Art. 15 
 
 
           Prescrizioni relative agli organismi notificati 
                    e presunzione di conformita' 
 
  1.  Ai  fini  della  notifica,  l'organismo  di  valutazione  della
conformita' rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11. 
  2. L'organismo di valutazione della conformita' e'  disciplinato  a
norma della legge nazionale di uno Stato  membro  e  ha  personalita'
giuridica. 
  3. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  un  organismo
terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto che valuta.  Un
organismo  appartenente  a  un'associazione   d'imprese   o   a   una
federazione professionale che  rappresenta  imprese  coinvolte  nella
progettazione,     nella     fabbricazione,     nella      fornitura,
nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di prodotti che
esso  valuta  puo'  essere  ritenuto  un  organismo  del  genere,   a
condizione che siano dimostrate la sua indipendenza  e  l'assenza  di
qualsiasi conflitto di interesse. 
  4. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi dirigenti e
il personale addetto alla valutazione della conformita' non sono  ne'
il  progettista,  ne'  il  fabbricante,   ne'   il   fornitore,   ne'
l'installatore,  ne'   l'acquirente,   ne'   il   proprietario,   ne'
l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione di  prodotti  che
essi valutano, ne' il rappresentante di soggetti  impegnati  in  tali
attivita'. Cio'  non  preclude  la  possibilita'  di  usare  prodotti
valutati che sono necessari per il  funzionamento  dell'organismo  di
valutazione della conformita' o l'uso  personale  di  tali  prodotti.
L'organismo di valutazione della conformita', i suoi dirigenti  e  il
personale addetto alla valutazione della conformita' non intervengono
direttamente  nella  progettazione,  nella  fabbricazione   o   nella
costruzione,    nella    commercializzazione,     nell'installazione,
nell'utilizzo  o   nella   manutenzione   di   tali   prodotti,   ne'
rappresentano  i  soggetti   impegnati   in   tali   attivita'.   Non
intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto  con  la
loro indipendenza  di  giudizio  o  la  loro  integrita'  per  quanto
riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per  cui  sono
notificati. Cio' vale in particolare per  i  servizi  di  consulenza.
L'organismo  di  valutazione  della  conformita'  garantisce  che  le
attivita' delle sue  affiliate  o  dei  suoi  subappaltatori  non  si
ripercuotano     sulla     riservatezza,     sull'obiettivita'      o
sull'imparzialita'  delle  sue   attivita'   di   valutazione   della
conformita'. 
  5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo  personale
eseguono le  operazioni  di  valutazione  della  conformita'  con  il
massimo dell'integrita' professionale e della  competenza  tecnica  e
sono liberi da qualsivoglia pressione  o  incentivo,  soprattutto  di
ordine finanziario, che  possa  influenzare  il  loro  giudizio  o  i
risultati delle loro attivita'  di  valutazione,  in  particolare  da
persone  o  gruppi  di  persone  interessati  ai  risultati  di  tali
attivita'. 
  6. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  in  grado  di
eseguire  tutti  i   compiti   di   valutazione   della   conformita'
assegnatigli in base agli allegati da III a VII e IX e per i quali e'
stato notificato, indipendentemente  dal  fatto  che  siano  eseguiti
dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilita'.
In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della  conformita'
e per ogni tipo  o  categoria  di  prodotti  per  i  quali  e'  stato
notificato, l'organismo di valutazione della  conformita'  ha  a  sua
disposizione: 
    a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente  e
appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita'; 
    b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle
quali  avviene  la  valutazione  della  conformita',  garantendo   la
trasparenza e la capacita' di riproduzione  di  tali  procedure;  una
politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge
in qualita' di organismo di valutazione della conformita' dalle altre
attivita'; 
    c) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua  struttura,  del  grado  di  complessita'  della  tecnologia  del
prodotto in questione e della natura di massa o seriale del  processo
produttivo. 
  7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone  dei  mezzi
necessari per eseguire  in  modo  appropriato  i  compiti  tecnici  e
amministrativi  connessi  alle   attivita'   di   valutazione   della
conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di  valutazione
della conformita' dispone di quanto segue: 
    a) una formazione tecnica  e  professionale  solida  che  include
tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle
quali  l'organismo  di  valutazione  della   conformita'   e'   stato
notificato; 
    b) soddisfacenti  conoscenze  delle  prescrizioni  relative  alle
valutazioni che esegue e  un'adeguata  autorita'  per  eseguire  tali
valutazioni; 
    c) una conoscenza  e  una  comprensione  adeguate  dei  requisiti
essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II, delle  norme
armonizzate  applicabili,   delle   disposizioni   pertinenti   della
normativa  di  armonizzazione  dell'Unione  europea,  nonche'   delle
normative nazionali; 
    d) la capacita' di elaborare  certificati,  registri  e  rapporti
atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 
  8. E' garantita  l'imparzialita'  degli  organismi  di  valutazione
della conformita', dei loro alti dirigenti e  del  personale  addetto
alla valutazione  della  conformita'.  La  remunerazione  degli  alti
dirigenti e del personale addetto alla valutazione della  conformita'
non dipende dal numero di valutazioni eseguite  o  dai  risultati  di
tali valutazioni. 
  9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono  un
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo  le
caratteristiche  minime  fissate  con  decreto  del  Ministro   dello
sviluppo economico. Fino all'adozione di tale decreto si applicano le
indicazioni al riguardo previste nella direttiva del  Ministro  delle
attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003. 
  10. Il personale di un organismo di valutazione  della  conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto  cio'  di  cui  viene  a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi degli  allegati
da II a VII e IX o di qualsiasi  disposizione  esecutiva  di  diritto
interno, tranne che nei confronti delle  autorita'  competenti  dello
Stato in cui esercita le sue attivita'. Sono tutelati  i  diritti  di
proprieta'. 
  11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita'  del  gruppo
di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma  della
pertinente  normativa  di  armonizzazione  dell'Unione   europea,   o
garantiscono che il loro personale  addetto  alla  valutazione  della
conformita' ne sia informato, e  applicano  come  guida  generale  le
decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo. 
  12. Qualora dimostri la propria conformita'  ai  criteri  stabiliti
nelle  pertinenti  norme  armonizzate  o  in  parti  di  esse  i  cui
riferimenti  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e'
considerato conforme alle prescrizioni di cui  al  presente  articolo
nella misura in cui le norme  applicabili  armonizzate  coprano  tali
prescrizioni. 
 
            Nota all'art. 15: 
            La direttiva del Ministro delle attivita' produttive  del
          19  dicembre   2002   (Documentazione   da   produrre   per
          l'autorizzazione degli organismi alla  certificazione  CE),
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003 n. 77.