(( Art. 15-bis 
 
            Interventi immediati sul patrimonio culturale 
 
  1. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi  di  tutela  e
ricostruzione del  patrimonio  storico  e  artistico  danneggiato  in
conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, si applicano,
per i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza  relativi  ai
beni culturali di cui all'articolo 10 del codice di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e  successive  modificazioni,  le
disposizioni di cui agli articoli 148, comma 7,  e  163  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  Con  riferimento  ai  servizi  di
progettazione inerenti la  messa  in  sicurezza  dei  beni  culturali
immobili,  nelle   more   della   definizione   e   dell'operativita'
dell'elenco  speciale  di   cui   all'articolo   34,   le   pubbliche
amministrazioni competenti, ivi  incluse  quelle  titolari  dei  beni
danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo  inferiore
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti  idonei,
senza ulteriori formalita'. 
  2. In applicazione degli articoli  27  e  149  del  citato  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche
in deroga all'articolo 146 del medesimo decreto legislativo, i Comuni
interessati possono effettuare  gli  interventi  indispensabili,  ivi
inclusi quelli di messa  in  sicurezza  degli  edifici,  per  evitare
ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri
territori, dandone immediata comunicazione al Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo.  Ove  si  rendano  necessari
interventi di demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e  136,
comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c),  del
decreto  legislativo  22  gennaio   2004,   n.   42,   e   successive
modificazioni, si  applica  il  comma  4  del  presente  articolo.  I
progetti dei successivi interventi  definitivi  sono  trasmessi,  nel
piu' breve tempo possibile, al Ministero  ai  fini  delle  necessarie
autorizzazioni, rilasciate secondo le procedure speciali  di  cui  al
presente decreto. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo trasmette le comunicazioni e  i  progetti  ricevuti  alle
eventuali altre amministrazioni competenti. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2  si  applicano  altresi'  agli
interventi di messa in sicurezza posti  in  essere  dai  proprietari,
possessori o  detentori  dei  beni  culturali  immobili  e  dei  beni
paesaggistici siti nei Comuni interessati ovvero ricadenti nelle aree
protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o  nelle  zone
di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE
del Parlamento e del Consiglio, del 30 novembre  2009,  nei  medesimi
Comuni. 
  4. Per il rilascio  delle  autorizzazioni  previste  dalla  vigente
disciplina di tutela del patrimonio culturale, relative a  interventi
urgenti  su  resti  di  beni   di   interesse   artistico,   storico,
architettonico e, fatto salvo quanto stabilito dal comma  2,  secondo
periodo, paesaggistico, ivi inclusa la demolizione  di  ruderi  o  di
edifici collabenti necessaria a tutela dell'incolumita' pubblica,  si
applica l'articolo 28, comma 5, ultimo periodo. 
  5. Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3
e 4 si applica l'articolo 8, comma  5.  I  professionisti  incaricati
della  progettazione  devono  produrre   dichiarazione   di   impegno
all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 34. 
  6. Per accelerare la realizzazione degli interventi di  tutela  del
patrimonio culturale  nei  territori  colpiti  dagli  eventi  sismici
verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto   2016,   l'ufficio   del
Soprintendente speciale di cui al decreto del  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo 24 ottobre 2016: 
    a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione,
costituita, per la durata di cinque anni a far data dal 2017,  presso
il Segretariato generale del Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo e composta da non piu'  di  venti  unita'  di
personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga  ai  limiti
finanziari  previsti  dalla  legislazione   vigente,   incarichi   di
collaborazione, ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  6,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  per  la  durata  massima  di
ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai
componenti della Segreteria tecnica possono essere altresi'  affidate
le funzioni di responsabile unico del procedimento; 
    b) puo' reclutare personale di supporto, fino  a  un  massimo  di
venti unita', mediante le modalita' previste dagli articoli 50, comma
3, e 50-bis, comma 3, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui,
per la durata di cinque anni a far data dal 2017. 
  7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede ai sensi  dell'articolo
52. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si riporta il testo vigente dell'art.  10  del  citato
          decreto  legislativo  n.  42   del   2004,   e   successive
          modificazioni: 
              «Art. 10. (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le
          cose  immobili  e  mobili  appartenenti  allo  Stato,  alle
          regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche'  ad
          ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
          private  senza  fine  di  lucro,  ivi  compresi  gli   enti
          ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,   che   presentano
          interesse    artistico,     storico,     archeologico     o
          etnoantropologico. 
