Art. 15 
 
Delega al Governo per il riordino  degli  enti,  societa'  e  agenzie
  vigilati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
  forestali, per il riassetto del settore ippico e  per  il  riordino
  dell'assistenza  tecnica  agli  allevatori  e  la  revisione  della
  disciplina della riproduzione animale 
 
  1. Al fine di razionalizzare e contenere  la  spesa  pubblica,  nel
rispetto dei principi e criteri direttivi del capo I e degli articoli
8, 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n.  124,  e  tenuto  conto  dei
relativi decreti attuativi, il Governo e' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o piu'  decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino  degli  enti,
societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, al riassetto delle modalita' di finanziamento
e gestione delle attivita'  di  sviluppo  e  promozione  del  settore
ippico nazionale, nonche' al riordino  dell'assistenza  tecnica  agli
allevatori, anche attraverso la  revisione  della  legge  15  gennaio
1991, n. 30, in materia di  disciplina  della  riproduzione  animale,
allo scopo di  rendere  maggiormente  efficienti  i  servizi  offerti
nell'ambito del settore agroalimentare. 
  2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1,
relativamente al riordino degli enti, societa'  ed  agenzie  vigilati
dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  il
Governo  e'  tenuto  ad  osservare  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) revisione delle competenze e riordino degli enti, societa'  ed
agenzie vigilati, anche a seguito dell'attuazione delle  disposizioni
dell'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, dell'articolo 1, commi da 659 a 664,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma  6-bis,  del  decreto-legge  5
maggio 2015, n. 51, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
luglio 2015, n. 91, prevedendo modalita' di chiamata pubblica secondo
criteri di merito e trasparenza che garantiscano  l'indipendenza,  la
terzieta',  l'onorabilita',  l'assenza  di  conflitti  di  interessi,
l'incompatibilita' con cariche politiche e sindacali e la  comprovata
qualificazione scientifica e professionale dei  componenti  dei  loro
organi nei settori in cui opera l'ente, societa' o agenzia; 
    b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane,  strumentali
e finanziarie a disposizione degli enti, societa' ed agenzie vigilati
dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
riducendo ulteriormente il ricorso a contratti con  soggetti  esterni
alla  pubblica  amministrazione  e  utilizzando  prioritariamente  le
professionalita' esistenti; 
    c) utilizzo di una quota  non  superiore  al  50  per  cento  dei
risparmi di spesa, non considerati ai fini del rispetto dei saldi  di
finanza pubblica, derivanti dalla riduzione del numero degli  enti  e
societa' disposta a  legislazione  vigente  e  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente comma  per  politiche  a  favore  del
settore agroalimentare, con particolare riferimento allo  sviluppo  e
all'internazionalizzazione del made in  Italy,  nonche'  alla  tutela
all'estero delle produzioni di qualita' certificata; 
    d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) anche  attraverso  la  revisione  delle  funzioni  attualmente
affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema
di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo  nazionale
(SIAN) di cui all'articolo 15 della legge  4  giugno  1984,  n.  194,
nonche' del modello  di  coordinamento  degli  organismi  pagatori  a
livello  regionale,  secondo  i  seguenti  indirizzi:  sussidiarieta'
operativa tra livello centrale  e  regionale;  modello  organizzativo
omogeneo; uniformita' dei costi di gestione del sistema tra i diversi
livelli  regionali;  uniformita'  delle  procedure  e   dei   sistemi
informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve  altresi'
favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del  sistema  dei
pagamenti nonche' ottimizzare l'accesso alle  informazioni  da  parte
degli  utenti  e  delle  pubbliche  amministrazioni,  garantendo   la
realizzazione di una piattaforma informatica che  permetta  la  piena
comunicazione  tra  articolazioni  regionali  e  struttura   centrale
nonche' tra utenti e pubblica amministrazione,  attraverso  la  piena
attivazione della Carta  dell'agricoltore  e  del  pescatore  di  cui
all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503; 
    e) riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare,
al  fine  di  garantire  maggiore  unitarieta'  ed  efficacia,  anche
assicurando la necessaria indipendenza dal  soggetto  erogatore,  con
conseguente   razionalizzazione   o   soppressione   della   societa'
AGECONTROL S.p.a., anche mediante il trasferimento  della  proprieta'
delle  relative  azioni  al  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero  la  sua
confluenza  in  enti,  societa'  o  agenzie  vigilati  dal   medesimo
Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il
personale,  procedendo  al  relativo  inquadramento  sulla  base   di
un'apposita tabella di corrispondenza e  comunque  prevedendo  che  i
dipendenti  della  predetta  societa'  mantengano  esclusivamente  il
trattamento economico fondamentale in godimento percepito  alla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con  corrispondente
riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA; 
    f) revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale  risi
al  fine  di  razionalizzarne  l'organizzazione  in  funzione   della
competitivita' del settore; 
    g) previsione dell'obbligo  di  pubblicazione  annuale  dei  dati
economici, finanziari e patrimoniali  relativi  all'ultimo  esercizio
nonche' dei dati della  rendicontazione  delle  attivita'  svolte  da
ciascun ente, societa' o agenzia. 
