessazione dei  rapporti
          di collaborazione coordinata  e  continuativa,  di  cui  al
          comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita'  risulta
          da atto di data certa  anteriore  all'inizio  del  rapporto
          nonche', in  ogni  caso,  le  somme  e  i  valori  comunque
          percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a
          titolo risarcitorio o nel contesto di procedure  esecutive,
          a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o  di
          transazioni  relativi  alla  risoluzione  dei  rapporti  di
          collaborazione coordinata e continuativa; 
              c-bis) indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, comma
          5, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e  trattamento  di
          integrazione  salariale  di  cui   all'art.   1   bis   del
          decreto-legge  10  giugno  1994,  n.  357,  convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto   1994,   n.   489,
          corrisposti anticipatamente; 
              d) indennita' per la cessazione di rapporti di  agenzia
          delle persone fisiche e delle societa' di persone; 
              e) indennita' percepite per la cessazione  da  funzioni
          notarili; 
              f) indennita' percepite da sportivi  professionisti  al
          termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo  comma
          dell'art. 4 della legge  23  marzo  1981,  n.  91,  se  non
          rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a); 
              g)  plusvalenze,  compreso  il  valore  di  avviamento,
          realizzate mediante cessione a titolo  oneroso  di  aziende
          possedute da  piu'  di  5  anni  e  redditi  conseguiti  in
          dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,  di  imprese
          commerciali esercitate da piu' di 5 anni; 
              g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del  comma  1
          dell'art. 81 realizzate a  seguito  di  cessioni  a  titolo
          oneroso   di   terreni   suscettibili   di    utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della cessione; 
              g-ter)  corrispettivi  di  cui   all'art.   54,   comma
          1-quater, se percepiti in unica soluzione; 
              h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti  al
          conduttore  in  caso  di  cessazione  della  locazione   di
          immobili  urbani  adibiti  ad  usi  diversi  da  quello  di
          abitazione  e  indennita'  di  avviamento  delle   farmacie
          spettanti al precedente titolare; 
              i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche
          in forma assicurativa, dei danni consistenti nella  perdita
          di redditi relativi a piu' anni; 
              l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore
          normale dei beni assegnati ai soci delle societa'  indicate
          nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del
          capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi
          imputati ai  soci  in  dipendenza  di  liquidazione,  anche
          concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo di  tempo
          intercorso  tra  la  costituzione  della  societa'   e   la
          comunicazione   del   recesso   o    dell'esclusione,    la
          deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio
          o l'inizio della liquidazione e' superiore a 5 anni; 
              m); 
              n) redditi compresi nelle somme o  nel  valore  normale
          dei beni attribuiti  alla  scadenza  dei  contratti  e  dei
          titoli di cui alle lettere a), b), f)  e  g)  del  comma  1
          dell'art. 41, quando non  sono  soggetti  a  ritenuta  alla
          fonte a titolo d'imposta o ad imposta  sostitutiva,  se  il
          periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
          5 anni; 
              n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte
          o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si
          e'  fruito  della  detrazione   in   periodi   di   imposta
          precedenti. La presente disposizione non  si  applica  alle
          spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma  1,  lettera
          c), quinto e sesto periodo. 
              2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma
          primo sono esclusi dalla tassazione separata se  conseguiti
          da societa' in nome collettivo o in  accomandita  semplice;
          se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di  imprese
          commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne
          sia  fatta  richiesta  nella  dichiarazione   dei   redditi
          relativa  al  periodo  di  imposta   al   quale   sarebbero
          imputabili come componenti del reddito di impresa. 
              3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a  f)  del
          comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g)  a  n-bis)
          non conseguiti nell'esercizio  di  imprese  commerciali  il
          contribuente ha facolta' di non avvalersi della  tassazione
          separata    facendolo    constare    espressamente    nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
          cui e' avvenuta o ha avuto  inizio  la  percezione.  Per  i
          redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma
          1 gli uffici provvedono a iscrivere  a  ruolo  le  maggiori
          imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17
          e 18  ovvero  facendo  concorrere  i  redditi  stessi  alla
          formazione del reddito complessivo dell'anno  in  cui  sono
          percepiti,  se  cio'  risulta  piu'   favorevole   per   il
          contribuente.". 
              Il testo dell'art. 21 del citato decreto del Presidente
          della  repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   vigente
          all'entrata in vigore del presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 21. (Determinazione dell'imposta  per  gli  altri
          redditi tassati separatamente) 
              1. Per gli  altri  redditi  tassati  separatamente,  ad
          esclusione di quelli in cui alla lettera  g)  del  comma  1
          dell'art. 17e di quelli imputati ai soci in  dipendenza  di
          liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del
          medesimo comma 1 dell'art.  17,  l'imposta  e'  determinata
          applicando     all'ammontare     percepito,      l'aliquota
          corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del
          contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto
          il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e  le
          somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e
          n-bis) del comma 1  dell'art.  17,  all'anno  in  cui  sono
          percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1
          dell'art. 17 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di
          liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del
          medesimo comma 1 dell'art.  17,  l'imposta  e'  determinata
          applicando all'ammontare conseguito o imputato,  l'aliquota
          corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del
          contribuente  nel  biennio  anteriore  all'anno  in  cui  i
          redditi sono stati rispettivamente conseguiti  o  imputati.
          Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla
          lettera  n-bis)  del  comma  1  dell'art.   17   e'   stata
          riconosciuta  la  detrazione,  l'imposta   e'   determinata
          applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento. 
              2. Nell'ipotesi di  cui  al  comma  3  dell'art.  7  si
          procede alla tassazione separata nei confronti degli  eredi
          e dei legatari; l'imposta dovuta da  ciascuno  di  essi  e'
          determinata applicando all'ammontare  percepito,  diminuito
          della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al
          credito indicato nella relativa  dichiarazione,  l'aliquota
          corrispondente alla meta' del suo reddito complessivo netto
          nel biennio anteriore all'anno  in  cui  si  e'  aperta  la
          successione. 
              3. Se in uno dei due anni anteriori  non  vi  e'  stato
          reddito imponibile  si  applica  l'aliquota  corrispondente
          alla meta' del reddito complessivo netto  dell'altro  anno;
          se non vi e' stato reddito imponibile  in  alcuno  dei  due
          anni si applica l'aliquota stabilita  all'art.  11  per  il
          primo scaglione di reddito. 
              4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera  b)
          del comma 1 dell'art. 16 l'imposta determinata ai sensi dei
          precedenti commi e' ridotta di un  importo  pari  a  quello
          delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi  1  e  2
          dell'art. 13 se e nella  misura  in  cui  non  siano  state
          fruite  per  ciascuno  degli  anni  cui  gli  arretrati  si
          riferiscono.  Gli  aventi  diritto  agli  arretrati  devono
          dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle
          detrazioni  fruite  per  ciascuno   degli   anni   cui   si
          riferiscono. 
              5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f)
          del comma 1 dell'art. 16 l'imposta si applica  anche  sulle
          eventuali anticipazioni salvo conguaglio". 
              Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 19 giugno
          1997, n. 218 (Disposizioni in materia di  accertamento  con
          adesione   e   di   conciliazione   giudiziale),    vigente
          all'entrata in vigore del presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 15. (Sanzioni  applicabili  nel  caso  di  omessa
          impugnazione) 
              1. Le sanzioni  irrogate  per  le  violazioni  indicate
          nell'art. 2, comma 5, del presente  decreto,  nell'art.  71
          del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
          registro,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'art. 50 del testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti   l'imposta   sulle
          successioni e donazioni, approvato con decreto  legislativo
          31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte  a  un  terzo  se  il
          contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento
          o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con
          adesione, provvedendo a pagare, entro  il  termine  per  la
          proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute,
          tenuto conto della predetta  riduzione.  In  ogni  caso  la
          misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo
          dei minimi edittali previsti per le violazioni  piu'  gravi
          relative a ciascun tributo. 
              2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi
          3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi  2,  3  e  3-bis.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di versamento delle somme dovute. 
              2-bis. ". 
              Il testo dell'art. 3-bis del citato decreto legislativo
          18 dicembre 1997, n. 462, e' il seguente: 
              "Art. 3-bis. (Rateazione delle somme dovute) 
              1. Le somme dovute ai sensi dell'art.  2,  comma  2,  e
          dell'art. 3, comma 1, possono essere versate in  un  numero
          massimo di otto rate trimestrali di pari  importo,  ovvero,
          se superiori a cinquemila euro, in  un  numero  massimo  di
          venti rate trimestrali di pari importo. 
              2. L'importo della prima rata deve essere versato entro
          il  termine  di  trenta  giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione.  Sull'importo  delle  rate  successive  sono
          dovuti  gli  interessi,  calcolati  dal  primo  giorno  del
          secondo mese successivo  a  quello  di  elaborazione  della
          comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento
          e'  dilazionato  scadono   l'ultimo   giorno   di   ciascun
          trimestre. 
              3. In caso di inadempimento nei  pagamenti  rateali  si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  15-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602. 
              4. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  si
          applicano  anche  alle  somme  da  versare  a  seguito  del
          ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 1, comma
          412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai
          redditi soggetti a tassazione separata.". 
              Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo  19
          giugno  1997,  n.   218   (Disposizioni   in   materia   di
          accertamento con adesione e di  conciliazione  giudiziale),
          e' il seguente: 
              "Art. 8. (Adempimenti successivi) 
              1.  Il  versamento  delle  somme  dovute  per   effetto
          dell'accertamento con  adesione  e'  eseguito  entro  venti
          giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 7. 
              2.  Le  somme  dovute  possono  essere  versate   anche
          ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di  pari
          importo o in un massimo di sedici rate  trimestrali  se  le
          somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della
          prima rata e' versato entro il termine indicato  nel  comma
          1. Le rate successive  alla  prima  devono  essere  versate
          entro l'ultimo giorno di  ciascun  trimestre.  Sull'importo
          delle rate successive alla prima sono dovuti gli  interessi
          calcolati dal giorno successivo al  termine  di  versamento
          della prima rata. 
              3.  Entro  dieci  giorni  dal  versamento   dell'intero
          importo o di quello della prima  rata  il  contribuente  fa
          pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
          L'ufficio  rilascia  al  contribuente  copia  dell'atto  di
          accertamento con adesione. 
              4. Per le modalita' di versamento delle somme dovute si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 15-bis.  In  caso
          di inadempimento nei  pagamenti  rateali  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  all'art.  15-ter  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.". 
              Per il testo dell'art. 19 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato  dal
          presente decreto, si veda la nota all'art. 10.