Art. 15
Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, e 23 febbraio 1999, n.
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1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, nella rubrica e al comma 1, primo periodo,
dopo la parola: «mafioso» sono aggiunte le seguenti: «e dei reati
intenzionali violenti»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «da un
rappresentante del Ministero di grazia e giustizia» sono sostituite
dalle seguenti: «da due rappresentanti del Ministero della
giustizia»;
c) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «e successive
modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero quando risultano
escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 20 ottobre 1990, n. 302».
2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44,
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) da un rappresentante del Ministero della giustizia».
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), si applica alle
istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Note all'art. 15:
- Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 512/1999
(Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso.), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2000, n. 6,come modificati
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 3 (Comitato di solidarieta' per le vittime dei
reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti). -
1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il
Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo
mafioso e dei reati intenzionali violenti. Il Comitato e'
presieduto dal Commissario per il coordinamento delle
iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo
mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale
della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata
esperienza nell'attivita' di solidarieta' alle vittime dei
reati di tipo mafioso. Il Comitato e' composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) da due rappresentanti del Ministero della
giustizia;
c) da un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
e) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
f) da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari
sociali;
g) da un rappresentante della Concessionaria di
servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto
di voto.
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri
restano in carica per quattro anni e l'incarico non e'
rinnovabile per piu' di una volta.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo e' attribuita
al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto
previsto dall'art. 6.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo e'
attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del
Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.
5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti
a carico del Fondo.».
«Art. 4 (Accesso al Fondo). - 1. Hanno diritto di
accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche
costituite parte civile nelle forme previste dal codice di
procedura penale, a cui favore e' stata emessa,
successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza
definitiva di condanna al risarcimento dei danni,
patrimoniali e non patrimoniali, nonche' alla rifusione
delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a
carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei
seguenti reati:
a) del delitto di cui all'art. 416-bis del codice
penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal medesimo art. 416-bis;
c) dei delitti commessi al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso.
1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme
previste dal codice di procedura penale hanno diritto di
accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso
delle spese processuali.
2. Hanno altresi' diritto di accesso al Fondo, entro i
limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello
stesso, le persone fisiche costituite in un giudizio
civile, nelle forme previste dal codice di procedura
civile, per il risarcimento dei danni causati dalla
consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in
giudizio penale, nonche' i successori a titolo universale
delle persone a cui favore e' stata emessa la sentenza di
condanna di cui al presente articolo.
2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle
forme previste dal codice di procedura civile, hanno
diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie annuali dello stesso,
limitatamente al rimborso delle spese processuali.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione
del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone
indicate nei medesimi commi e' stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art.
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o
e' applicata in via definitiva una misura di prevenzione,
ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, ovvero quando risultano escluse le
condizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 20 ottobre 1990, n. 302.
4. Il diritto di accesso al Fondo non puo' essere
esercitato da coloro che, alla data di presentazione della
domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei
reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale, o ad un procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si
applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura
di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si
riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della
consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo
stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che
ne ha cagionato la morte, la qualita' di collaboratore di
giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e
non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione
ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto
medesimo».
- Il testo dell'art. 1, della legge n. 302/1990 (Norme
a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata.), come modificato anche dall'art. 2-quater del
decreto-legge n. 151/2008, aggiunto dalla relativa legge di
conversione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1°
dicembre 2008, n. 281, e' il seguente:
«Art. 1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca
un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni
riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio
dello Stato di atti di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso
non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi
ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del
codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione
fino a euro 200.000, in proporzione alla percentuale di
invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita'
lavorativa, in ragione di euro 2.000 per ogni punto
percentuale.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei
casi in cui l'elargizione sia stata gia' richiesta o
corrisposta da altro Stato.
2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi'
corrisposta a chiunque subisca un'invalidita' permanente,
per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza
dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti
delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita'
delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice
penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla
commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che
con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del
codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, del tutto
estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che
si dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo
nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il
medesimo, al tempo dell'evento, si era gia' dissociato o
comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti
delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a
chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o
repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a
condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle
attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre
corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3,
subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o
lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata,
e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei
casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita',
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di
azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi
nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita'
permanente che comporti la cessazione dell'attivita'
lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata
all'invalidita' permanente pari a quattro quinti della
capacita' lavorativa.».
- Il testo della legge 23 febbraio 1999, n. 44
(Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le
vittime delle richieste estorsive e dell'usura), modificata
dalla presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 marzo 1999, n. 51.