(Allegato I-art. 15)
 
                             Articolo 15 
 
                             Praesidium 
 
  1.  Il  praesidium  e'  costituito  dal  presidente   della   corte
d'appello,  che  ne  esercita  la  presidenza,  dal  presidente   del
tribunale di primo grado, da due giudici della corte d'appello eletti
nel loro ambito, da tre giudici del tribunale di primo grado che sono
giudici a tempo pieno eletti nel loro ambito e  dal  cancelliere  che
non ha diritto di voto. 
 
  2. Il praesidium esercita le sue funzioni conformemente al presente
statuto. Fatta salva la propria responsabilita', esso  puo'  delegare
taluni compiti a uno dei suoi membri. 
 
  3. Il praesidium e' responsabile della gestione del tribunale e  in
particolare: a) elabora  proposte  di  modifica  del  regolamento  di
procedura  conformemente  all'articolo  41  dell'accordo  e  proposte
riguardanti il regolamento finanziario del tribunale; b)  prepara  il
bilancio  annuale,  i  conti  annuali  e  la  relazione  annuale  del
tribunale e li presenta  al  comitato  del  bilancio;  c)  fissa  gli
orientamenti  per  il  programma  di  formazione  dei  giudici  e  ne
sorveglia l'attuazione; d) prende decisioni sulla nomina e la  revoca
del cancelliere e del cancelliere aggiunto; e)  stabilisce  le  norme
che disciplinano la cancelleria, comprese le sottosezioni; f) formula
un parere conformemente all'articolo 83, paragrafo 5, dell'accordo. 
 
  4. Le decisioni spettanti al praesidium di cui agli articoli 7,  8,
10 e 22 sono adottate senza la partecipazione del cancelliere. 
 
  5. Il praesidium  puo'  prendere  decisioni  valide  solo  se  sono
presenti o debitamente rappresentati tutti  i  membri.  Le  decisioni
sono prese a maggioranza dei voti.