Art. 15 
 
 
                      Modifiche all'articolo 12 
                 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo 12  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' cosi' sostituita:  «Indirizzo  e  vigilanza  sulle
autorita' di sistema portuali»; 
  b) al comma 1 dopo la parola: «autorita'» inserire le  parole:  «di
sistema»,  dopo  la  parola:   «sottoposta»   inserire   le   parole:
«all'indirizzo e», e le parole: «dei trasporti e  della  navigazione»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle   infrastrutture   e   dei
trasporti»; 
  c) al comma 2 la parola: «portuale» e' sostituita  dalle  seguenti:
«di gestione»; 
  d) al comma 3 le parole: «dei  trasporti  e  della  navigazione  di
concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle  seguenti:
«delle infrastrutture e dei trasporti di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze». 
 
          Note all'art. 15: 
              Si riporta l'art. 12 della legge 28  gennaio  1994,  n.
          84, come modificato dal presente decreto: 
              "Art.  12.  Indirizzo  e  vigilanza   sulle   autorita'
          autorita' di sistema portuali. 
              1.  L'autorita'  di  sistema  portuale  e'   sottoposta
          all'indirizzo  e  alla   vigilanza   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              2. Sono sottoposte all'approvazione  dell'autorita'  di
          vigilanza le delibere del  presidente  e  del  comitato  di
          gestione relative: 
              a) all'approvazione del bilancio di  previsione,  delle
          eventuali note di variazione e del conto consuntivo; 
              b) alla determinazione dell'organico  della  segreteria
          tecnico-operativa; 
              c). 
              3. La vigilanza sulle  delibere  di  cui  al  comma  2,
          lettera a), e' esercitata dal Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze. 
              4. Qualora l'applicazione dell'autorita'  di  vigilanza
          non intervenga entro quarantacinque giorni  dalla  data  di
          ricevimento delle delibere, esse sono esecutive.".