Art. 15 
 
Delega al Governo per il recepimento della  direttiva  (UE)  2015/849
  del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  maggio  2015,
  relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario  a  fini
  di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che  modifica  il
  regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
  e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo  e  del
  Consiglio e  la  direttiva  2006/70/CE  della  Commissione,  e  per
  l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i  dati  informativi
  che  accompagnano  i  trasferimenti  di  fondi  e  che  abroga   il
  regolamento (CE) n. 1781/2006 
 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le procedure di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  e  previo  parere  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali, uno o piu' decreti legislativi al fine
di  dare  organica  attuazione  alla  direttiva  (UE)  2015/849   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio  o
di finanziamento del terrorismo, e per adeguare il  quadro  normativo
nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2015/847   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i
dati informativi che accompagnano i  trasferimenti  di  fondi  e  che
abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. 
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 1,  comma  1,  in  quanto  compatibili,
anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) al fine di orientare e gestire efficacemente le  politiche  di
contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per  fini
illegali e  di  graduare  i  controlli  e  le  procedure  strumentali
all'attuazione delle medesime politiche in funzione  del  rischio  di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e  di  finanziamento
del terrorismo, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale
ed europea in materia di tutela della riservatezza e  protezione  dei
dati personali: 
      1) attribuire al Comitato di sicurezza  finanziaria,  istituito
dal  decreto-legge  12  ottobre  2001,  n.   369,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431,  e  disciplinato
dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo
preposto  all'elaborazione  dell'analisi  nazionale  del  rischio  di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle  strategie  per
farvi fronte, anche tenuto conto della relazione sui rischi  gravanti
sul  mercato  comune  e  relativi  ad   attivita'   transfrontaliere,
elaborata dalla Commissione europea ai sensi  dell'articolo  6  della
direttiva (UE) 2015/849; 
      2) limitatamente a quanto compatibile con prioritarie  esigenze
di ordine pubblico e di tutela della riservatezza, prevedere che  gli
esiti  dell'analisi  nazionale   del   rischio   siano   documentati,
aggiornati   e   messi   a   disposizione    degli    organismi    di
autoregolamentazione interessati e  dei  soggetti  destinatari  degli
obblighi stabiliti in attuazione della  direttiva  (UE)  2015/849,  a
supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui  settori  di
relativa   competenza   e   dell'adozione   di   conseguenti   misure
proporzionate al rischio; 
      3) prevedere che le autorita' e  le  amministrazioni  pubbliche
competenti, anche tenuto conto dell'analisi nazionale del  rischio  e
degli indirizzi strategici del  Comitato  di  sicurezza  finanziaria,
conformemente a un approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella
predisposizione degli  strumenti  e  dei  presidi,  finalizzati  alla
prevenzione e al contrasto del riciclaggio e  del  finanziamento  del
terrorismo, individuino, valutino, comprendano e mitighino il rischio
gravante sui settori di  rispettiva  competenza,  anche  al  fine  di
sostenere i  destinatari  degli  obblighi  soggetti  alla  rispettiva
vigilanza nell'applicazione di  misure  di  adeguata  verifica  della
clientela efficaci e proporzionate al rischio; 
      4) tenuto conto della natura dell'attivita', delle dimensioni e
della complessita' organizzativa e degli esiti dell'analisi nazionale
del rischio di cui al numero 2), prevedere che i soggetti destinatari
degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE)  2015/849
adottino efficaci strumenti per l'individuazione e per la valutazione
dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui  sono
esposti nell'esercizio della propria attivita' e predispongano misure
di gestione e di controllo proporzionali al rischio riscontrato; 
    b) al fine di assicurare la proporzionalita' e l'efficacia  delle
misure adottate in attuazione della direttiva  (UE)  2015/849  e  nel
rispetto del principio di approccio basato sul rischio, prevedere  la
possibilita' di procedere all'aggiornamento dell'elenco dei  soggetti
destinatari degli obblighi vigenti in conformita' con  le  previsioni
della medesima direttiva in  funzione  di  prevenzione  dell'uso  del
sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi  di  attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo; 
    c) al fine di  garantire  l'efficiente  e  razionale  allocazione
delle risorse da destinare al  contrasto  dell'utilizzo  del  sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento  del  terrorismo  e  l'effettivita'  del
sistema di prevenzione, in  attuazione  del  principio  di  approccio
basato sul rischio: 
      1)   affidare   al   Comitato   di    sicurezza    finanziaria,
nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera a), numero 1), la
decisione di non assoggettare agli obblighi stabiliti  in  attuazione
della direttiva (UE) 2015/849 le persone  fisiche  o  giuridiche  che
esercitano, in modo occasionale o  su  scala  limitata,  un'attivita'
finanziaria  che  implichi  scarsi  rischi  di   riciclaggio   o   di
finanziamento del  terrorismo,  purche'  siano  soddisfatti  tutti  i
seguenti criteri: 
        1.1) l'attivita' finanziaria e' limitata in termini assoluti,
per tale intendendo l'attivita'  il  cui  fatturato  complessivo  non
ecceda una determinata soglia; 
        1.2)  l'attivita'  finanziaria  e'  limitata  a  livello   di
operazioni, per tale  intendendo  un'attivita'  che  non  ecceda  una
soglia massima per cliente e per singola operazione,  individuata  in
funzione del tipo di attivita' finanziaria; 
        1.3) l'attivita' finanziaria non e' l'attivita' principale; 
        1.4) l'attivita' finanziaria  e'  accessoria  e  direttamente
collegata all'attivita' principale; 
        1.5) l'attivita' principale non  e'  un'attivita'  menzionata
all'articolo 2,  paragrafo  1,  della  direttiva  (UE)  2015/849,  ad
eccezione dell'attivita' di cui al medesimo paragrafo 1,  numero  3),
lettera e); 
        1.6) l'attivita' finanziaria e' prestata soltanto ai  clienti
