Art. 15 
 
 
Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere  pubbliche  e
                          ai beni culturali 
 
  1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la
ricostruzione delle opere pubbliche e  dei  beni  culturali,  di  cui
all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: 
  a) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione,
per i territori di rispettiva competenza; 
  b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
  c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2.  Le  Diocesi,  fermo  restando  la  facolta'  di  avvalersi  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del Turismo, possono
essere  soggetti  attuatori  degli  interventi  quando  questi  siano
completamente finanziati con risorse proprie. Nel caso di utilizzo di
fondi pubblici la  funzione  di  soggetto  attuatore  e'  svolto  dal
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del Turismo.