Art. 15 
 
 
                          Sostanze vietate 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, negli stabilimenti
enologici  nonche'  nei  locali  annessi  o  intercomunicanti   anche
attraverso cortili, a qualunque uso destinati, e' vietato detenere: 
    a) acquavite, alcol e altre bevande spiritose; 
    b) zuccheri in quantitativi superiori a  10  chilogrammi  e  loro
soluzioni; 
    c) sciroppi, bevande e succhi  diversi  dal  mosto  e  dal  vino,
aceti, nonche' sostanze zuccherine o  fermentate  diverse  da  quelle
provenienti dall'uva fresca; 
    d) uve  passite  o  secche  o  sostanze  da  esse  derivanti,  ad
eccezione delle uve in corso di appassimento  per  la  produzione  di
vini passiti o dei vini specificamente individuati nei  provvedimenti
di cui all'articolo 10, commi 2 e 4; 
    e) qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti e i  vini,  come
aromi, additivi e coloranti, l'acqua e le altre sostanze ottenute nei
processi di concentrazione dei mosti o dei  vini  nonche'  in  quello
della rigenerazione delle resine a  scambio  ionico  non  denaturati,
fatti salvi i casi consentiti; 
    f)  vinelli  o  altri  sottoprodotti   della   vinificazione   in
violazione di quanto stabilito dalla presente legge; 
    g) fatte salve le deroghe previste dall'articolo 17, mosti, mosti
parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in  fermentazione  e  vini
aventi un titolo alcolometrico totale inferiore all'8  per  cento  in
volume; 
    h) invertasi. 
  2. E' in ogni caso consentito detenere bevande spiritose, sciroppi,
succhi, aceti e altre bevande e alimenti diversi dal mosto o dal vino
contenuti in confezioni sigillate destinate alla vendita e aventi una
capacita' non superiore a 5 litri. 
  3. Quando nell'area della cantina o  dello  stabilimento  enologico
sono presenti abitazioni civili destinate a  residenza  del  titolare
ovvero di suoi collaboratori o impiegati, nonche' strutture ricettive
destinate  alla  ristorazione   e   altre   attivita'   connesse   di
preparazione  di  prodotti  alimentari,  in  deroga  al  comma  1  e'
consentito detenere le sostanze di cui alle lettere a), b), c)  e  d)
del medesimo comma 1 nonche' gli aromi, gli additivi e  i  coloranti,
nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attivita' di
cui al presente comma. 
  4. Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini  sono
consentiti anche la produzione degli alimenti e delle bevande di  cui
al comma 1, lettere b), c) e d), e la detenzione  e  l'impiego  degli
alimenti e delle bevande di cui al medesimo comma 1, lettere a),  b),
c) e d), nonche' degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purche'
rientrino  nell'ambito  delle  attivita'  comunque  connesse  di  cui
all'articolo 2135 del codice civile. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile: 
              «Art. 2135 - (Imprenditore agricolo).  E'  imprenditore
          agricolo  chi  esercita  una  delle   seguenti   attivita':
          coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,   allevamento   di
          animali e attivita' connesse. 
              Per coltivazione del  fondo,  per  selvicoltura  e  per
          allevamento di animali si intendono  le  attivita'  dirette
          alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico  o  di  una
          fase necessaria del ciclo stesso, di carattere  vegetale  o
          animale, che utilizzano o possono utilizzare il  fondo,  il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
              Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
          dal   medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette    alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
          dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'  agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio e del patrimonio rurale e forestale,  ovvero  di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».