dell'attivita' principale e non e' offerta al pubblico in generale; 
      2)  prevedere  che,  in  presenza  di  un  esiguo  rischio   di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,  emerso  all'esito  di
un'adeguata valutazione, gli emittenti di moneta elettronica definita
all'articolo 2, numero 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16  settembre  2009,  destinatari  degli
obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, siano
esonerati da taluni degli obblighi di adeguata verifica del cliente e
del  titolare  effettivo,   concorrendo   ciascuna   delle   seguenti
condizioni: 
        2.1) lo strumento di pagamento non e' ricaricabile ovvero  e'
soggetto a un limite mensile massimo delle  operazioni  di  250  euro
utilizzabile solo nel territorio nazionale; 
        2.2)  l'importo  massimo  memorizzato  elettronicamente   non
supera 250 euro, limite innalzabile fino a 500 euro; 
        2.3) lo strumento di pagamento e'  utilizzato  esclusivamente
per l'acquisto di beni o servizi; 
        2.4) lo strumento di pagamento non e' alimentato  con  moneta
elettronica anonima; 
        2.5) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul
rapporto  di  affari  sufficiente  a  consentire  la  rilevazione  di
operazioni anomale o sospette; 
      3) per gli emittenti di moneta elettronica e per  i  prestatori
di servizi di pagamento di un altro Stato membro dell'Unione  europea
che prestano servizi di  pagamento  ovvero  di  emissione  di  moneta
elettronica nel territorio della  Repubblica  tramite  agenti  ovvero
soggetti convenzionati: 
        3.1) prevedere l'obbligo di istituire un  punto  di  contatto
centrale  al  ricorrere  dei  presupposti  individuati  dalle   norme
tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 45, paragrafo 10,
della direttiva  (UE)  2015/849,  in  modo  da  garantire  l'efficace
adempimento degli obblighi antiriciclaggio; 
        3.2) attribuire alla Banca d'Italia il  compito  di  adottare
una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle  funzioni
che devono essere svolte dai punti di contatto; 
      4) al fine di  assicurare  la  proporzionalita'  tra  l'entita'
delle misure preventive di adeguata verifica  della  clientela  e  il
livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo
connesso a determinate tipologie  di  clientela  o  di  relazioni  di
affari, apportare alle disposizioni vigenti in  materia  di  adeguata
verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla  relativa
definizione le  modifiche  necessarie  a  garantirne  la  coerenza  e
l'adeguamento a quanto prescritto dagli standard  internazionali  del
Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e  dalla  direttiva
(UE) 2015/849; 
      5)  al  fine  di   assicurare   la   razionalizzazione   e   la
semplificazione  degli  adempimenti  richiesti  in  attuazione  della
direttiva (UE) 2015/849,  consentire  che  i  soggetti  obbligati  si
avvalgano  dell'identificazione  del  cliente  effettuata  da   terzi
purche': 
        5.1) la responsabilita' finale della  procedura  di  adeguata
verifica della clientela rimanga, in ultima istanza,  ascrivibile  al
soggetto destinatario degli  obblighi  di  cui  alla  direttiva  (UE)
2015/849; 
        5.2) sia comunque garantita la responsabilita' dei  terzi  in
ordine al rispetto della direttiva (UE) 2015/849, compreso  l'obbligo
di segnalazione delle operazioni  sospette  e  di  conservazione  dei
documenti,  qualora  intrattengano  con  il   cliente   un   rapporto
rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva medesima; 
    d) al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche,
degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust  e  di
contrastare  fenomeni  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di  finanziamento  del  terrorismo  commessi  o  comunque
agevolati  ricorrendo  strumentalmente   alla   costituzione   ovvero
all'utilizzo di societa', di  amministrazioni  fiduciarie,  di  altri
istituti affini o di atti e  negozi  giuridici  idonei  a  costituire
autonomi centri di imputazione giuridica: 
      1) prevedere che le persone giuridiche  e  gli  altri  analoghi
soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti  ai  sensi  delle
vigenti  disposizioni  del  codice  civile,  ottengano  e  conservino
informazioni  adeguate,   accurate   e   aggiornate   sulla   propria
titolarita' effettiva e  statuire  idonee  sanzioni  a  carico  degli
organi sociali per l'inosservanza di tale obbligo,  anche  apportando
al codice civile le modifiche che si rendano necessarie; 
      2) prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei principi e
della normativa nazionale ed  europea  in  materia  di  tutela  della
riservatezza e di protezione dei dati personali, le  informazioni  di
cui al numero 1) siano registrate, a cura del legale  rappresentante,
in un'apposita sezione, ad  accesso  riservato,  del  registro  delle
imprese  di  cui  alla  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e  rese
tempestivamente disponibili: 
        2.1) alle autorita' competenti, senza alcuna restrizione; 
        2.2)  alle  autorita'  preposte  al  contrasto  dell'evasione
fiscale, con le modalita' e secondo i termini idonei  ad  assicurarne
l'utilizzo per tali finalita'; 
        2.3) ai  soggetti  destinatari  degli  obblighi  di  adeguata
verifica della clientela, stabiliti  in  attuazione  della  direttiva
(UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che  l'accesso
alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la
propria incolumita' ovvero riguardi persone fisiche minori di eta'  o
altrimenti incapaci; 
        2.4) ad altri soggetti, compresi  i  portatori  di  interessi
diffusi,  titolari  di  un   interesse   specifico,   qualificato   e
differenziato all'accesso, previa apposita  richiesta  e  sempre  che
l'accesso alle informazioni  non  esponga  il  titolare  effettivo  a
pericoli per la propria incolumita' ovvero riguardi  persone  fisiche
minori di eta' o altrimenti incapaci; 
      3)  prevedere,  in  capo  al   trustee   di   trust   espressi,
disciplinati ai sensi della convenzione sulla  legge  applicabile  ai
trusts e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1º luglio 1985,
resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di: 
        3.1) dichiarare di agire in veste di  trustee,  in  occasione
dell'instaurazione di un rapporto continuativo o professionale ovvero
dell'esecuzione  di  una  prestazione  occasionale  con  taluno   dei
soggetti  destinatari  degli  obblighi  di  adeguata  verifica  della
clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849; 
        3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate  e