              2. Sono inoltre beni culturali: 
              a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e  altri
          luoghi espositivi dello Stato, delle regioni,  degli  altri
          enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro  ente  ed
          istituto pubblico; 
              b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
          regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
          ogni altro ente ed istituto pubblico; 
              c) le raccolte librarie delle biblioteche dello  Stato,
          delle regioni,  degli  altri  enti  pubblici  territoriali,
          nonche'  di  ogni  altro  ente  e  istituto  pubblico,   ad
          eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni  delle
          biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
              3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
          la dichiarazione prevista dall'articolo 13. 
              a) le cose immobili e mobili che  presentano  interesse
          artistico,  storico,   archeologico   o   etnoantropologico
          particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1; 
              b) gli archivi e i singoli  documenti,  appartenenti  a
          privati, che rivestono  interesse  storico  particolarmente
          importante; 
              c) le raccolte librarie,  appartenenti  a  privati,  di
          eccezionale interesse culturale; 
              d) le cose immobili e mobili, a chiunque  appartenenti,
          che rivestono un interesse,  particolarmente  importante  a
          causa  del  loro  riferimento  con  la   storia   politica,
          militare,  della  letteratura,  dell'arte,  della  scienza,
          della tecnica, dell'industria e della  cultura  in  genere,
          ovvero quali testimonianze dell'identita'  e  della  storia
          delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; 
              e)  le  collezioni  o  serie  di  oggetti,  a  chiunque
          appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle  indicate
          al comma 2  e  che,  per  tradizione,  fama  e  particolari
          caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
          storica,  archeologica,  numismatica  o  etnoantropologica,
          rivestano come complesso un eccezionale interesse. 
              4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1  e  al
          comma 3, lettera a): 
              a)  le  cose  che  interessano  la  paleontologia,   la
          preistoria e le primitive civilta'; 
              b) le cose di interesse numismatico  che,  in  rapporto
          all'epoca, alle tecniche  e  ai  materiali  di  produzione,
          nonche' al contesto di riferimento,  abbiano  carattere  di
          rarita' o di pregio; 
              c)  i  manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi,  gli
          incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni,  con
          relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
              d) le carte geografiche e gli spartiti musicali  aventi
          carattere di rarita' e di pregio; 
              e) le fotografie, con relativi negativi e  matrici,  le
          pellicole cinematografiche ed  i  supporti  audiovisivi  in
          genere, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
              f)  le  ville,  i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano
          interesse artistico o storico; 
              g) le pubbliche  piazze,  vie,  strade  e  altri  spazi
          aperti urbani di interesse artistico o storico; 
              h)  i   siti   minerari   di   interesse   storico   od
          etnoantropologico; 
              i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
          storico od etnoantropologico; 
              l) le architetture rurali aventi interesse  storico  od
          etnoantropologico quali testimonianze dell'economia  rurale
          tradizionale. 
              5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e  178,  non
          sono soggette alla disciplina del presente Titolo  le  cose
          indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o  la
          cui esecuzione non risalga  ad  oltre  cinquanta  anni,  se
          mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili,  nonche'  le
          cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera
          di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad  oltre
          cinquanta anni.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 148, comma
          7, e 163 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              «Art. 148. (Affidamento dei contratti). - (Omissis). 
              7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente  capo  e'
          consentita nei  casi  di  somma  urgenza,  nei  quali  ogni
          ritardo sia pregiudizievole  alla  pubblica  incolumita'  o
          alla tutela del  bene,  fino  all'importo  di  trecentomila
          euro, secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  163  del
          presente  codice.  Entro  i  medesimi  limiti  di  importo,
          l'esecuzione  dei  lavori  di  somma  urgenza  e'  altresi'
          consentita in relazione a particolari  tipi  di  intervento
          individuati con il decreto di cui all'articolo  146,  comma
          4.». 
              «Art. 163. (Procedure in caso di  somma  urgenza  e  di
          protezione civile). - 1. In circostanze  di  somma  urgenza
          che non  consentono  alcun  indugio,  il  soggetto  fra  il
          responsabile    del    procedimento    e     il     tecnico
          dell'amministrazione  competente  che  si  reca  prima  sul
          luogo, puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del
          verbale, in cui sono  indicati  i  motivi  dello  stato  di
          urgenza, le  cause  che  lo  hanno  provocato  e  i  lavori
          necessari  per  rimuoverlo,  la  immediata  esecuzione  dei
          lavori  entro  il  limite  di  200.000  euro  o  di  quanto
          indispensabile per rimuovere lo stato di  pregiudizio  alla
          pubblica incolumita'. 
              2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere
          affidata in forma diretta ad uno o piu' operatori economici
          individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico
          dell'amministrazione competente. 