  3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1,
relativamente al riassetto delle  modalita'  di  finanziamento  e  di
gestione delle attivita' di sviluppo e promozione del settore  ippico
nazionale, il Governo e' tenuto a osservare  i  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a) riordinare le competenze ministeriali in  materia  di  ippica,
comprese quelle in materia di diritti televisivi relativi alle corse,
anche estere, e la disciplina delle scommesse ippiche a totalizzatore
e a quota fissa, prevedendo  per  le  scommesse  a  totalizzatore  la
destinazione di una percentuale non inferiore al 74 per  cento  della
raccolta totale al  pagamento  delle  vincite,  la  stabilita'  degli
attuali livelli  di  gettito  da  destinare  al  finanziamento  della
filiera ippica, nonche' le  modalita'  di  riduzione  delle  aliquote
destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della  raccolta
delle  suddette  scommesse  e  l'introduzione  della  tassazione  sul
margine per le scommesse a  quota  fissa  sulle  corse  dei  cavalli,
stabilendo che una parte dell'aliquota  sia  destinata  alla  filiera
ippica, e prevedere un palinsesto complementare al fine di  garantire
ulteriori risorse in favore della filiera ippica; 
    b) prevedere le modalita' di individuazione, compatibilmente  con
la normativa  europea,  del  soggetto  incaricato  di  costituire  un
organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  cui  demandare  le  funzioni  di
organizzazione  degli   eventi   ippici,   di   ripartizione   e   di
rendicontazione  delle  risorse  di  cui  alle  lettere  d)  ed   e),
consentendo l'iscrizione al medesimo organismo  agli  allevatori,  ai
proprietari di cavalli e alle societa' di  gestione  degli  ippodromi
che soddisfano requisiti minimi  prestabiliti,  e  prevedere  che  la
disciplina  degli  organi  di  governo  dello  stesso  organismo  sia
improntata a criteri  di  equa  e  ragionevole  rappresentanza  delle
diverse  categorie  di  soci  e  che   la   struttura   organizzativa
fondamentale contempli organismi tecnici nei quali sia assicurata  la
partecipazione degli allenatori,  dei  guidatori,  dei  fantini,  dei
gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica; 
    c)  prevedere,  per  i  primi  cinque  anni  dalla   costituzione
dell'organismo di cui alla lettera b), una qualificata partecipazione
di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e
forestali e dell'economia e delle finanze negli organi gestionali  e,
successivamente, la costituzione di un apposito organo  di  vigilanza
sulla gestione del medesimo  organismo,  composto  da  rappresentanti
degli stessi Ministeri; 
    d) compatibilmente con la normativa  europea,  prevedere  che  le
quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei  cavalli  destinate
al settore ippico, nonche' le risorse destinate all'ippica  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 281 e 282, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, e dell'articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, siano assegnate all'organismo di cui alla lettera b); 
    e)  prevedere  che  gli  stanziamenti  attualmente  iscritti  nel
bilancio  del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano
rideterminati e assegnati  all'organismo  di  cui  alla  lettera  b),
tenuto conto delle funzioni a esso  trasferite,  stabilendo  comunque
una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al  20
per cento nel primo anno successivo alla  costituzione  del  medesimo
organismo, al 40 per cento nel secondo anno,  al  60  per  cento  nel
terzo anno e all'80 per cento nel quarto anno e che, a decorrere  dal
quinto anno successivo alla costituzione dello stesso  organismo,  al
relativo finanziamento si provveda, oltre che con le risorse  di  cui
alla lettera d), con le quote di partecipazione  versate  annualmente
dai soci. 