aggiornate sulla titolarita' effettiva del trust, per tali intendendo
le informazioni relative all'identita' del  fondatore,  del  trustee,
del guardiano, se  esistente,  dei  beneficiari  o  della  classe  di
beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo
effettivo sul trust; 
        3.3)  rendere  le  informazioni  di  cui   al   numero   3.2)
prontamente accessibili alle autorita' competenti; 
      4) prevedere che, per i trust produttivi di  effetti  giuridici
rilevanti,  a  fini  fiscali,   per   l'ordinamento   nazionale,   le
informazioni di cui al numero 3.2) riguardanti i medesimi trust siano
registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese  di  cui
alla legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e  rese  accessibili  alle
autorita'  competenti,  senza  alcuna  restrizione  e   ai   soggetti
destinatari degli obblighi  di  adeguata  verifica  della  clientela,
stabiliti  in  attuazione  della  direttiva  (UE)  2015/849,   previo
espresso accreditamento; 
      5)  apportare  le  modifiche  necessarie  a  garantire  che   i
prestatori di servizi  relativi  a  societa'  o  trust,  diversi  dai
professionisti assoggettati agli obblighi ai  sensi  della  normativa
vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849,  e
i loro titolari effettivi siano provvisti di  adeguati  requisiti  di
professionalita' e di onorabilita'; 
      6) per le attivita' di assicurazione sulla vita o  altre  forme
di assicurazione legate a investimenti, prevedere che  i  destinatari
degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE)  2015/849
applichino, oltre alle misure di adeguata  verifica  della  clientela
prescritte per il cliente e per il titolare effettivo,  le  ulteriori
misure di adeguata verifica della clientela di  cui  all'articolo  14
della  medesima  direttiva,  sul  beneficiario   del   contratto   di
assicurazione  sulla  vita  o  di  un'altra  assicurazione  legata  a
investimenti,   non   appena   individuato   o   designato,   nonche'
sull'effettivo  percipiente  della  prestazione   liquidata   e   sui
rispettivi titolari effettivi; 
    e) al fine di  prevenire,  individuare  o  compiere  i  necessari
approfondimenti  investigativi  su  attivita'  di   riciclaggio   dei
proventi di attivita' criminose o di finanziamento del  terrorismo  e
nel rispetto dei principi e della normativa nazionale ed  europea  in
materia di  tutela  della  riservatezza  e  di  protezione  dei  dati
personali,  prevedere  che  i  soggetti  destinatari  degli  obblighi
stabiliti in  attuazione  della  direttiva  (UE)  2015/849  assolvano
all'obbligo di conservazione di cui all'articolo 40  della  direttiva
medesima, garantendo la completa e tempestiva accessibilita' dei dati
e delle informazioni acquisiti sul cliente, sul titolare effettivo  e
su ogni altro aspetto relativo allo scopo e alla natura del  rapporto
o dell'operazione e la loro utilizzabilita' da parte delle  autorita'
competenti anche attraverso  la  semplificazione  degli  adempimenti,
richiesti ai medesimi destinatari, per la conservazione dei  predetti
dati e informazioni e per l'integrazione di banche di dati  pubbliche
esistenti; 
    f) nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze
in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi  di  attivita'
criminose e del finanziamento del terrorismo, al fine  di  migliorare
il  coordinamento  e  la  cooperazione  tra   le   autorita'   e   le
amministrazioni  pubbliche  competenti  e  di  adeguare   il   quadro
normativo nazionale alle prescrizioni della direttiva  (UE)  2015/849
in materia di ricezione, di analisi delle segnalazioni di  operazioni
sospette e delle  altre  informazioni  che  riguardano  attivita'  di
riciclaggio, reati presupposto associati o attivita' di finanziamento
del terrorismo, nonche' di comunicazione dei risultati delle  analisi
svolte e delle altre informazioni rilevanti in presenza di motivi  di
sospetto, tenuto conto  delle  indicazioni  della  Piattaforma  delle
Unita'  di  informazione  finanziaria  (FIU)   dell'Unione   europea,
prevedere che, per lo svolgimento  di  dette  funzioni,  l'Unita'  di
informazione finanziaria per l'Italia: 
      1) abbia  tempestivo  accesso  alle  informazioni  finanziarie,
amministrative   e,   ferma   restando   la   previa   autorizzazione
dell'autorita'  giudiziaria  procedente  rispetto  alle  informazioni
coperte da segreto investigativo, alle informazioni investigative  in
possesso delle autorita' e degli  organi  competenti  necessarie  per
assolvere  i  propri  compiti  in  modo  adeguato,  anche  attraverso
modalita' concordate  che  garantiscano  le  finalita'  di  cui  alla
direttiva  (UE)  2015/849,  nel   rispetto,   per   le   informazioni
investigative, dei principi di pertinenza e di  proporzionalita'  dei
dati e delle notizie  trattati  rispetto  agli  scopi  per  cui  sono
richiesti; 
      2) cooperi con le FIU di altri Stati utilizzando l'intera gamma
delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando  ogni
informazione ritenuta utile per il trattamento  o  per  l'analisi  di
informazioni  collegate  al  riciclaggio  o  al   finanziamento   del
terrorismo, impiegando canali protetti di comunicazione e  tecnologie
avanzate per l'incrocio dei dati,  subordinando  al  previo  consenso
della controparte estera l'utilizzazione delle informazioni  ricevute
per scopi diversi dalle analisi dell'Unita' stessa e fornendo  a  sua
volta il consenso alle  controparti  estere  a  simili  utilizzazioni
delle informazioni  rese  a  condizione  che  non  siano  compromesse
indagini in corso; 
      3) individui le operazioni che devono essere comunicate in base
a criteri oggettivi, emani indicatori di anomalia e istruzioni per la
rilevazione e la segnalazione delle operazioni e definisca  modalita'
di  comunicazione  al   soggetto   segnalante   degli   esiti   delle
segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei  flussi  di
ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi; 
    g) rafforzare i presidi di  tutela  della  riservatezza  e  della
sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni  sospette,
dei risultati delle analisi  e  delle  informazioni  acquisite  anche
negli scambi con le FIU e incoraggiare le segnalazioni di  violazioni
potenziali o effettive della normativa di  prevenzione  dell'utilizzo
del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di
attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo; 
    h) al fine di garantire il rispetto dei principi  di  ne  bis  in
idem sostanziale e di effettivita', proporzionalita' e  dissuasivita'
delle  sanzioni  irrogate  per  l'inosservanza   delle   disposizioni
adottate in attuazione della direttiva (UE)  2015/849,  nel  rispetto
