Art. 15 
                     Titolarita' dei trattamenti 
                      per finalita' di ricerca 
 
  1. Per i trattamenti dei dati effettuati per le  finalita'  di  cui
alla lettera b), del comma 2 dell'articolo 12  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, le regioni e province autonome e il  Ministero
della salute, nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla
legge,  sono  titolari  del  trattamento  secondo   quanto   previsto
dall'articolo 28  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali. 
 
          Note all'art. 15: 
              -  Per  il  riferimento  al  comma   2,   lettera   b),
          dell'articolo  12,  del  citato  citato-decreto  legge   18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, vedasi in note all'articolo
          1. 
              - Per il riferimento all'articolo 28 del citato decreto
          legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  vedasi  nelle  note
          all'articolo 1.