Art. 15 
 
                 Richiesta di intervento dello Stato 
 
  1. L'Emittente che intende fare ricorso all'intervento dello  Stato
trasmette al Ministero  e  all'Autorita'  competente,  e  alla  Banca
d'Italia  qualora  non  sia  l'Autorita'  competente,  una  richiesta
contenente: 
    a) l'indicazione dell'importo della sottoscrizione  delle  azioni
dell'Emittente chiesta al Ministero; 
    b) l'indicazione dell'entita'  del  patrimonio  netto  contabile,
individuale o  consolidato  a  seconda  dei  casi,  alla  data  della
richiesta e l'entita' del fabbisogno di  capitale  regolamentare  che
residua, se del caso, tenendo conto dell'attuazione del Programma; 
    c) l'indicazione degli strumenti e prestiti di  cui  all'articolo
22,  comma  2,  e  del  loro  valore  contabile,  accompagnata  dalla
valutazione, predisposta  da  un  esperto  indipendente,  del  valore
economico ad essi attribuibile al fine della determinazione del tasso
di conversione, in ipotesi di continuita' aziendale; 
    d)  una  relazione  di   stima,   predisposta   da   un   esperto
indipendente, dell'effettivo  valore  delle  attivita'  e  passivita'
dell'Emittente senza considerare alcuna forma di supporto pubblico  e
ipotizzando che l'Emittente sia sottoposto a liquidazione  alla  data
di presentazione della richiesta di intervento dello  Stato,  nonche'
di quanto in tale caso verrebbe corrisposto  pro  quota  ai  titolari
degli strumenti e prestiti di cui all'articolo 22, comma 2; 
    e) l'attestazione di impegni di cui all'articolo 17; 
    f) il piano di  ristrutturazione  (il  «Piano»),  predisposto  in
conformita' con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti
di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione  delle  banche
nel contesto della crisi finanziaria. 
  2. La  Banca  d'Italia  acquisisce  l'asseverazione,  da  parte  di
esperti indipendenti da essa nominati, a spese dell'Emittente: 
    a) del valore economico risultante  dalla  valutazione  trasmessa
dall'Emittente ai sensi del comma 1, lettera c); 
    b) della stima trasmessa ai sensi del comma 1, lettera d); 
    c) della valutazione di cui all'articolo 18, comma 4. 
  3. Gli esperti indipendenti previsti dai commi 1, lettere c) e  d),
e 2, non devono avere in corso ne' devono  avere  intrattenuto  negli
ultimi due anni relazioni di affari, professionali o finanziarie  con
l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.