dei compiti e delle funzioni tipici delle autorita' di  vigilanza  e,
ove compatibili  e  nei  limiti  delle  specifiche  attribuzioni  ivi
previste, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE
di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015,  n.  72,  apportare  al
decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  e  a  ogni  altra
disposizione vigente in materia tutte le modifiche necessarie a: 
      1) limitare la previsione di  fattispecie  incriminatrici  alle
sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica
e di conservazione  dei  documenti,  perpetrate  attraverso  frode  o
falsificazione,  e  di  violazione  del  divieto   di   comunicazione
dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate  alla
gravita' della condotta e non eccedenti, nel  massimo,  tre  anni  di
reclusione e 30.000 euro di multa; 
      2)  graduare  l'entita'   e   la   tipologia   delle   sanzioni
amministrative tenuto conto: 
        2.1)  della  natura,  di  persona  fisica  o  giuridica,  del
soggetto cui e' ascrivibile la violazione; 
        2.2) del settore  di  attivita',  delle  dimensioni  e  della
complessita' organizzativa dei soggetti obbligati e, in  funzione  di
cio', delle differenze  tra  enti  creditizi  e  finanziari  e  altri
soggetti obbligati; 
      3) prevedere che, in caso di violazione commessa da una persona
giuridica, la sanzione possa essere applicata ai  membri  dell'organo
di gestione o alle  altre  persone  fisiche  titolari  di  poteri  di
amministrazione, direzione o  controllo  all'interno  dell'ente,  ove
venga accertata la loro responsabilita'; 
      4) prevedere che, in  caso  di  violazioni  gravi,  ripetute  o
sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata
verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette,  di
conservazione  dei  documenti  e  di  controlli  interni,  le  misure
sanzionatorie comprendano almeno: 
        4.1) una dichiarazione  pubblica  che  individua  la  persona
fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione; 
        4.2) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica  di
porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo; 
        4.3) nel caso in cui l'autore della violazione  sia  soggetto
ad autorizzazione o  altro  titolo  abilitativo,  la  revoca  o,  ove
possibile,  la  sospensione   dell'autorizzazione   ovvero   un'altra
sanzione  disciplinare  equivalente  da   parte   dell'autorita'   di
vigilanza  di  settore  o  dell'organismo   di   autoregolamentazione
competenti,  nel  rispetto  dei   presupposti   e   delle   procedure
eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore; 
        4.4)  per  le  persone  fisiche,  titolari   di   poteri   di
amministrazione, direzione  o  controllo  all'interno  della  persona
giuridica obbligata e ritenute responsabili della  violazione  ovvero
per  qualsiasi  altra  persona  fisica  ritenuta  responsabile  della
violazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio  delle  funzioni
per un tempo non superiore a cinque anni; 
        4.5)  sanzioni  amministrative  pecuniarie  con   un   minimo
edittale non inferiore a 2.500 euro e con un  massimo  edittale  pari
almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle  violazioni
accertate, quando tale importo puo' essere  determinato,  e  comunque
non inferiore a un milione di euro; 
      5) fatte salve le misure di cui al  numero  4),  prevedere,  in
caso di violazioni gravi,  ripetute  o  sistematiche  ovvero  plurime
delle disposizioni in materia di adeguata verifica  della  clientela,
di  segnalazione  di  operazioni  sospette,  di   conservazione   dei
documenti e di  controlli  interni,  commesse  da  enti  creditizi  o
finanziari: 
        5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese  tra  30.000
euro e il 10 per cento  del  fatturato  ove  applicate  alla  persona
giuridica; 
        5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese  tra  10.000
euro e un massimo di 5 milioni di euro  ove  applicate  alle  persone
fisiche responsabili; 
      6) per le violazioni di  scarse  offensivita'  e  pericolosita'
commesse da enti creditizi o  finanziari  prevedere,  in  alternativa
alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individua la
persona fisica o giuridica responsabile e la natura della  violazione
e un ordine che impone alla persona giuridica  di  porre  termine  al
comportamento  vietato  e  di  astenersi   dal   ripeterlo,   nonche'
l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione
del medesimo ordine; 
      7) nel rispetto della  legislazione  vigente,  attribuire  alle
autorita' di vigilanza il potere di definire, con proprio regolamento
e in modo da assicurare agli interessati la  piena  conoscenza  degli
atti istruttori e il contraddittorio in forma  scritta  e  orale  con
l'autorita' procedente, disposizioni attuative con  riferimento  alle
sanzioni  da  esse  irrogate,  aventi  a  oggetto,  tra  l'altro,  la
definizione della nozione di fatturato utile  per  la  determinazione
della  sanzione,  la  procedura  sanzionatoria  e  le  modalita'   di
pubblicazione delle sanzioni; 
      8) prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare sanzioni, nel
rispetto dei principi  e  criteri  direttivi  previsti  dal  presente
articolo, per le infrazioni del regolamento (UE) 2015/847 commesse da
prestatori di servizi di pagamento  e  per  le  infrazioni  di  altre
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili commesse da
istituti  di  moneta  elettronica  e  da  prestatori  di  servizi  di
pagamento; 
      9)  nel  rispetto  dei  principi  di  proporzionalita'   e   di
adeguatezza e della normativa nazionale  ed  europea  in  materia  di
tutela  della  riservatezza  e  di  protezione  dei  dati  personali,
disciplinare le  modalita'  di  pubblicazione  dei  provvedimenti  di
irrogazione delle sanzioni,  in  attuazione  dell'articolo  60  della
direttiva (UE) 2015/849; 
      10) nel rispetto, ove compatibili, dei principi  contenuti  nei
numeri 2), 3), 4.1),  4.2),  4.3)  e  4.4),  apportare  le  opportune
modifiche  alle  disposizioni  sanzionatorie  di   diritto   interno,
applicabili alla violazione dei regolamenti  europei  in  materia  di
contrasto  del  finanziamento  del  terrorismo,  garantendo  altresi'
omogeneita'  sanzionatoria  rispetto  alle   previsioni   restrittive
contenute  nei   regolamenti   europei   adottati   per   contrastare
l'attivita'  dei  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la   sicurezza
internazionali; 
    i) al fine di  non  recare  pregiudizio  allo  svolgimento  delle
indagini e delle analisi finanziarie riconducibili  all'attivita'  di
prevenzione, contrasto e repressione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