              3.  Il  corrispettivo  delle  prestazioni  ordinate  e'
          definito consensualmente con l'affidatario; in  difetto  di
          preventivo accordo la stazione appaltante  puo'  ingiungere
          all'affidatario  l'esecuzione  delle   lavorazioni   o   la
          somministrazione  dei  materiali  sulla  base   di   prezzi
          definiti  mediante  l'utilizzo  di  prezzari  ufficiali  di
          riferimento, ridotti del 20  per  cento,  comunque  ammessi
          nella contabilita'; ove  l'esecutore  non  iscriva  riserva
          negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
          accettati. 
              4.  Il  responsabile  del  procedimento  o  il  tecnico
          dell'amministrazione competente compila entro dieci  giorni
          dall'ordine  di   esecuzione   dei   lavori   una   perizia
          giustificativa degli stessi e la trasmette,  unitamente  al
          verbale di somma  urgenza,  alla  stazione  appaltante  che
          provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
          lavori. Qualora l'amministrazione competente  sia  un  ente
          locale, la copertura della spesa viene  assicurata  con  le
          modalita' previste dall'articolo 191, comma 3, e 194  comma
          1, lettera e), del decreto legislativo 18  agosto  2000  n.
          267 e successive modificazioni e integrazioni. 
              5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di
          somma urgenza, non riporti  l'approvazione  del  competente
          organo dell'amministrazione, la relativa  realizzazione  e'
          sospesa  immediatamente  e  si  procede,  previa  messa  in
          sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e  alla
          liquidazione  dei  corrispettivi  dovuti   per   la   parte
          realizzata. 
              6. Costituisce circostanza di somma  urgenza,  ai  fini
          del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di
          cui all'articolo 2, comma 1, lettera  c),  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai
          sensi dell'articolo 3 della medesima legge,  dell'imminente
          verificarsi di detti eventi,  che  richiede  l'adozione  di
          misure  indilazionabili,  e  nei   limiti   dello   stretto
          necessario imposto da tali misure. La circostanza di  somma
          urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente finche'  non
          risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose  per
          la pubblica o  privata  incolumita'  derivanti  dall'evento
          calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di
          emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225
          del  1992  e  in  tali   circostanze   le   amministrazioni
          aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti
          pubblici di lavori, servizi e forniture  con  le  procedure
          previste nel presente articolo. 
              7.     Gli     affidatari     dichiarano,      mediante
          autocertificazione,  resa  ai   sensi   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000  n.  445,  il
          possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di
          evidenza  pubblica,  che  l'amministrazione  aggiudicatrice
          controlla in termine congruo, compatibile con  la  gestione
          della  situazione  di  emergenza  in  atto,  comunque   non
          superiore a sessanta giorni  dall'affidamento.  Qualora,  a
          seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad  un
          operatore privo dei predetti requisiti, le  amministrazioni
          aggiudicatrici  recedono  dal  contratto,  fatto  salvo  il
          pagamento  del  valore  delle  opere  gia'  eseguite  e  il
          rimborso  delle  spese  eventualmente  gia'  sostenute  per
          l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'
          conseguite, e procedono alle segnalazioni  alle  competenti
          autorita'. 
              8.  In  via  eccezionale,  nella  misura   strettamente
          necessaria, l'affidamento diretto puo'  essere  autorizzato
          anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco
          temporale limitato, comunque non superiore a trenta  giorni
          e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e
          nei limiti massimi di importo stabiliti  nei  provvedimenti
          di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225  del
          1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente
          articolo non e' comunque ammesso per appalti di valore pari
          o superiore alla soglia europea. 
              9. Limitatamente agli appalti pubblici di  forniture  e
          servizi  di  cui  al  comma  6,  per  i  quali  non   siano
          disponibili elenchi di prezzi definiti mediante  l'utilizzo
          di prezzari ufficiali di  riferimento,  gli  affidatari  si
          impegnano a fornire i servizi e le forniture  richiesti  ad
          un prezzo  provvisorio  stabilito  consensualmente  tra  le
          parti e  ad  accettare  la  determinazione  definitiva  del
          prezzo a seguito di apposita valutazione di  congruita'.  A
          tal fine  il  responsabile  del  procedimento  comunica  il
          prezzo provvisorio,  unitamente  ai  documenti  esplicativi
          dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende
          il proprio parere sulla congruita' del prezzo.  Avverso  la
          decisione dell'ANAC sono esperibili  i  normali  rimedi  di
          legge mediante ricorso ai competenti  organi  di  giustizia
          amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere  di
          congruita' si procede  al  pagamento  del  50%  del  prezzo
          provvisorio. 