  4. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1,
relativamente al riordino dell'assistenza tecnica agli  allevatori  e
della disciplina della riproduzione animale  e  tenendo  conto  della
normativa europea in materia, il Governo e'  tenuto  ad  osservare  i
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  riorganizzazione  del  sistema  di  consulenza  al   settore,
finalizzata  al  raggiungimento  degli  obiettivi   stabiliti   dalla
politica agricola comune e dalle  norme  nazionali  in  materia,  con
l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto
della necessita'  di  salvaguardare  la  biodiversita',  la  corretta
gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico,
il  benessere  animale  e  la  valorizzazione  delle  produzioni   di
qualita'; 
    b) riconoscimento del principio  per  il  quale  l'iscrizione  ai
libri genealogici  e  ai  registri  anagrafici  costituisce  elemento
fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione
d'origine; 
    c)   riconoscimento    del    principio    della    unicita'    e
multifunzionalita'  del  dato  raccolto  per  la  tenuta  del   libro
genealogico  o   del   registro   anagrafico   e   definizione,   con
provvedimento del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, delle modalita' di accesso da parte di terzi; 
    d) riconoscimento del principio per  il  quale  la  gestione  dei
libri genealogici e dei registri anagrafici e'  necessario  strumento
della   conservazione   della   biodiversita'   animale    e    della
valorizzazione delle razze autoctone; 
    e)  soppressione  dei  riferimenti  agli   enti   scientifici   e
strumentali soppressi a seguito delle normative  di  revisione  della
spesa pubblica; 
    f) previsione della possibilita' di  integrare  il  finanziamento
statale finalizzato alle attivita' gestionali dei  libri  genealogici
mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute
nel  rispetto  della  normativa   europea   in   materia   attraverso
l'espletamento di servizi per i propri  soci  e  utilizzo  di  marchi
collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi in attivita'
e  investimenti   riconducibili   all'obiettivo   del   miglioramento
genetico; 
    g) accessibilita' dei  dati  necessari  per  la  prestazione  dei
servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi, pubblici  o
privati, riconosciuti ai sensi del decreto- legge 24 giugno 2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116. 
  5. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta  del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e  con  il  Ministro   per   la   semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione, previo parere  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, da rendere nel termine  di  quarantacinque  giorni  dalla
data di trasmissione  di  ciascuno  schema  di  decreto  legislativo,
decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli  schemi  dei
decreti legislativi, corredati di apposita relazione tecnica  da  cui
risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione
delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere  per
l'acquisizione del parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
per materia e per i profili finanziari,  da  rendere  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  assegnazione.   Qualora   il   termine   per
l'espressione dei pareri parlamentari scada  nei  trenta  giorni  che
precedono la scadenza del termine  per  l'esercizio  della  delega  o
successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi. 
  6.  Il  Governo,  qualora  non  intenda   conformarsi   ai   pareri
parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni
e  con  eventuali  modificazioni,  per  il  parere  definitivo  delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, da rendere entro un  mese  dalla  data  di  trasmissione.
Decorso il  predetto  termine,  i  decreti  possono  essere  comunque
adottati in via definitiva dal Governo. 
  7. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del  primo  dei
decreti legislativi in materia di riordino degli  enti,  societa'  ed
agenzie vigilati di cui al comma 1, il  Governo  puo'  adottare,  nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con  le
modalita' e le procedure di cui ai commi 5 e 6, uno  o  piu'  decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 
  8. Fatto salvo quanto previsto dal  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione  degli
enti, societa' ed agenzie  vigilati  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, nonche' di  facilitare  un  efficace
controllo della stessa, i predetti soggetti provvedono  a  pubblicare
in modo visibile e facilmente accessibile  agli  utenti  nel  proprio
sito internet o, in mancanza, nel sito internet del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali: 
    a)  il  bilancio  e  gli  altri  atti  approvati   dagli   organi
amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa
a carico del bilancio medesimo; 
    b) l'organigramma comprensivo degli incarichi di consulenza,  con
indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di  conclusione
e dei relativi costi. 
  9. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi  contabili,
gli   organismi   pagatori   regionali   costituiti   in   attuazione
dell'articolo 7 del regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17  dicembre  2013,  relativamente  alla
gestione fuori bilancio dei  fondi  della  Politica  agricola  comune
(PAC) e dei correlati aiuti nazionali, statali e regionali, applicano
le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  91,  in
accordo e nei tempi previsti per l'AGEA. 
  10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 15: 
              - La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
          materia   di   riorganizzazione    delle    amministrazioni
          pubbliche),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          agosto 2015, n. 187. 