finanziamento  del  terrorismo  nonche'  di  garantire   l'efficiente
svolgimento, da parte delle autorita'  preposte,  delle  funzioni  di
rispettiva competenza in materia, prevedere, sentito il  Garante  per
la protezione  dei  dati  personali,  limitazioni  o  esclusioni  del
diritto di accesso ai dati personali  previsto  dall'articolo  7  del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  se  i  trattamenti  di  dati
personali sono effettuati in base alle  disposizioni  in  materia  di
contrasto  del  finanziamento   del   terrorismo   e   di   contrasto
dell'attivita' dei Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la  sicurezza
internazionali; 
    l) al fine di monitorare e di contrastare i  fenomeni  criminali,
compresi il riciclaggio di denaro  e  il  reimpiego  di  proventi  di
attivita' illecite connessi o comunque riconducibili  alle  attivita'
di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro  e  di
preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di
cui alla legge 17 gennaio 2000,  n.  7,  predisporre  una  disciplina
organica di settore idonea a  garantire  le  piene  tracciabilita'  e
registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei  predetti
oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati  quale  corrispettivo  per
l'acquisto  o  per  la  vendita  dei  medesimi   e   delle   relative
caratteristiche identificative, nonche' la tempestiva  disponibilita'
di  tali  informazioni  alle  Forze  di  polizia,  a  supporto  delle
rispettive funzioni  istituzionali  di  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica, e l'individuazione  di  specifiche  sanzioni,  di
natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la  normativa  di
pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
    m)  prevedere  espressamente  che  le  disposizioni  adottate  in
attuazione della direttiva (UE) 2015/849 trovino  applicazione  anche
con riferimento alle attivita'  esercitate  per  via  telematica  dai
destinatari degli obblighi; 
    n) apportare alle  disposizioni  vigenti  emanate  in  attuazione
delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE le  modifiche  necessarie  al
corretto  e  integrale  recepimento  della  direttiva  (UE)  2015/849
nell'ordinamento nazionale  e  all'attuazione  del  regolamento  (UE)
2015/847 tenendo conto degli standard internazionali del GAFI,  degli
strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro
il riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e il finanziamento
del terrorismo nonche' delle risoluzioni del Consiglio  di  sicurezza
delle Nazioni Unite e delle decisioni PESC del Consiglio  dell'Unione
europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e
l'attivita'  di  Paesi  che  minacciano  la  pace  e   la   sicurezza
internazionali,  compreso  quanto  necessario  a  garantire  che   le
autorita' e le  amministrazioni  pubbliche  coinvolte  dispongano  di
meccanismi efficaci, tali  da  consentire  loro  di  cooperare  e  di
coordinarsi nell'elaborazione e  nell'attuazione  delle  politiche  e
delle attivita' di  lotta  al  riciclaggio  e  al  finanziamento  del
terrorismo, prevedendo, ove  opportuno,  il  ricorso  alla  normativa
secondaria; 
    o)  prevedere  che,  ai  fini  del  rispetto  degli  obblighi  di
registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i  dati
e  le  informazioni  acquisiti  in  sede  di  adeguata  verifica  nel
fascicolo relativo a ciascun cliente; 
    p) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla  prestazione
professionale non sia possibile, in quanto  sussista  un  obbligo  di
legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per  sua
natura non possa essere  rinviata  o  in  quanto  l'astensione  possa
ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione  nei  casi
in cui l'operazione e' sospetta; 
    q) al fine di assicurare un piu' efficace e  immediato  controllo
sulla  regolarita'  dell'esercizio  dell'attivita'  degli  agenti  in
attivita'  finanziaria  che  prestano   esclusivamente   servizi   di
pagamento per conto di istituti di pagamento ai  sensi  dell'articolo
128-quater,  commi  6  e  7,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nel  settore  dei  servizi  di
rimessa di denaro definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n),  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto dei principi
e della normativa nazionale ed europea in  materia  di  tutela  della
riservatezza  e  di  protezione  dei  dati  personali,  istituire  un
registro informatizzato  presso  l'Organismo  previsto  dall'articolo
128-undecies del citato testo unico di cui al decreto legislativo  n.
385 del 1993. Tale registro, consultabile dai  predetti  istituti  di
pagamento, e' alimentato  mediante  le  informazioni,  fornite  dagli
stessi intermediari, riguardanti  esclusivamente  le  estinzioni  dei
rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti  legislativi
ivi previsti non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica, dovendosi provvedere con  le  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione  vigente.   In
considerazione  della   complessita'   della   materia   trattata   e
dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli  eventuali
effetti finanziari, per ciascuno schema  di  decreto  legislativo  la
corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui  saldi  di
finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi  determinino
nuovi o maggiori oneri, che non  trovano  compensazione  nel  proprio
ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196. 
 
          Note all'art. 15: 
              - La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio  relativa  alla  prevenzione  dell'uso   del
          sistema finanziario a fini di riciclaggio  o  finanziamento
          del  terrorismo,  che  modifica  il  regolamento  (UE)   n.
          648/2012 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che
          abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  e  la  direttiva  2006/70/CE  della  Commissione
          (Testo rilevante ai fini  del  SEE),  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  2015/847  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi  che
          accompagnano i trasferimenti  di  fondi  e  che  abroga  il
          regolamento (CE) n. 1781/2006 (Testo rilevante ai fini  del
          SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141. 
              - Il decreto-legge 12  ottobre  2001,  n.  369  (Misure
          urgenti per reprimere e contrastare  il  finanziamento  del
          terrorismo internazionale), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 ottobre 2001, n. 240. 
