Art. 15 Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e modalita' di selezione dei progetti 1. La richiesta di partecipazione alla procedura d'asta e' formulata al GSE con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, recante le informazioni e i documenti di cui all'allegato 3. 2. La graduatoria e' formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale offerta. Non e' consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura d'asta. 3. A parita' di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cui all'art. 14, comma 3, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorita': a. possesso di un rating di legalita', di cui all'art. 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, pari ad almeno due «stellette»; b. anteriorita' del titolo autorizzativo; c. anteriorita' del titolo concessorio. 4. Nel caso in cui la disponibilita' del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto puo' richiedere l'accesso agli incentivi limitatamente alla quota parte di potenza rientrante nel contingente. 5. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure d'asta, il GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie per ciascuna fonte o tipologia impiantistica. 6. La graduatoria di cui al comma 5 non e' soggetta a scorrimento, salvo i seguenti casi: a) mancata costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 16, comma 2, nei termini ivi indicati; b) rinuncia da parte di soggetti aggiudicatari, secondo le modalita' di cui al comma 7. 7. I soggetti aggiudicatari della procedura d'asta possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso: a) il GSE escute il 30% della cauzione definitiva; b) da' luogo a scorrimento della graduatoria, fermo restando che i soggetti subentranti sono tenuti al rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 16, con termini decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata. 8. I soggetti aggiudicatari della procedura d'asta possono, decorsi sei mesi ed entro il dodicesimo mese dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva. 9. Il trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario della procedura d'asta e' consentito solo dopo la sua entrata in esercizio e la stipula del contratto di cui all'art. 24, comma 5, del presente decreto.