              - La legge 15 gennaio 1991,  n.  30  (Disciplina  della
          riproduzione  animale),  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 29 gennaio 1991, n. 24. 
              - Si riportano i commi da 381 a 383 dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di  stabilita'  2015)),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, supplemento ordinario: 
              «381.  Al  fine  di  razionalizzare  il  settore  della
          ricerca e della sperimentazione nel settore  agroalimentare
          e di sostenere gli spin off tecnologici, nonche' al fine di
          razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione
          del principio di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148, e successive  modificazioni,  anche
          tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulati ai
          sensi dell'art. 49-bis, commi 1 e 2, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  9  agosto  2013,  n.  98,  l'Istituto  nazionale  di
          economia agraria (INEA) e' incorporato nel Consiglio per la
          ricerca e la  sperimentazione  in  agricoltura  (CRA),  che
          assume la denominazione di  Consiglio  per  la  ricerca  in
          agricoltura e l'analisi dell'economia agraria,  conservando
          la natura di ente nazionale di ricerca  e  sperimentazione.
          Il Consiglio  subentra  nei  rapporti  giuridici  attivi  e
          passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le  funzioni  ad
          esso attribuiti dalle disposizioni vigenti. Con decreto del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          individuate le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          dell'INEA trasferite al Consiglio.  Entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  il
          bilancio di chiusura dell'INEA e' deliberato dall'organo in
          carica  alla  data  di  incorporazione  e   trasmesso   per
          l'approvazione  al  Ministero  delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle
          finanze.  Ai  componenti  degli   organi   dell'INEA   sono
          corrisposti  compensi,  indennita'   o   altri   emolumenti
          comunque denominati fino alla data di  incorporazione.  Per
          gli adempimenti di cui al quarto periodo, ai componenti dei
          predetti  organi  spetta  esclusivamente,  ove  dovuto,  il
          rimborso delle spese sostenute nella  misura  prevista  dai
          rispettivi  ordinamenti.  Ai  fini  dell'attuazione   delle
          disposizioni del presente comma e' nominato un  commissario
          straordinario con le modalita' di  cui  al  comma  382.  Il
          commissario predispone, entro centoventi giorni dalla  data
          della sua nomina, un piano triennale per il rilancio  e  la
          razionalizzazione   delle   attivita'    di    ricerca    e
          sperimentazione in agricoltura, lo statuto del Consiglio  e
          gli interventi di incremento dell'efficienza  organizzativa
          ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla  riduzione
          e alla razionalizzazione delle strutture e delle  attivita'
          degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per  la
          ricerca   e   la   sperimentazione,   a   livello    almeno
          interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca
          e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali
          con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con
          riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari  ad
          almeno il 50 per cento, nonche' alla riduzione delle  spese
          correnti pari ad  almeno  il  10  per  cento,  rispetto  ai
          livelli   attuali.   Il   commissario   provvede   altresi'
          all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in caso  di
          inottemperanza   dell'organo   in    carica    alla    data
          dell'incorporazione entro il termine  di  cui  al  presente
          comma e ferme  restando  le  responsabilita'  gestorie  del
          predetto  organo.  Il  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, tenuto  conto  delle  proposte  del
          commissario,   approva,   con   decreto   di   natura   non
          regolamentare, da emanare previo parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti,   la   direttiva   di   indirizzo
          triennale delle attivita' di ricerca e  sperimentale  e  il
          piano  degli  interventi   necessari   ad   assicurare   il
          contenimento della spesa e la riduzione  del  numero  delle
          sedi nonche' l'equilibrio  finanziario  del  Consiglio.  Lo
          statuto del  Consiglio  e'  adottato  con  regolamento  del
          Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
          emanato ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle  disposizioni  di
          cui al decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n.  454,  che
          sono abrogate a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          del medesimo regolamento, previo parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti,  che  si  pronunciano  entro   il
          termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il  quale
          il regolamento puo' comunque essere adottato.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              382. Il commissario di cui al comma 381 e' nominato con
          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, e  dura  in  carica  un  anno,
          prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con  il
          medesimo decreto sono stabiliti il mandato del commissario,
          che  si  sostituisce  agli  organi  statutari  del  CRA,  e
          l'ammontare del suo compenso nei limiti di cui all'art. 15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Con il decreto di cui al primo periodo del presente
          comma il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali  puo'  nominare  anche  due  sub-commissari,   da
          individuare fra esperti in materia di organizzazione  della
          sperimentazione  e  della  ricerca  applicata  al   settore
          agricolo e agroalimentare, che  affiancano  il  commissario
          nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone  il  relativo
          compenso, che non puo' comunque eccedere l'80 per cento  di
          quello  del  commissario.  Al  trattamento  economico   del
          commissario e dei sub-commissari si provvede a  valere  sui
          capitoli di bilancio del Consiglio. 