              - La legge 14 dicembre 2001,  n.  431  (Conversione  in
          legge, con  modificazioni,  del  decreto-legge  12  ottobre
          2001, n.  369,  recante  misure  urgenti  per  reprimere  e
          contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2001, n.
          290). 
              - Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure
          per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
          terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
          la sicurezza internazionale, in attuazione della  direttiva
          2005/60/CE), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
          luglio 2007, n. 172. 
              - La direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio concernente l'avvio, l'esercizio e  la  vigilanza
          prudenziale  dell'attivita'  degli   istituti   di   moneta
          elettronica,  che  modifica  le  direttive   2005/60/CE   e
          2006/48/CE e che  abroga  la  direttiva  2000/46/CE  (Testo
          rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 10
          ottobre 2009, n. L 267. 
              - La legge 29  dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura), e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
          gennaio 1994, n. 7, S.O. 
              - La  legge  16  ottobre  1989,  n.  364  (Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione  sulla  legge  applicabile  ai
          trusts e sul loro riconoscimento, adottata a  L'Aja  il  1°
          luglio 1985), e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          novembre 1989, n. 261, S.O. 
              - La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e
          sulla vigilanza prudenziale sugli enti  creditizi  e  sulle
          imprese  di  investimento,  che   modifica   la   direttiva
          2002/87/CE   e   abroga   le   direttive    2006/48/CE    e
          2006/49/CE(Testo rilevante ai fini del SEE), e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176. 
              -  Il  decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.   72
          (Attuazione della direttiva  2013/36/UE,  che  modifica  la
          direttiva 2002/87/CE e abroga  le  direttive  2006/48/CE  e
          2006/49/CE, per  quanto  concerne  l'accesso  all'attivita'
          degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli  enti
          creditizi e sulle imprese  di  investimento.  Modifiche  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2015, n. 134. 
              - Il decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231
          (Attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente   la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. 
              - Il testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo  30
          settembre 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
          dati personali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          luglio 2003, n. 174, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed  altri
          diritti). - 1. L'interessato  ha  diritto  di  ottenere  la
          conferma dell'esistenza o meno di  dati  personali  che  lo
          riguardano, anche se  non  ancora  registrati,  e  la  loro
          comunicazione in forma intelligibile. 
              2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
                a) dell'origine dei dati personali; 
                b) delle finalita' e modalita' del trattamento; 
                c) della logica  applicata  in  caso  di  trattamento
          effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
                d) degli estremi  identificativi  del  titolare,  dei
          responsabili  e  del  rappresentante  designato  ai   sensi
          dell'art. 5, comma 2; 
                e) dei soggetti o  delle  categorie  di  soggetti  ai
          quali i dati personali  possono  essere  comunicati  o  che
          possono venirne a conoscenza in qualita' di  rappresentante
          designato nel territorio dello  Stato,  di  responsabili  o
          incaricati. 
              3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
                a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,  quando
          vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
                b)  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma
          anonima o il blocco dei  dati  trattati  in  violazione  di
          legge,  compresi  quelli  di  cui  non  e'  necessaria   la
          conservazione in relazione agli scopi per i  quali  i  dati
          sono stati raccolti o successivamente trattati; 
                c) l'attestazione  che  le  operazioni  di  cui  alle
          lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche  per
          quanto riguarda il loro contenuto, di  coloro  ai  quali  i
          dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
          cui tale adempimento si rivela impossibile  o  comporta  un
          impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto  al
          diritto tutelato. 
              4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto  o  in
          parte: 
                a) per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei  dati
          personali che  lo  riguardano,  ancorche'  pertinenti  allo
          scopo della raccolta; 
                b) al trattamento di dati personali che lo riguardano
          a fini di invio di materiale  pubblicitario  o  di  vendita
          diretta o per il compimento di ricerche  di  mercato  o  di
          comunicazione commerciale.». 
              - La legge 17 gennaio 2000, n. 7 (Nuova disciplina  del
          mercato  dell'oro,  anche  in  attuazione  della  direttiva
          98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000, n. 16. 
              - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
          del testo unico delle  leggi  di  pubblica  sicurezza),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146. 
              - La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio relativa alla prevenzione  dell'uso  del  sistema
          finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei   proventi   di
          attivita' criminose e di finanziamento  del  terrorismo  e'
          pubblicata nella G.U.U.E.  25  novembre  2005,  n.  L  309.
          Entrata in vigore il 15 dicembre 2005. 
              - La direttiva  2006/70/CE  della  Commissione  recante
          misure  di  esecuzione  della  direttiva   2005/60/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  la
          definizione di «persone politicamente esposte» e i  criteri
          tecnici per le procedure semplificate di adeguata  verifica
          della clientela e per l'esenzione nel caso di  un'attivita'
          finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto
          limitata e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 agosto 2006,  n.  L
          214. 
              - Il testo degli articoli 128-quater e 128-undecies del
          citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi'
          recita: 
              «Art. 128-quater (Agenti in attivita'  finanziaria).  -
          1. E' agente  in  attivita'  finanziaria  il  soggetto  che
          promuove e conclude contratti relativi alla concessione  di
          finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla  prestazione  di
          servizi di pagamento, su mandato  diretto  di  intermediari
          finanziari previsti dal titolo V,  istituti  di  pagamento,
          istituti di moneta elettronica, banche  o  Poste  Italiane.
          Gli  agenti  in  attivita'  finanziaria  possono   svolgere
          esclusivamente l'attivita'  indicata  nel  presente  comma,
          nonche' attivita' connesse o strumentali. 
              2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
          dell'attivita'  di  agente  in  attivita'  finanziaria   e'
          riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto
          dall'Organismo previsto dall'art. 128-undecies. 
              [3. Fermo restando la  riserva  di  attivita'  prevista
          dall'art. 30 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
          58, e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti in
          attivita'  finanziaria  possono   svolgere   attivita'   di
          promozione e collocamento di contratti relativi a  prodotti
          bancari su mandato diretto  di  banche  ed  a  prodotti  di
          Bancoposta su mandato diretto  di  Poste  Italiane  S.p.A.;
          tale  attivita'  da'  titolo   all'iscrizione   nell'elenco
          previsto al comma 2, nel  rispetto  dei  requisiti  di  cui
          all'art. 128-quinquies.] 
