Articolo 15 Premi per meriti scientifici e tecnologici 1. Per la valorizzazione del merito, gli Enti, possono, nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva per il personale, istituire premi biennali per il personale ricercatore e tecnologo, che abbia conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza, nel limite massimo annuale del venti per cento del trattamento retributivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale. 2. Le procedure per l'assegnazione dei premi di cui al comma 1 sono disciplinate dal consiglio di amministrazione dell'Ente, in conformita' con i principi di trasparenza, imparzialita', oggettivita', di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.