              383.  Nelle  more  dell'attuazione  del  riordino   del
          Consiglio, il contributo ordinario  annuo  a  carico  dello
          Stato in favore del  CRA,  di  cui  all'art.  6,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.
          454, e' ridotto di 3 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2015.». 
              - Si riportano i commi da 659 a 664 dell'art.  1  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di  stabilita'  2016)),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, supplemento ordinario: 
              «659. Al fine di razionalizzare e aumentare l'efficacia
          degli  interventi  pubblici  per  il  finanziamento   degli
          investimenti e  l'accesso  al  credito  e  al  mercato  dei
          capitali delle imprese agricole e  agroalimentari,  nonche'
          al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, la
          societa' Istituto sviluppo agroalimentare (ISA)  Spa  e  la
          Societa' gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA)  s.r.l.
          sono incorporate di diritto, alla data di entrata in vigore
          della presente  legge,  nell'Istituto  di  servizi  per  il
          mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura
          di ente pubblico economico, e l'Ufficio del registro  delle
          imprese provvede alla iscrizione  delle  incorporazioni  di
          ISA  e  SGFA   su   semplice   richiesta   di   ISMEA.   Le
          incorporazioni  di  cui  al  presente  comma  e  le   altre
          operazioni ad esse connesse sono esenti da  tasse,  nonche'
          da imposte dirette  o  indirette.  Per  la  gestione  delle
          garanzie, l'Istituto puo' costituire patrimoni separati  ai
          sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo  V,
          capo V, sezione XI, del codice civile. 
              660. L'ISMEA subentra nei rapporti giuridici  attivi  e
          passivi delle societa' di cui al comma 659, ivi  inclusi  i
          compiti e le funzioni ad esse attribuiti dalle disposizioni
          vigenti. Il personale a  tempo  indeterminato  in  servizio
          presso le medesime societa' e da esse dipendente alla  data
          del  15  ottobre  2015  e'  trasferito,  a  domanda,   alle
          dipendenze di ISMEA ed  inquadrato  in  base  al  contratto
          collettivo nazionale  di  lavoro  applicato  dallo  stesso.
          L'inquadramento   del   personale   dipendente   a    tempo
          indeterminato di ISA Spa e' disposto con provvedimento  del
          commissario di cui al comma 661, assicurando che  la  spesa
          massima sostenuta per  il  medesimo  personale  non  ecceda
          quella prevista alla data del 15 ottobre 2015 e  garantendo
          l'allineamento  ai  livelli   retributivi   del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro applicato  dall'ISMEA.  Fino
          all'emanazione del provvedimento di cui al  terzo  periodo,
          al  predetto  personale  e'  corrisposto   il   trattamento
          economico  fondamentale  in  godimento  alla  data  del  15
          ottobre 2015. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge,  il  bilancio  di  chiusura
          delle societa' di cui al  comma  659  e'  deliberato  dagli
          organi in carica alla data di  incorporazione  e  trasmesso
          per l'approvazione al Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle
          finanze. Ai componenti degli organi delle societa'  di  cui
          al comma 659 sono corrisposti compensi, indennita' o  altri
          emolumenti comunque denominati soltanto fino alla  data  di
          incorporazione.  Per  gli  adempimenti  di  cui  al  quinto
          periodo,  ai  componenti   dei   predetti   organi   spetta
          esclusivamente,  ove  dovuto,  il  rimborso   delle   spese
          sostenute, entro il termine di  cui  al  medesimo  periodo,
          nella misura prevista dal rispettivo ordinamento. 