              4. Gli agenti in attivita' finanziaria svolgono la loro
          attivita' su mandato di un solo  intermediario  o  di  piu'
          intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel  caso  in
          cui  l'intermediario  conferisca  un   mandato   solo   per
          specifici  prodotti  o  servizi,  e'  tuttavia   consentito
          all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o
          servizi, di assumere due ulteriori mandati. 
              5. Il mandante risponde solidalmente dei danni  causati
          dall'agente in attivita' finanziaria, anche se  tali  danni
          siano  conseguenti  a  responsabilita'  accertata  in  sede
          penale. 
              6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi  di
          pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco
          di cui al comma  2  quando  ricorrono  le  condizioni  e  i
          requisiti  stabiliti  con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988,  n.  400,  dal
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Banca
          d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo  di  attivita'
          svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non  si
          applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4. 
              7.  La  riserva  di  attivita'  prevista  dal  presente
          articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di
          pagamento per conto di istituti  di  moneta  elettronica  o
          istituti di pagamento comunitari.  Al  fine  di  consentire
          l'esercizio  dei  controlli  e  l'adozione   delle   misure
          previste  dall'art.  128-duodecies  nonche'   dal   decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'agente  che  presta
          servizi di  pagamento  per  conto  di  istituti  di  moneta
          elettronica o istituti  di  pagamento  comunitari  comunica
          all'Organismo  previsto   all'art.   128-undecies   l'avvio
          dell'operativita' sul territorio della Repubblica, i propri
          dati  aggiornati,  le  eventuali  variazioni   nonche'   la
          conclusione della propria attivita', utilizzando  la  posta
          elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito
          il punto di contatto centrale, ai sensi dell'art. 42, comma
          3, del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.  231,  le
          comunicazioni di cui al precedente periodo sono  effettuate
          dallo  stesso  punto  di  contatto  per   via   telematica.
          L'Organismo stabilisce la periodicita' e  le  modalita'  di
          invio della comunicazione. 
              [8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma  2
          dell'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
          209,  regolarmente  iscritti  nel  Registro   unico   degli
          intermediari   assicurativi   e   riassicurativi,   possono
          promuovere e concludere contratti relativi alla concessione
          di finanziamenti sotto qualsiasi forma o  alla  prestazione
          di servizi di  pagamento  su  mandato  diretto  di  banche,
          intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti  di
          pagamento o istituti di moneta  elettronica,  compagnie  di
          assicurazione, senza che sia  loro  richiesta  l'iscrizione
          nell'elenco   tenuto   dall'Organismo   di   cui   all'art.
          128-undecies. Essi sono tuttavia tenuti alla  frequenza  di
          un  corso  di  aggiornamento  professionale  nelle  materie
          rilevanti  per  l'esercizio   dell'agenzia   in   attivita'
          finanziaria della  durata  complessiva  di  venti  ore  per
          biennio   realizzato   secondo   gli   standard    definiti
          dall'Organismo di cui all'art. 128-undecies.» 
              «Art. 128-undecies (Organismo). - 1.  E'  istituito  un
          Organismo,  avente  personalita'   giuridica   di   diritto
          privato,  con   autonomia   organizzativa,   statutaria   e
          finanziaria competente per la gestione degli elenchi  degli
          agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori  creditizi.
          L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per
          lo svolgimento di tali compiti. 
              2.  I  primi   componenti   dell'organo   di   gestione
          dell'Organismo  sono  nominati  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
          d'Italia, e restano in carica tre anni  a  decorrere  dalla
          data   di   costituzione   dell'Organismo.   Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze approva  con  regolamento  lo
          Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia. 
              3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di
          cui all'art. 128-quater, comma 2,  e  all'art.  128-sexies,
          comma 2, previa verifica dei requisiti previsti,  e  svolge
          ogni altra  attivita'  necessaria  per  la  loro  gestione;
          determina e riscuote i contributi e le altre  somme  dovute
          per l'iscrizione negli elenchi; svolge  gli  altri  compiti
          previsti dalla legge. 
              4. L'Organismo verifica  il  rispetto  da  parte  degli
          agenti in attivita' finanziaria e dei  mediatori  creditizi
          della  disciplina  cui  essi  sono   sottoposti;   per   lo
          svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare
          ispezioni e  puo'  chiedere  la  comunicazione  di  dati  e
          notizie e la trasmissione di atti e documenti,  fissando  i
          relativi termini.». 
              - Il testo dell'art. 1 del citato  decreto  legislativo
          27 gennaio 2010, n. 11, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                a) "consumatore": la persona fisica di  cui  all'art.
          3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre
          2005, n. 206, e successive modificazioni; 
                b) "servizi di pagamento": le seguenti attivita': 
                  1) servizi che permettono di depositare il contante
          su un  conto  di  pagamento  nonche'  tutte  le  operazioni
          richieste per la gestione di un conto di pagamento; 
                  2) servizi che permettono prelievi in  contante  da
          un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
          per la gestione di un conto di pagamento; 
                  3) esecuzione di ordini di  pagamento,  incluso  il
          trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso  il
          prestatore di  servizi  di  pagamento  dell'utilizzatore  o
          presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 
                    3.1.  esecuzione  di  addebiti  diretti,  inclusi
          addebiti diretti una tantum; 
                    3.2.  esecuzione  di  operazioni   di   pagamento
          mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
                    3.3.  esecuzione  di  bonifici,  inclusi   ordini
          permanenti; 
                  4) Esecuzione di operazioni di pagamento  quando  i
          fondi rientrano in una linea di  credito  accordata  ad  un
          utilizzatore di servizi di pagamento: 
                    4.1.  esecuzione  di  addebiti  diretti,  inclusi
          addebiti diretti una tantum; 
                    4.2.  esecuzione  di  operazioni   di   pagamento
          mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
                    4.3.  esecuzione  di  bonifici,  inclusi   ordini
          permanenti; 
                  5)  emissione  e/o  acquisizione  di  strumenti  di
          pagamento; 
                  6) rimessa di denaro; 
                  7) esecuzione di operazioni  di  pagamento  ove  il
          consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento
          sia dato  mediante  un  dispositivo  di  telecomunicazione,
          digitale  o  informatico  e  il  pagamento  sia  effettuato
          all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni
          o digitale o informatica  che  agisce  esclusivamente  come
          intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento  e
          il fornitore di beni e servizi. 
