Art. 15 
 
 
           Credito d'imposta per le imprese di produzione 
 
  1. Alle imprese di  produzione  cinematografica  e  audiovisiva  e'
riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15  per
cento e non superiore al  30  per  cento  del  costo  complessivo  di
produzione di opere cinematografiche e audiovisive. 
  2. Nella determinazione dell'aliquota  del  credito  d'imposta,  il
decreto di cui all'articolo 21 prevede comunque che: 
  a) per le opere cinematografiche e' prevista l'aliquota del 30  per
cento; 
  b) per le opere audiovisive,  l'aliquota  del  30  per  cento  puo'
essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere
distribuite   attraverso   un'emittente   televisiva   nazionale   e,
congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero  per  le  opere
audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate
in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive
di produzione internazionale; per  le  opere  in  cui  il  produttore
indipendente mantiene  la  titolarita'  dei  diritti  in  misura  non
inferiore al 30 per cento, secondo le modalita' previste nel medesimo
decreto di cui all'articolo 21. 
  3. Per le altre  tipologie  di  opere  audiovisive,  l'aliquota  e'
determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del
raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12.