              661. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di  cui
          ai commi 659 e 660 e' nominato un commissario straordinario
          con le modalita' di cui al comma 662. Il commissario, entro
          centoventi giorni dalla data della sua  nomina,  predispone
          un piano triennale per il rilancio, la razionalizzazione  e
          lo sviluppo delle attivita'  finalizzate  al  finanziamento
          degli investimenti e all'accesso al credito, al mercato dei
          capitali delle imprese agricole  e  agroalimentari  e  alla
          gestione    del    rischio,     delle     politiche     per
          l'internazionalizzazione, la promozione, la  competitivita'
          e  l'innovazione  tecnologica,   anche   finalizzata   alla
          tracciabilita'  dei  prodotti,  delle  filiere  agricole  e
          agroalimentari e delle start-up e delle  reti  di  imprese,
          nonche' delle attivita'  di  monitoraggio  dei  prezzi  dei
          prodotti agricoli, dei costi dei fattori  di  produzione  e
          dell'andamento  congiunturale  dell'economia   agricola   e
          agroalimentare e  delle  filiere;  predispone  altresi'  lo
          statuto  dell'ISMEA  e   gli   interventi   di   incremento
          dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla
          riduzione delle spese di gestione pari ad almeno il 10  per
          cento. In caso di inottemperanza, entro il termine  di  cui
          al quinto periodo del comma 660,  degli  organi  in  carica
          alla  data  dell'incorporazione,  il  commissario  provvede
          altresi'  all'adozione  del  bilancio  di  chiusura   delle
          societa' di cui al comma 659 entro il  termine  di  cui  al
          secondo periodo del presente  comma  e  ferme  restando  le
          responsabilita' gestorie dei predetti organi.  Il  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno  o
          piu' decreti di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, tenuto conto delle proposte del commissario,
          approva il piano degli interventi necessari  ad  assicurare
          il contenimento della spesa dell'ISMEA e adotta lo  statuto
          dell'ISMEA. 
              662. Il commissario di cui al comma 661 e' nominato con
          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, e  dura  in  carica  un  anno,
          prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con  il
          medesimo decreto sono stabiliti il mandato del commissario,
          che  si  sostituisce  al  presidente  e  al  consiglio   di
          amministrazione di  ISMEA,  assumendone  le  funzioni  e  i
          poteri statutariamente  previsti,  e  l'ammontare  del  suo
          compenso. Con il  decreto  di  cui  al  primo  periodo,  il
          Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
          puo' nominare anche due subcommissari,  che  affiancano  il
          commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissando  il
          relativo compenso, che non puo' comunque eccedere l'80  per
          cento  di  quello  del  commissario.  Il  compenso  per  il
          commissario e i subcommissari non puo' comunque eccedere il
          50 per cento della spesa cumulativamente prevista  per  gli
          organi statutari sostituiti  o  soppressi  ai  sensi  delle
          disposizioni di cui ai commi da 659 a 664.  Al  trattamento
          economico del commissario e dei subcommissari si provvede a
          valere sui capitoli di bilancio dell'ISMEA. 
              663. In attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi
          da 659 a 664, il contributo ordinario annuo a carico  dello
          Stato in favore di ISMEA e' soppresso  e  l'Istituto  versa
          annualmente all'entrata del bilancio dello Stato  la  somma
          di 1 milione di euro. 
              664. Relativamente alle disposizioni di cui ai commi da
          659 a 663, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Per i riferimenti normativi al decreto-legge 5 maggio
          2015, n. 51, si veda nelle note all'art. 14. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  15,  della  legge  4
          giugno   1984,    n.    194    (Interventi    a    sostegno
          dell'agricoltura), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          giugno 1984, n. 153: 
              «Art. 15. - Ai  fini  dell'esercizio  delle  competenze
          statali in  materia  di  indirizzo  e  coordinamento  delle
          attivita'  agricole  e  della  conseguente  necessita'   di
          acquisire e verificare tutti i  dati  relativi  al  settore
          agricolo nazionale, il Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste  e'  autorizzato   all'impianto   di   un   sistema
          informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una
          o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione
          statale, anche indiretta, per la  realizzazione,  messa  in
          funzione ed eventuale gestione temporanea di  tale  sistema
          informativo in base  ai  criteri  e  secondo  le  direttive
          fissate dal Ministro medesimo. 
              Le convenzioni  di  cui  al  precedente  comma,  aventi
          durata non superiore a cinque anni, sono  stipulate,  e  le
          relative spese sono eseguite, anche in  deroga  alle  norme
          sulla contabilita' dello Stato ed all'art. 14  della  legge
          28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di
          gestione fuori bilancio. 
              Per  i  fini  di  cui  al  precedente  primo  comma  e'
          autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire  6
          miliardi in ragione di lire 2 miliardi per  ciascuno  degli
          anni dal 1984 al 1986.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7  del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  1  dicembre
          1999, n. 503, recante norme per l'istituzione  della  Carta
          dell'agricoltore e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle
          aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305: 
              «Art. 7 (Carta dell'agricoltore e del pescatore). -  1.
