Art. 15. Convocazione dell'assemblea 1. L'assemblea ordinaria e' convocata dal presidente su mandato del consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'assemblea e' altresi' convocata dal consiglio di amministrazione ogni qual volta cio' sia ritenuto necessario da almeno un terzo dei componenti dello stesso consiglio di amministrazione oppure sia richiesto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio per ciascuna delle categorie di cui all'art. 4 del presente Statuto. L'assemblea straordinaria e' convocata dal presidente su mandato del consiglio d'amministrazione, laddove quest'ultimo lo ritenga necessario, con le modalita' previste al comma 3. La convocazione straordinaria puo', altresi', essere richiesta da un numero di consorziati titolari di almeno il 15% delle quote. In tale ipotesi il presidente deve procedere entro dieci giorni dalla richiesta alla convocazione dell'assemblea. 2. La convocazione dell'assemblea puo' anche avvenire su richiesta del collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale entro dieci giorni dalla stessa. 3. La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso depositato presso la sede del Consorzio, divulgato attraverso il relativo sito web, e pubblicato su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea; in alternativa, la convocazione ha luogo a mezzo lettera raccomandata o telefax o via posta elettronica certificata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni. In ogni caso l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data della prima e della seconda convocazione, che puo' essere fissata non prima di 24 ore dalla prima adunanza. 4. L'assemblea puo' tenersi anche per via telematica od informatica a condizione che sia assicurata l'effettiva partecipazione alla discussione ed al voto agli aventi diritto e l'identificazione dei medesimi. In tal caso l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il presidente con il segretario. 5. L'assemblea e' presieduta dal presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, e' presieduta dal consigliere piu' anziano. 6. Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi verbale che e' sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario nominato da quest'ultimo.