Art. 15 
 
 
      (Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche) 
 
  1. Le disposizioni  del  presente  codice  non  si  applicano  agli
appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori  ordinari
e alle  concessioni  principalmente  finalizzati  a  permettere  alle
amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la  gestione
di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione  al  pubblico
di uno o piu' servizi di  comunicazioni  elettroniche.  Ai  fini  del
presente articolo, si applicano le definizioni di «rete  pubblica  di
comunicazioni» e «servizio di  comunicazione  elettronica»  contenute
nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  e
successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 15 
              - Si riporta l'articolo 1 del  decreto  legislativo  1°
          agosto   2003,   n.   259   (Codice   delle   comunicazioni
          elettroniche): 
              "Art. 1 (Definizioni) 
              1. Ai fini del presente Codice si intende per: 
              a) contraente: la persona fisica o  giuridica  che  sia
          parte di un  contratto  con  il  fornitore  di  servizi  di
          comunicazione elettronica accessibili al pubblico,  per  la
          fornitura di tali servizi; 
              b) accesso: il fatto di rendere accessibili  risorse  o
          servizi ad un'altra impresa a  determinate  condizioni,  su
          base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire  servizi
          di comunicazione elettronica anche quando  sono  utilizzati
          per   la   prestazione   di    servizi    della    societa'
          dell'informazione  o  di  servizi  di  radiodiffusione   di
          contenuti. E' compreso tra l'altro, l'accesso agli elementi
          della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la
          connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non  fissi
          (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla  rete  locale
          nonche' alle risorse e ai  servizi  necessari  per  fornire
          servizi    tramite    la    rete     locale);     l'accesso
          all'infrastruttura fisica,  tra  cui  edifici,  condotti  e
          piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i
          sistemi  di  supporto  operativo;   l'accesso   a   sistemi
          informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva,  la
          fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste  di
          riparazione e la  fatturazione;  l'accesso  ai  servizi  di
          traduzione del numero o a  sistemi  che  svolgono  funzioni
          analoghe;  l'accesso  alle  reti   fisse   e   mobili,   in
          particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso
          condizionato  per  i  servizi  di  televisione  digitale  e
          l'accesso ai servizi di rete virtuale; 
              c)  apparato  radio  elettrico:  un  trasmettitore,  un
          ricevitore  o  un  ricetrasmettitore  destinato  ad  essere
          applicato in una stazione radioelettrica.  In  alcuni  casi
          l'apparato radioelettrico puo' coincidere con  la  stazione
          stessa; 
              d)  apparecchiature  digitali  televisive  avanzate:  i
          sistemi  di  apparecchiature  di  decodifica  destinati  al
          collegamento con televisori o sistemi  televisivi  digitali
          integrati in grado di ricevere i servizi della  televisione
          digitale interattiva; 
              e) Application Programming Interface (API): interfaccia
          software fra applicazioni rese disponibili da  emittenti  o
          fornitori di servizi e  le  risorse  delle  apparecchiature
          digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi
          radiofonici digitali; 
              f) Autorita' nazionale di regolamentazione: l'Autorita'
          per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito  denominata
          Autorita'; 
              g) autorizzazione generale:  il  regime  giuridico  che
          disciplina  la  fornitura  di  reti   o   di   servizi   di
          comunicazione elettronica,  anche  ad  uso  privato,  ed  i
          relativi obblighi specifici per il  settore  applicabili  a
          tutti i tipi o a tipi specifici di servizi  e  di  reti  di
          comunicazione elettronica, conformemente al Codice; 
              h) chiamata: la connessione istituita da un servizio di
          comunicazione  elettronica  accessibile  al  pubblico   che
          consente la comunicazione bidirezionale; 
              i) Codice: il "Codice delle comunicazioni elettroniche"
          per quanto concerne le reti e i  servizi  di  comunicazione
          elettronica; 
              j) consumatore: l'utente finale, la persona fisica  che
          utilizza  o  che  chiede  di  utilizzare  un  servizio   di
          comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi
          non  riferibili  all'attivita'  lavorativa,  commerciale  o
          professionale svolta; 
              l) fornitura di una rete di comunicazione  elettronica:
          la realizzazione, la gestione, il controllo o  la  messa  a
          disposizione di una siffatta rete; 
              m) interconnessione: il collegamento  fisico  e  logico
          delle  reti  pubbliche  di  comunicazione  utilizzate   dal
          medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti
          di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o
          di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti  da
          un altro operatore. I servizi possono essere forniti  dalle
          parti interessate o da altre parti che hanno  accesso  alla
          rete. L'interconnessione e' una  particolare  modalita'  di
          accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione; 
              n) interferenza dannosa: interferenza che pregiudica il
          funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri
          servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o
          interrompe ripetutamente un servizio di  radiocomunicazione
          che  opera  conformemente  alle  normative  internazionali,
          dell'Unione europea o nazionali applicabili; 
              o) larga banda: l'ambiente  tecnologico  costituito  da
          applicazioni, contenuti,  servizi  ed  infrastrutture,  che
          consente l'utilizzo delle tecnologie  digitali  ad  elevati
          livelli di interattivita'; 
              p) libero uso: la facolta' di utilizzo di dispositivi o
          di apparecchiature terminali di  comunicazione  elettronica
          senza necessita' di autorizzazione generale; 
              q) mercati transnazionali: mercati situati in  piu'  di
          uno Stato membro,  individuati  conformemente  all'articolo
          18,  che  comprendono  l'Unione   europea   o   una   parte
          considerevole dei suoi Stati membri; 
              r) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico; 
              s)  numero  geografico:  qualsiasi  numero  del   piano
          nazionale  di  numerazione  dei  servizi  di  comunicazione
          elettronica  nel  quale  alcune  delle  cifre  fungono   da
          indicativo geografico e sono utilizzate per  instradare  le
          chiamate verso l'ubicazione fisica del punto  terminale  di
          rete; 
              t) numero non geografico: qualsiasi  numero  del  piano
          nazionale  di  numerazione  dei  servizi  di  comunicazione
          elettronica e che non sia un numero geografico; include tra
          l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di  chiamata
          gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo; 
              u) operatore: un'impresa che e' autorizzata  a  fornire
          una  rete  pubblica  di  comunicazioni,   o   una   risorsa
          correlata; 
              v) punto terminale di rete: il punto fisico  a  partire
          dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica  di
          comunicazione; in caso di reti  in  cui  abbiano  luogo  la
          commutazione o l'instradamento, il punto terminale di  rete
          e' definito mediante un indirizzo  di  rete  specifico  che
          puo' essere correlato ad un numero di contraente  o  ad  un
          nome di contraente; per il servizio di comunicazioni mobili
          e personali  il  punto  terminale  di  rete  e'  costituito
          dall'antenna fissa cui  possono  collegarsi  via  radio  le
          apparecchiature  terminali  utilizzate  dagli  utenti   del
          servizio; 
              z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto
          terminale della rete a  un  permutatore  o  a  un  impianto
          equivalente nella  rete  pubblica  fissa  di  comunicazione
          elettronica; 
              aa)  rete  pubblica  di  comunicazioni:  una  rete   di
          comunicazione   elettronica   utilizzata   interamente    o
          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione
          elettronica  accessibili  al  pubblico,  che  supporta   il
          trasferimento di informazioni  tra  i  punti  terminali  di
          reti; 
              bb) soppressa 
              cc)  rete  televisiva  via  cavo:  ogni  infrastruttura
          prevalentemente cablata installata  principalmente  per  la
          diffusione o la  distribuzione  di  segnali  radiofonici  o
          televisivi al pubblico; 
              dd) reti di comunicazione  elettronica:  i  sistemi  di
          trasmissione  e,  se  del  caso,  le   apparecchiature   di
          commutazione o di instradamento e  altre  risorse,  inclusi
          gli  elementi  di  rete  non  attivi,  che  consentono   di
          trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo  di  fibre
          ottiche o con altri  mezzi  elettromagnetici,  comprese  le
          reti satellitari, le  reti  terrestri  mobili  e  fisse  (a
          commutazione di circuito e  a  commutazione  di  pacchetto,
          compresa Internet), le reti utilizzate  per  la  diffusione
          circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi  per
          il trasporto della corrente elettrica, nella misura in  cui
          siano  utilizzati  per  trasmettere  i  segnali,  le   reti
          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di
          informazione trasportato; 
              ee)  risorse  correlate:  i   servizi   correlati,   le
          infrastrutture  fisiche  e  le  altre  risorse  o  elementi
          correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad  un
          servizio di  comunicazione  elettronica  che  permettono  o
          supportano la fornitura di servizi attraverso tale  rete  o
          servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi
          compresi  tra  l'altro  gli  edifici  o  gli  accessi  agli
          edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e
          le altre strutture di supporto,  le  guaine,  i  piloni,  i
          pozzetti e gli armadi di distribuzione; 
              ff)  servizio  di  comunicazione  elettronica  ad   uso
          privato: un servizio di  comunicazione  elettronica  svolto
          esclusivamente nell'interesse proprio  dal  titolare  della
          relativa autorizzazione generale; 
              gg) servizio di comunicazione elettronica:  i  servizi,
          forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente  o
          prevalentemente nella trasmissione di segnali  su  reti  di
          comunicazione   elettronica,   compresi   i   servizi    di
          telecomunicazioni e i servizi di  trasmissione  nelle  reti
          utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva,  ad
          esclusione dei servizi che forniscono  contenuti  trasmessi
          utilizzando reti e servizi di comunicazione  elettronica  o
          che esercitano un controllo editoriale su  tali  contenuti;
          sono   inoltre   esclusi   i   servizi    della    societa'
          dell'informazione di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
          a), del decreto legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  non
          consistenti    interamente    o    prevalentemente    nella
          trasmissione  di   segnali   su   reti   di   comunicazione
          elettronica; 
              hh) servizio telefonico  accessibile  al  pubblico:  un
          servizio reso  accessibile  al  pubblico  che  consente  di
          effettuare  e  ricevere  direttamente   o   indirettamente,
          chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno
          o piu' numeri che figurano in un piano di  numerazione  dei
          servizi   di   comunicazione   elettronica   nazionale    o
          internazionale; 
              ii)  servizio  televisivo  in  formato  panoramico:  un
          servizio  televisivo  che  si  compone   esclusivamente   o
          parzialmente di programmi prodotti ed  editati  per  essere
          visualizzati  su  uno  schermo  a  formato  panoramico.  Il
          rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento per i
          servizi televisivi in formato panoramico; 
              ll) servizio universale: un insieme minimo  di  servizi
          di una qualita' determinata, accessibili a tutti gli utenti
          a prescindere dalla loro ubicazione  geografica  e,  tenuto
          conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad  un
          prezzo accessibile; 
              mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o
          intesa  tecnica  secondo  la  quale  l'accesso   in   forma
          intelligibile  ad  un  servizio  protetto   di   diffusione
          radiotelevisiva e'  subordinato  ad  un  abbonamento  o  ad
          un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale; 
              nn) stazione radioelettrica, uno o piu' trasmettitori o
          ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori,  ivi
          comprese le apparecchiature accessorie,  necessari  in  una
          data postazione, anche mobile o portatile,  per  assicurare
          un servizio di radiocomunicazione  o  per  il  servizio  di
          radioastronomia. Ogni  stazione  viene  classificata  sulla
          base del servizio al quale partecipa in materia  permanente
          o temporanea; 
              oo)   telefono   pubblico   a   pagamento:    qualsiasi
          apparecchio    telefonico    accessibile    al    pubblico,
          utilizzabile con mezzi di pagamento che  possono  includere
          monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
          comprese le schede con codice di accesso; 
              pp) utente: la persona fisica o giuridica che  utilizza
          o  chiede  di  utilizzare  un  servizio  di   comunicazione
          elettronica accessibile al pubblico; 
              qq) utente finale: un  utente  che  non  fornisce  reti
          pubbliche  di  comunicazione  o  servizi  di  comunicazione
          elettronica accessibili al pubblico; 
              qq-bis) BEREC: Organismo dei regolatori  europei  delle
          comunicazioni elettroniche; 
              qq-ter) attribuzione di spettro radio: la  designazione
          di una determinata banda di frequenze destinata  ad  essere
          utilizzata da parte di  uno  o  piu'  tipi  di  servizi  di
          radiocomunicazione,   se   del   caso,   alle    condizioni
          specificate; 
              qq-quater) servizi correlati: i  servizi  correlati  ad
          una rete di comunicazione elettronica o ad un  servizio  di
          comunicazione elettronica che permettono  o  supportano  la
          fornitura di servizi attraverso tale  rete  o  servizio,  o
          sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro
          i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono
          funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato  e  le
          guide elettroniche  ai  programmi,  nonche'  altri  servizi
          quali quelli relativi all'identita', alla posizione e  alla
          presenza.".