          E' istituita la «Carta dell'agricoltore e  del  pescatore»,
          di seguito denominata Carta,  documento  di  riconoscimento
          cartaceo ed elettronico. 
              2. La Carta e' di uso  strettamente  personale,  ed  e'
          rilasciata  su  supporto  cartaceo  ed  elettronico   dalle
          regioni e dalle province autonome di  Trento  e  Bolzano  a
          domanda  dei  legali  rappresentanti  di  ciascuna  azienda
          iscritta all'anagrafe. 
              3. La Carta viene emessa dal SIAN su supporto  cartaceo
          ed elettronico idoneo a  garantirne  l'inalterabilita',  la
          riservatezza, la compatibilita' con i  sistemi  tecnici  di
          lettura  utilizzati  dal  SIAN  stesso,  e,  su  richiesta,
          l'esercizio della firma  digitale  conformemente  a  quanto
          previsto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
          novembre 1997, n. 513, e dal provvedimento  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui  all'art.  3  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997, in
          materia di  formazione,  archiviazione  e  trasmissione  di
          documenti con strumenti informatici e telematici. 
              4. La Carta contiene le informazioni  minime  idonee  a
          consentire  il  riconoscimento  univoco  del   titolare   e
          l'esercizio delle funzioni abilitate. 
              5.  Il  SIAN  garantisce  i  servizi  di  abilitazione,
          documentazione, controllo e certificazione degli accessi al
          sistema, nonche' i servizi  connessi  alla  gestione  delle
          Carte, nel pieno rispetto delle disposizioni  di  cui  agli
          articoli 8,  9  e  17  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  10  novembre  1997,  n.  513,  e  del  relativo
          regolamento di attuazione.». 
              - Si riportano i commi 281  e  282  dell'art.  1  della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2005),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario: 
              «281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
          per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte
          delle  entrate  erariali  ed  extraerariali  derivanti  dai
          giochi  pubblici  con  vincita  in   denaro   affidati   in
          concessione  allo  Stato  destinata  al  Comitato  olimpico
          nazionale  italiano  (CONI),  per  il  finanziamento  dello
          sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle  razze
          equine (UNIRE), limitatamente al  finanziamento  del  monte
          premi delle corse. 
              282. Le modalita'  operative  di  determinazione  della
          base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali  di
          cui al comma 281  nonche'  le  modalita'  di  trasferimento
          periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il  31
          marzo di ogni anno con  provvedimento  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  di  concerto  con   il
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e,
          limitatamente all'UNIRE, con il Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e  2010,
          la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di
          euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in  favore
          dell'UNIRE.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 30-bis,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre
          2008,  n.  280,  supplemento  ordinario,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2009,   n.   2,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22,
          supplemento ordinario: 
              «Art.  30-bis  (Disposizioni  fiscali  in  materia   di
          giochi). - (Omissis). 
              5.  A   valere   sulle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'applicazione  del   comma   1   rilevate   annualmente
          dall'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  una
          quota complessivamente pari all'1,4 per cento del  prelievo
          erariale unico, ripartita in parti uguali, e' assegnata, in
          funzione  del  processo  di   risanamento   finanziario   e
          riassetto dei  relativi  settori,  anche  progressivamente,
          alle attivita' istituzionali del  CONI  e  dell'UNIRE,  con
          esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento  della
          medesima UNIRE, nonche' all'incremento del  monte  premi  e
          delle provvidenze per l'allevamento dei  cavalli,  in  ogni
          caso in misura non superiore a  140  milioni  di  euro  per
          ciascun ente.». 
              - Per  i  riferimenti  normativi  al  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 91, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Il testo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
          (Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle pubbliche amministrazioni), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 del regolamento  (UE)
          n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
          dicembre 2013  sul  finanziamento,  sulla  gestione  e  sul
          monitoraggio della politica agricola comune e che abroga  i
          regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,
          (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
          n.   485/2008,   pubblicato   nella   Gazzetta    Ufficiale
          dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347: 
              «Art. 7 (Riconoscimento  e  revoca  del  riconoscimento
          degli   organismi   pagatori   e   degli    organismi    di
          coordinamento). - 1. Gli organismi pagatori sono servizi  e
          organismi degli  Stati  membri,  incaricati  di  gestire  e
          controllare le spese di cui  all'art.  4,  paragrafo  1,  e
          all'art. 5. Fatta eccezione per il pagamento,  l'esecuzione
          di tali compiti puo' essere delegata. 
