Art. 15 Titolarita' dei trattamenti per finalita' di ricerca 1. Per i trattamenti dei dati effettuati per le finalita' di cui alla lettera b), del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le regioni e province autonome e il Ministero della salute, nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, sono titolari del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Note all'art. 15: - Per il riferimento al comma 2, lettera b), dell'articolo 12, del citato citato-decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, vedasi in note all'articolo 1. - Per il riferimento all'articolo 28 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vedasi nelle note all'articolo 1.