Art. 15 Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle societa' a partecipazione pubblica 1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e' individuata la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali. 2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le societa' a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse societa' le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza. 3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le societa' a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le societa' a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalita' e nei termini stabiliti dalla medesima struttura. 5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le societa' a partecipazione pubblica.
Note all'art. 15: - Il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, recante «Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonche' alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2003, n. 276. - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»: «Art. 17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle societa' partecipate) - 1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento e' pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, e' vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi. 2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attivita' delle amministrazioni statali, con le modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalita' di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Nello stesso termine e con le stesse modalita' di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilita' dirigenziale del dirigente competente. 2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresi', con le stesse modalita', la consultazione dei dati di cui all'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo le modalita' fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonche' quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento della funzione pubblica e' garantito l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attivita' istituzionali. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in societa' ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'acquisizione delle predette informazioni puo' avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle societa' da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalita' tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione e' pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.». - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»: «3. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni legislative, il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche e' esteso alle societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti dall'art. 4, commi 4, 5, 9, 10 e 11 del presente decreto.»