              2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori
          i servizi od organismi che dispongono di  un'organizzazione
          amministrativa e di un sistema  di  controllo  interno  che
          offrono garanzie sufficienti in ordine  alla  legittimita',
          regolarita' e corretta contabilizzazione dei  pagamenti.  A
          tal fine, gli organismi pagatori soddisfano  le  condizioni
          minime per il riconoscimento riguardo all'ambiente interno,
          alle  attivita'  di  controllo,  all'informazione  e   alla
          comunicazione nonche' al monitoraggio  che  la  Commissione
          stabilisce a norma dell'art. 8, paragrafo 1, lettera a). In
          funzione del proprio ordinamento costituzionale, ogni Stato
          membro  limita   il   numero   degli   organismi   pagatori
          riconosciuti ad un massimo di uno per  l'intero  territorio
          nazionale o, eventualmente, di uno per  regione.  Tuttavia,
          se  gli  organismi  pagatori  sono  costituiti  a   livello
          regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a  costituire
          un organismo pagatore a livello nazionale per i  regimi  di
          aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a  questo
          livello o ad affidare la gestione di tali  regimi  ai  loro
          organismi pagatori regionali. In deroga al  secondo  comma,
          gli Stati membri possono mantenere il numero  di  organismi
          pagatori che sono stati riconosciuti prima di  20  dicembre
          2013. Prima della fine del 2016, la Commissione presenta al
          Parlamento  europeo  e  al  Consiglio  una  relazione   sul
          funzionamento  del   sistema   degli   organismi   pagatori
          nell'Unione   corredata,   se   del   caso,   di   proposte
          legislative. 
              3.  Entro   il   15   febbraio   dell'anno   successivo
          all'esercizio   finanziario   considerato,   il    soggetto
          incaricato dell'organismo pagatore riconosciuto redige: 
              a)  i  conti  annuali   delle   spese   effettuate   in
          conformita' dei compiti affidati  agli  organismi  pagatori
          riconosciuti, corredati delle informazioni  necessarie  per
          la loro liquidazione in conformita' dell'art. 51; 
              b)  una  dichiarazione  di  gestione   riguardante   la
          completezza, l'esattezza e la veridicita' dei  conti  e  il
          corretto funzionamento dei sistemi  di  controllo  interno,
          secondo criteri oggettivi, nonche'  la  legittimita'  e  la
          regolarita' delle relative operazioni; 
              c) una sintesi annuale delle relazioni finali di  audit
          e  dei  controlli  effettuati,  compresa  un'analisi  della
          natura e della  portata  degli  errori  e  delle  debolezze
          individuati nei sistemi, nonche' le  azioni  correttive  da
          intraprendere o pianificate. La Commissione puo', a  titolo
          eccezionale,  prorogare  il  termine  del  15  febbraio  al
          massimo fino al 1° marzo, su richiesta dello  Stato  membro
          interessato. 
              4. Qualora siano riconosciuti piu' organismi  pagatori,
          gli  Stati  membri  designano  un  organismo  pubblico   di
          coordinamento ("organismo  di  coordinamento"),  incaricato
          di: 
              a)   raccogliere   le   informazioni   da   mettere   a
          disposizione   della   Commissione   e   trasmettere   tali
          informazioni alla Commissione; 
              b) adottare o coordinare, a seconda  dei  casi,  misure
          intese ad ovviare alle lacune di natura  comune  e  tenerne
          informata la Commissione sull'eventuale seguito; 
              c)   promuovere    e,    ove    possibile,    garantire
          l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione. 
              Per quanto riguarda l'elaborazione  delle  informazioni
          finanziarie  di  cui  alla  lettera  a)  del  primo  comma,
          l'organismo   di   coordinamento   e'   soggetto    a    un
          riconoscimento specifico da parte degli Stati membri. 
              5.  Qualora  un  organismo  pagatore  riconosciuto  non
          soddisfi o cessi  di  soddisfare  uno  o  piu'  criteri  di
          riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato  membro,  di
          propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca
          tale riconoscimento, a meno che  l'organismo  pagatore  non
          proceda  ai  necessari  adeguamenti  entro  un  termine  da
          stabilirsi in funzione della gravita' del problema. 
              6. Gli organismi pagatori gestiscono  e  provvedono  ai
          controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico
          di cui sono responsabili e ne assumono  la  responsabilita'
          generale.». 
              - Il testo del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.
          91 (Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge
          31 dicembre 2009, n. 196,  in  materia  di  adeguamento  ed
          armonizzazione dei sistemi contabili), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145.