              10. Sul profilo del  committente  sono  pubblicati  gli
          atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo,
          con  specifica  dell'affidatario,  delle  modalita'   della
          scelta e delle motivazioni  che  non  hanno  consentito  il
          ricorso  alle  procedure  ordinarie.   Contestualmente,   e
          comunque in un termine congruo compatibile con la  gestione
          della situazione di emergenza, vengono  trasmessi  all'ANAC
          per i controlli di competenza, fermi restando  i  controlli
          di  legittimita'  sugli   atti   previsti   dalle   vigenti
          normative.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 27  e  149
          del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 e  successive
          modificazioni: 
              «Art. 27. (Situazioni di urgenza). -  1.  Nel  caso  di
          assoluta urgenza possono essere effettuati  gli  interventi
          provvisori  indispensabili  per  evitare  danni   al   bene
          tutelato, purche' ne sia data immediata comunicazione  alla
          soprintendenza, alla quale sono tempestivamente  inviati  i
          progetti degli  interventi  definitivi  per  la  necessaria
          autorizzazione.». 
              «Art. 149. (Interventi non soggetti ad autorizzazione).
          - 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4,
          lettera a),  non  e'  comunque  richiesta  l'autorizzazione
          prescritta   dall'articolo   146,   dall'articolo   147   e
          dall'articolo 159: 
              a)  per  gli  interventi  di  manutenzione   ordinaria,
          straordinaria, di  consolidamento  statico  e  di  restauro
          conservativo  che  non  alterino  lo  stato  dei  luoghi  e
          l'aspetto esteriore degli edifici; 
              b)   per   gli    interventi    inerenti    l'esercizio
          dell'attivita'  agro-silvo-pastorale  che  non   comportino
          alterazione  permanente  dello   stato   dei   luoghi   con
          costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si
          tratti di attivita' ed opere  che  non  alterino  l'assetto
          idrogeologico del territorio; 
              c)  per  il  taglio  colturale,  la  forestazione,   la
          riforestazione, le opere  di  bonifica,  antincendio  e  di
          conservazione da  eseguirsi  nei  boschi  e  nelle  foreste
          indicati dall'articolo 142, comma 1,  lettera  g),  purche'
          previsti  ed  autorizzati  in  base   alla   normativa   in
          materia.». 
              - Il testo dell'art. 146 del citato decreto legislativo
          n. 42 del 2004 e' riportato nelle Note all'art. 8. 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 136 del citato decreto
          legislativo n. 42 del 2004 e' riportato nelle Note all'art.
          8. 
              - La legge 6  dicembre  1991,  n.  394  recante  «Legge
          quadro sulle aree protette» e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O. 
              -  La  direttiva  2009/147/CE  del  Parlamento  e   del
          Consiglio, del 30  novembre  2009  recante  "DIRETTIVA  DEL
          PARLAMENTO  EUROPEO  E   DEL   CONSIGLIO   concernente   la
          conservazione    degli    uccelli    selvatici    (versione
          codificata), e' pubblicata nella G.U.U.E. 26 gennaio  2010,
          n. L 20. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6  dell'art.  7
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 7. (Gestione delle risorse umane). - (Omissis). 
              6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire incarichi individuali, con  contratti  di  lavoro
          autonomo,   di   natura   occasionale   o   coordinata    e
          continuativa,  ad  esperti  di  particolare  e   comprovata
          specializzazione  anche  universitaria,  in  presenza   dei
          seguenti presupposti di legittimita'. 
              a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere  alle
          competenze attribuite dall'ordinamento  all'amministrazione
          conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
          e deve risultare coerente con le esigenze di  funzionalita'
          dell'amministrazione conferente; 
              b)   l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
              c) la prestazione deve essere di  natura  temporanea  e
          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
              d) devono essere  preventivamente  determinati  durata,
          luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  di  natura   occasionale   o
          coordinata e continuativa per attivita' che debbano  essere
          svolte da professionisti iscritti in ordini o  albi  o  con
          soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
          dei  mestieri  artigianali  o  dell'attivita'   informatica
          nonche' a supporto dell'attivita' didattica e  di  ricerca,
          per i servizi di orientamento, compreso il collocamento,  e
          di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza  nuovi
          o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  ferma
          restando la necessita' di accertare la maturata  esperienza
          nel settore. 
              Il ricorso a contratti di collaborazione  coordinata  e
          continuativa per lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o
          l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
          causa di responsabilita' amministrativa  per  il  dirigente
          che  ha  stipulato  i   contratti.   Il   secondo   periodo
          dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
          n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2004, n. 191, e' soppresso. Si  applicano  le  disposizioni
          previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e,
          in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
          comma,  fermo  restando  il  divieto  di  costituzione   di
          rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto
          previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. 
              (Omissis).».