                c) "operazione di pagamento": l'attivita',  posta  in
          essere  dal  pagatore  o  dal  beneficiario,  di   versare,
          trasferire  o   prelevare   fondi,   indipendentemente   da
          eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario; 
                d) "sistema di pagamento" o "sistema di  scambio,  di
          compensazione   e   di   regolamento":   un   sistema    di
          trasferimento di  fondi  con  meccanismi  di  funzionamento
          formali  e  standardizzati   e   regole   comuni   per   il
          trattamento,  la  compensazione  e/o  il   regolamento   di
          operazioni di pagamento; 
                e) "pagatore": il soggetto titolare di  un  conto  di
          pagamento a valere sul quale viene impartito un  ordine  di
          pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento,  il
          soggetto che impartisce un ordine di pagamento; 
                f)  "beneficiario":  il   soggetto   previsto   quale
          destinatario   dei   fondi   oggetto   dell'operazione   di
          pagamento; 
                g) "prestatore di  servizi  di  pagamento":  uno  dei
          seguenti  organismi:  istituti  di  moneta  elettronica   e
          istituti di pagamento nonche', quando prestano  servizi  di
          pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale
          europea e le banche centrali nazionali se non  agiscono  in
          veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le
          pubbliche amministrazioni statali, regionali  e  locali  se
          non agiscono in veste di autorita' pubbliche; 
                h)  "utilizzatore  di   servizi   di   pagamento"   o
          "utilizzatore": il soggetto che  utilizza  un  servizio  di
          pagamento  in  veste  di  pagatore  o  beneficiario  o   di
          entrambi; 
                i) "contratto quadro": il contratto che disciplina la
          futura esecuzione di  operazioni  di  pagamento  singole  e
          ricorrenti e che puo' dettare gli obblighi e le  condizioni
          che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione
          di un conto di pagamento; 
                l) "conto di pagamento": un conto intrattenuto presso
          un prestatore  di  servizi  di  pagamento  da  uno  o  piu'
          utilizzatori di servizi di pagamento  per  l'esecuzione  di
          operazioni di pagamento; 
                m) "fondi": banconote e monete, moneta scritturale  e
          moneta elettronica cosi' come definita dall'art.  1,  comma
          2, lettera h-ter),  testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo
          1°(gradi) settembre 1993, n. 385; 
                n) "rimessa di denaro": servizio di  pagamento  dove,
          senza l'apertura di conti di pagamento a nome del  pagatore
          o del beneficiario, il prestatore di servizi  di  pagamento
          riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire
          un ammontare corrispondente al beneficiario o  a  un  altro
          prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del
          beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti  per  conto
          del beneficiario e messi a sua disposizione; 
                o) "ordine di pagamento": qualsiasi  istruzione  data
          da un pagatore o da un beneficiario al  proprio  prestatore
          di  servizi  di  pagamento  con  la  quale  viene   chiesta
          l'esecuzione di un'operazione di pagamento; 
                p) "data valuta": la data di riferimento usata da  un
          prestatore di servizi di pagamento  per  il  calcolo  degli
          interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un
          conto di pagamento; 
                q) "autenticazione": una procedura  che  consente  al
          prestatore di servizi di pagamento di verificare l'utilizzo
          di uno specifico strumento di pagamento, inclusi i relativi
          dispositivi personalizzati di sicurezza; 
                r)  "identificativo  unico":   la   combinazione   di
          lettere, numeri o simboli che il prestatore di  servizi  di
          pagamento indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e
          che l'utilizzatore deve fornire al  proprio  prestatore  di
          servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro
          utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto  di
          pagamento per l'esecuzione di un'operazione  di  pagamento;
          ove non vi sia  un  conto  di  pagamento,  l'identificativo
          unico  identifica  solo  l'utilizzatore  del  servizio   di
          pagamento; 
                s) "strumento di  pagamento":  qualsiasi  dispositivo
          personalizzato e/o  insieme  di  procedure  concordate  tra
          l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di
          cui l'utilizzatore di servizi di pagamento  si  avvale  per
          impartire un ordine di pagamento; 
                t) "micro-impresa": l'impresa che, al  momento  della
          conclusione del contratto per la prestazione di servizi  di
          pagamento, e' un'impresa che possiede i requisiti  previsti
          dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
          6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  ovvero  i  requisiti  individuati   con
          decreto  del  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze
          attuativo delle misure adottate dalla  Commissione  europea
          ai  sensi  dell'art.  84,  lettera  b),   della   direttiva
          2007/64/CE; 
                u)  "giornata  operativa":  il  giorno  in   cui   il
          prestatore di servizi  di  pagamento  del  pagatore  o  del
          beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione  di
          pagamento e' operativo, in base a quanto e' necessario  per
          l'esecuzione dell'operazione stessa; 
                v) "addebito diretto": un servizio di  pagamento  per
          l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al
          quale  un'operazione   di   pagamento   e'   disposta   dal
          beneficiario in conformita' al consenso dato  dal  pagatore
          al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento  del
          beneficiario o al prestatore di servizi  di  pagamento  del
          pagatore medesimo; 
                z) "area unica dei pagamenti in euro": l'insieme  dei
          Paesi aderenti al processo di integrazione dei  servizi  di
          pagamento in euro secondo regole  e  standard  definiti  in
          appositi documenti; 
                aa) "tasso di cambio di  riferimento":  il  tasso  di
          cambio che e' utilizzato come base per calcolare un  cambio
          valuta e che e' reso disponibile dal fornitore  di  servizi
          di  pagamento  o  proviene  da  una  fonte  accessibile  al
          pubblico.». 
              - Per il testo dell'art. 17  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, si veda nelle note all'art. 1.